Responsabilità civili e penali del R.S.P.P. Prof. Fabrizio Bottini Docente in Diritto del lavoro e tutela assicurativa Univ. Dell’Aquila – Master M.C. Responsabilità civili e penali del R.S.P.P. www.studiobottini.eu
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Premessa logico normativa Cosa intendiamo per Responsabilità.
Definizione In diritto, situazione per la quale un soggetto può esser chiamato a rispondere della violazione colposa o dolosa di un obbligo.
Il ”perno” della organizzazione Il perno del nuovo sistema di sicurezza aziendale è rappresentato dalla procedimentalizzazione dell’obbligo di programmazione della prevenzione globale dei rischi, gravante, in primo luogo, sul datore di lavoro, e scandito nelle fasi della valutazione dei rischi medesimi nonché della redazione del documento di sicurezza aziendale, predisposto con la partecipazione necessaria delle altre figure sulle quali il d.lgs n. 81/ 2008 ripartisce l’obbligo di sicurezza.
IL CONCETTO DI RESPONSABILITÀ Con l’espressione responsabilità, in senso giuridico, si vuole indicare quella situazione in cui un soggetto è chiamato a rispondere del proprio comportamento verso terzi. Si distingue: nei confronti di soggetti privati: responsabilità contrattuale ed extracontrattuale; nei confronti dello Stato: responsabilità penale e amministrativa
Il ”perno” della organizzazione La vigente tutela penale del bene giuridico dell’integrità psicofisica dei lavoratori risente della scelta di fondo, compiuta dal legislatore, di far ruotare la disciplina delle azioni e degli strumenti volti al contrasto degli infortuni sul lavoro sul concetto di prevenzione dei rischi connessi all’attività lavorativa; prevenzione basata sulla programmazione del sistema di sicurezza aziendale e sul coinvolgimento di un gran numero di soggetti – anche dotati di specifiche professionalità
Il ”perno” della organizzazione La responsabilità del datore di lavoro non esclude la concorrente responsabilità del R.S.P.P, il quale, essendo privo di poteri decisionali e di spesa (e quindi non essendo in grado di intervenire direttamente per rimuovere le situazioni di rischio), può essere ritenuto corresponsabile del verificarsi di un infortunio, soltanto quando questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che, ove tale situazione pericolosa gli fosse stata segnalata, il datore di lavoro avrebbe adottato le necessarie iniziative idonee a neutralizzarla.
Il ”perno” della organizzazione Il responsabile del servizio di prevenzione e prevenzione, dunque, non risponde per il solo fatto di non avere svolto adeguatamente le proprie funzioni di verifica delle condizioni di sicurezza, difettando un’espressa sanzione di tale comportamento nel sistema normativo, ma, piuttosto, secondo le regole generali in materia di causalità dettate dagli artt. 40 e 41 c.p.; quindi a condizione che la sua inosservanza abbia costituito una concausa dell'evento infortunistico, verificatosi proprio in ragione dell'inosservanza colposa dei compiti di prevenzione attribuitigli dall’art. 33 d.lgs. n. 81/2008.
La norma penale prevenzionale L’ordinamento interviene con lo strumento sanzionatorio penale a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro in due momenti differenti: in via preventiva, comminando pena per la violazione di norme precauzionali; in via successiva, nell’ipotesi in cui si verifichi un evento lesivo che comprometta la vita, l’integrità fisica e la salute dei lavoratori
IL PRINCIPIO DI TIPICITÀ secondo cui è reato solo quel fatto espressamente previsto e considerato tale dalla legge reato IL PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITÀ “Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”
Norme perfette quando contengono sia il precetto sia la sanzione Norme imperfette quando contengono solo il precetto o solo la sanzione Norme penali in bianco quando hanno una sanzione ben determinata ma un precetto generico che deve essere specificato da altre fonti di diritto
I principi espressi sono contenuti nei seguenti articoli del codice civile: Art. 1218 Responsabilità del debitore “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile” Art. 1223 Risarcimento del danno “il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta”
In base a quale meccanismo si distribuiscono le responsabilità tra i vari soggetti ? La domanda è volutamente posta male, in quanto non si distribuiscono le responsabilità, ma si distribuiscono i poteri, i compiti: le responsabilità sono conseguenti. Parimenti, non vi è spazio nel nostro ordinamento per la delega di responsabilità.
Le fonti del diritto Sono il complesso degli atti o dei fatti abilitati dall’ordinamento giuridico a produrre norme giuridiche.
________________________ ________________________Statuti delle Regioni Costituzione ________________ Leggi Ordinarie ________________________ D.lgs. – D.L. ________________________Statuti delle Regioni Regolamenti Usi e consuetudini
TIPI Le fonti di produzione producono il diritto oggettivo, fanno nascere nuove norme giuridiche Le fonti di cognizione sono documenti o fatti attraverso i quali è data notizia delle fonti di produzione del diritto
Attenzione Il D.lgs 81/08 e s.m.i. (c.d. Testo Unico sicurezza lavoro) utilizza la locuzione di “obbligo” per diversi soggetti portatori di posizioni di garanzia (DdL-Dir-Prep.ecc.) Per il RSPP viene esplicitamente fatto il richiamo a dei “compiti” ai quali lo stesso deve assurgere.
Attenzione E’ altrettanto vero, però, che non deve trarre in inganno la considerazione normativa che non ravvede sanzioni specifiche all’interno del c.d. T.U. per la figura in esame. Il ruolo riconosciuto (da norma europea) è di ampio respiro e configurabile come organo funzionale al datore di lavoro
Riflessione….amara…. Come è possibile che nel campo del Diritto Penale Prevenzionale sia stata concessa una così aberrante possibilità di prevedere l’applicazione di una norma Penale a seconda della Regione di appartenenza? Come è possibile che tale procedimento non sia stato rigettato dal nostro ordinamento. La riforma del titolo V della Costituzione ha portato a questo?
