La riforma del mercato del lavoro Nuovi soggetti del mercato del lavoro Misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato
Organizzazione del mercato del lavoro Principi generali Mantenimento delle competenze delle Regioni in materia di regolazione e organizzazione del mercato del lavoro regionale Mantenimento da parte delle Province delle funzioni amministrative attribuite dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni Introduzione di un unico regime di autorizzazione per i soggetti che svolgono attività di somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale.
Albo delle agenzie per il lavoro presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali Cinque sezioni I) agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo svolgimento di tutte le attività di cui all'articolo 20 II) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una delle attività specifiche di cui all'articolo 20, comma 3, lettere da a) a h) III) agenzie di intermediazione IV) agenzie di ricerca e selezione del personale V) agenzie di supporto alla ricollocazione professionale
Procedura di autorizzazione Entro 60 giorni dalla richiesta (previo accertamento della sussistenza dei requisiti giuridici e finanziari stabiliti dal d.lgs. 276/03), il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilascia l'autorizzazione provvisoria Decorsi 2 anni, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i 90 giorni successivi rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento dell’attività svolta Vige il principio del “silenzio assenso” sia nel caso di richiesta provvisoria, sia in quello di richiesta a tempo indeterminato.
Regimi particolari di autorizzazione Università pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie che hanno come oggetto l'alta formazione con specifico riferimento alle problematiche del mercato del lavoro Comuni, Camere di Commercio e Istituti di scuola secondaria di secondo grado Associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro, le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale e aventi come oggetto sociale la tutela e l'assistenza delle attività imprenditoriali, del lavoro o delle disabilità, e gli enti bilaterali Ordine nazionale dei consulenti del lavoro - apposita fondazione o altro soggetto giuridico costituito nell'ambito del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro
Autorizzazioni regionali Le Regioni possono autorizzare Attività di intermediazione Attività di ricerca e selezione del personale Attività di supporto alla ricollocazione professionale Condizioni Accertamento requisiti ex d.lgs. 276/03 Autorizzazione limitata al territorio regionale
Procedura di autorizzazione regionale Entro 60 giorni dalla richiesta, la Regione rilascia l'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell’ attività Contestualmente la Regione provvede alla comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'iscrizione delle agenzie nell’apposita sezione regionale dell'albo Decorsi due anni, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i sessanta giorni successivi la Regione rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento della attività svolta.
Accreditamenti Le Regioni, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, istituiscono appositi elenchi per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati che operano nel proprio territorio nel rispetto dei seguenti principi: garanzia della libera scelta dei cittadini salvaguardia di standard omogenei a livello nazionale nell'affidamento di funzioni relative all'accertamento dello stato di disoccupazione e al monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro costituzione negoziale di reti di servizio ai fini dell'ottimizzazione delle risorse obbligo di interconnessione con la borsa continua nazionale del raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi di formazione
Contenuto dei provvedimenti istitutivi Il provvedimento istitutivo dell’elenco disciplina: Le forme dei cooperazione tra servizi pubblici e operatori privati autorizzati o accreditati I requisiti minimi richiesti per l'iscrizione nell'elenco regionale in termini di capacità gestionali e logistiche, competenze professionali, situazione economica, esperienze maturate nel contesto territoriale di riferimento Le procedure per l'accreditamento Le modalità di misurazione dell'efficienza e della efficacia dei servizi erogati Le modalità di tenuta dell'elenco e di verifica del mantenimento dei requisiti
Misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato Inserimento o reinserimento lavoratori svantaggiati Detrazione delle indennità e sussidi dallo stipendio del lavoratore + Agevolazioni contributive Condizioni: Periodo max 12 mesi Assunzione con contratto di durata non inferiore a 9 mesi Deroga al principio di parità di trattamento Condizioni: Piano individuale Assunzione con contratto di durata non inferiore a 6 mesi
Decadenza da indennità e sussidi In caso si inserimento o reinserimento, il lavoratore decade dalle indennità o sussidi erogati in quanto disoccupato o inoccupato (solo casi 1 e 2) quando: rifiuti di essere avviato a un progetto individuale di reinserimento rifiuti di essere avviato a un corso di formazione professionale autorizzato dalla regione o non lo frequenti regolarmente non accetti l'offerta di un lavoro con retribuzione non inferiore al 20 % rispetto a quello delle mansioni di provenienza non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla competente sede I.N.P.S. del lavoro prestato ai sensi dell'articolo 8, commi 4 e 5 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 (attività di lavoro autonomo o subordinato in costanza di trattamento di integrazione salariale) Condizioni: - Congruità dell’offerta alle competenze e qualifiche del lavoratore - Luogo di lavoro raggiungibile in 80 minuti con mezzi pubblici da quello dei residenza
Iter decadenza I responsabili dell’attività formativa ovvero le agenzie di somministrazione di lavoro comunicano direttamente all'I.N.P.S., e al servizio per l'impiego territorialmente competente ai fini della cancellazione dalle liste di mobilità, i nominativi dei soggetti che possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali L'I.N.P.S. sospende cautelativamente l'erogazione del trattamento, dandone comunicazione agli interessati Ricorso - Avverso la sospensione è ammesso ricorso entro 30 giorni alle Direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti che decidono, in via definitiva, nei venti giorni successivi. La decisione del ricorso è comunicata al competente servizio per l'impiego ed all'I.N.P.S.
Convenzioni Regime transitorio - Fino alla data di entrata in vigore di norme regionali che disciplinino la materia, le disposizioni sull’inserimento o il reinserimento di cui sopra si applicano solo in presenza di una convenzione tra una o più agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro, anche attraverso le associazioni di rappresentanza e con l'ausilio delle agenzie tecniche strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e i Comuni, le Province o le Regioni stesse. Convenzioni e nascita di nuovi soggetti - Le disposizioni sull’inserimento o il reinserimento si applicano anche con riferimento ad appositi soggetti giuridici costituiti ai sensi delle normative regionali in convenzione con le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro, previo accreditamento. Gli oneri di spesa per costituzione e funzionamento sono assunti dalle agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro. Le Regioni, i Centri per l'impiego e gli Enti locali possono concorrere alle spese di costituzione e funzionamento nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie.
Cooperative sociali – Convenzioni quadro Contenuto Le convenzioni quadro hanno ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali da parte delle imprese associate o aderenti Tali convenzioni disciplinano: Modalità di adesione da parte delle imprese interessate Criteri di individuazione dei lavoratori svantaggiati da inserire in cooperativa Modalità di attestazione del valore complessivo del lavoro annualmente conferito da ciascuna impresa e la correlazione con il numero dei lavoratori svantaggiati inseriti al lavoro in cooperativa Determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse secondo criteri di congruità con i costi del lavoro derivati dai contratti collettivi di categoria applicati dalle cooperative sociali Promozione e sviluppo delle commesse a favore delle cooperative sociali L'eventuale costituzione di una struttura tecnico-operativa senza scopo di lucro a supporto delle attività previste dalla convenzione Limiti di percentuali massime di copertura della quota d'obbligo da realizzare con lo strumento della convenzione
Cooperative sociali – Convenzioni quadro Iter istitutivo I servizi per l’inserimento lavorativo dei disabili sentita la commissione tripartita stipulano convenzioni su base territoriale quadro con: associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative consorzi (costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al 70% da cooperative sociali) Validazione da parte delle Regioni, sentiti gli organismi di concertazione di cui al d.lgs. 469/97
Cooperative sociali – Convenzioni quadro Quote ex legge 68/69 L’inserimento del disabile si considera utile ai fini della copertura della quota di riserva di assunzioni obbligatorie (art. 3, legge 68/99) cui sono tenute le imprese conferenti Condizioni - l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali deve riguardare lavoratori disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario - in base alla esclusiva valutazione dei servizi per l’inserimento lavorativo dei disabili (di cui all'art. 6, comma 1, della legge 68/99) Calcolo - Il numero delle coperture per ciascuna impresa è dato dall'ammontare annuo delle commesse dalla stessa conferite diviso per il coefficiente stabilito dalla convenzione quadro (ed entro i limiti individuati dalla stessa) Deroghe - Tali limiti percentuali non hanno effetto nei confronti delle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti Verifica - La congruità della computabilità dei lavoratori inseriti in cooperativa sociale sarà verificata dalla Commissione provinciale del lavoro