Art. 40 c.p. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato se l’evento danno o pericoloso da cui dipende l’esistenza del reato non è conseguenza della sua azioni od omissione. Non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo
Attenzione Il datore di lavoro, quale principale titolare – ai sensi dell’art. 2087 c.c. dell’obbligo giuridico di organizzare il sistema della sicurezza aziendale, minimizzando i rischi connessi allo svolgimento delle specifiche attività aziendali foriere di pericolo per la salute dei lavoratori con l’adottare ed aggiornare tutte le misure di sicurezza adeguate, si vale, dunque, della collaborazione specialistica e tecnica di persone dotate delle competenze e dei requisiti professionali indicati dall’art. 32 d.lgs 81/2008, quali addette al servizio di protezione e prevenzione
Si è così precisato, in seno alla stessa giurisprudenza di vertice, che il RSPP, pur se collocato in una situazione di dipendenza funzionale dal datore di lavoro, è investito di una posizione di garanzia, il cui fondamento va individuato nella norma di cui art. 33 d.lgs 81/2008, che pone a suo carico veri e propri obblighi giuridici, cui egli è tenuto ad adempiere diligentemente e che trovano la loro giustificazione nella necessità di non far gravare sul datore di lavoro – imprenditore – una responsabilità che esula dalla sfera della sua competenza tecnico-scientifica.
E recente il c.d. decreto del far con il quale il legislatore, al fine di allinearsi proprio alla direttiva - quadro 89/391/CE7, ha previsto l’obbligo per il datore di lavoro di organizzare il SPP prioritariamente all’interno dell’azienda, proprio allo scopo di potenziare il monitoraggio costante delle fonti di pericolo Così configurato, il servizio di protezione e prevenzione è organo funzionale che, se pure privo di autonomia gestionale sotto il profilo della titolarità di poteri decisionali e di spesa, è deputato istituzionalmente a fornire supporto tecnico, informativo e consultivo, al datore di lavoro, il quale, essendo il titolare del potere organizzativo dell’impresa, è, tuttavia, il solo ad essere direttamente investito del simmetrico dovere di intervento sulla realtà aziendale, cui adempie traducendo in scelte e decisioni incidenti
Tale obbligo giuridico di collaborazione con il datore di lavoro fa scattare a carico del RSPP una responsabilità omissiva impropria, a titolo esclusivo o di concorso con il datore di lavoro in virtù della clausola di equivalenza causale ex art. 40 c.p., costituendo la condotta inosservante degli obblighi funzionali una vera e propria conditio sine qua non dell'evento dannoso, sempre che si dimostri, dal punto di vista oggettivo la stretta correlazione causale tra l’omessa valutazione dei rischi o la carente predisposizione delle procedure di sicurezza e l’incidente concretamente verificatosi,
Altra parte della giurisprudenza di legittimità, esclude, invece, la configurabilità di una posizione di garanzia in capo al RSPP sul rilievo che questi, pur svolgendo importanti funzioni di supporto informativo, valutativo e programmatico, è, tuttavia, privo di poteri gestori – decisionali e di spesa – che gli consentano di intervenire direttamente sul processo causale.
Va, infine, ricordato che la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non è equiparabile ad una delega di funzioni, non solo perché la prima è un’incombenza obbligatoria del datore di lavoro, a differenza della seconda, che è, invece, espressione di una facoltà, ma soprattutto perché la figura del RSPP è investita a titolo originario, quindi iure proprio, di precisi compiti prevenzionali.
La giurisprudenza di legittimità ha, così, chiarito che la figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non corrisponde a quella del delegato per la sicurezza poiché i compiti attribuiti al responsabile del servizio di prevenzione e prevenzione trovano un loro diretto fondamento nella fonte normativa, mentre i poteri e le responsabilità del delegato per la sicurezza sono quelli originariamente (ed istituzionalmente) gravanti sul datore di lavoro, che gli vengono trasferiti a certe condizioni e con rigorose modalità (ex art 16)
Responsabilità da fatto illecito (art. 2043 c.c.) FATTI ILLECITI Responsabilità da fatto illecito (art. 2043 c.c.) Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno Responsabilità extra-contrattuale
FATTI ILLECITI Lesione di un interesse giuridicamente rilevante Il danno Lesione di un interesse giuridicamente rilevante Patrimoniale: il danno consiste in un pregiudizio al patrimonio Non patrimoniale: il pregiudizio riguarda la persona
FATTI ILLECITI DANNO EMERGENTE LUCRO CESSANTE Danno patrimoniale consiste nella diminuzione del patrimonio LUCRO CESSANTE mancato guadagno in conseguenza del danno
Art. 2043 c.c. “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno” ILLECITO CIVILE = violazione del dovere generale di non recare danno ad altri.
ESEMPIO DI ILLECITO Se io, superando i limiti di velocità, investo con la mia auto una signora e la uccido, con un solo comportamento compio tre violazioni: Illecito penale: reato – omicidio colposo Illecito civile: 2043 c.c. – risarcimento del danno causato Illecito amministrativo: sanzione amministrativa per superamento dei limiti di velocità
colpa L’atto illecito viene compiuto a causa di Imprudenza Negligenza Imperizia Mancato rispetto di norme poste per l’esercizio di certe attività, che possono recare danno ad altri (es. circolazione stradale)
GRAZIE PER L’ATTENZIONE f.bottini@studiobottini.org