UIL FPL AVELLINO Giornata di aggiornamento I nuovi reati di omicidio e lesioni personali stradali (legge 23 marzo 2016, n. 41) Manocalzati (AV) 20 maggio 2017 Docente: Funzionario Polizia Locale Roma Capitale Dott. Roberto Balzi
Omicidio stradale e lesioni personali stradali Legge 23 marzo 2016 n. 41 G.U. n. 70 del 24 marzo 2016
Da incidente a crimine, alcune considerazioni * in Italia negli ultimi 50 anni 394.860 morti 12.905.719 feriti L’incidente non è una fatalità, ma Condotte irresponsabili e criminali Gravi corresponsabilità sociali La mancata sicurezza delle strade uccide Omissioni Interventi inadeguati * Fonte: AIFVS (www.vittimestrada.org)
Da incidente a crimine, alcune considerazioni Trovare la soluzione al problema Partire dal peso umano della strage La strage non è fatalità “le vittime non sono un pedaggio da pagare al progresso” (Giovanni Paolo II)
Da incidente a crimine, alcune considerazioni Anche nei Tribunali è necessario cambiare mentalità e cultura Ricostruire i fatti. Ogni fatto è diverso dall’altro. Nella ricostruzione occorre tener conto di tutti gli elementi rilevanti (persone, oggetti, luoghi) Valutare le responsabilità. Dalla vecchia domanda “il reo pensava di poter controllare il rischio?” alla nuova domanda “il rischio era obiettivamente controllabile?” “purtroppo in alcuni casi questa attenzione si perde e si giudica senza sentire i testimoni e senza vedere in volto i protagonisti, e alcune sentenze sembrano lontane dal rappresentare una risposta alla gravità e alle dolorose conseguenze dei fatti”. (Giudice Guido Salvini)
Da incidente a crimine, alcune considerazioni Fare verità. Occorre dare il giusto nome ai comportamenti e alle cose: le condotte di grave trasgressione alle norme non sono incidenti ma crimini stradali. Chi le commette è un criminale. Fare massa critica. Per far comprendere all’opinione pubblica il disvalore di tali condotte è necessario creare lo stigma sociale. “quando si comincerà a sentire in pubblico di doversi vergognare anziché essere ammirato per stili di vita improntati alla prepotenza, alla mancanza di rispetto e al fastidio per gli altri, saremo davvero, in senso proprio e simbolico, sulla buona strada”. (Giudice Guido Salvini)
PERCHÉ LA NUOVA LEGGE 1) crescente indignazione dell'opinione pubblica per il disprezzo della vita umana e per le migliaia di vittime senza giustizia; 2) elevato tasso di incidentalità in Italia, in controtendenza con il trend di costante diminuzione che si riscontra negli altri Paesi della Comunità Europea; 3) mancanza di effettività della pena in gran parte dei procedimenti giudiziari; 4) inadeguatezza del risarcimento; 5) inidoneità della funzione deterrente della pena. Legge 23 marzo 2016 n. 41
Dati ISTAT 2011: - rilevati 205. 638 sinistri che hanno causato 3 Dati ISTAT 2011: - rilevati 205.638 sinistri che hanno causato 3.860 morti (– 5,6%) e 292.019 feriti (–3,5 %); - sulle nostre strade muoiono ancora in media 11 persone al giorno e ne vengono ferite 800. Legge 23 marzo 2016 n. 41 I costi del fenomeno non sono solo umani si ripercuotono pesantemente anche sul nostro sistema sociale, con una spesa annua di circa 30 miliardi (corrispondenti al 2,6% del PIL).
Da un'indagine dell'Istituto per gli studi sulla pubblica opinione promossa dalla Fondazione per la sicurezza stradale ANIA, è emerso che: Legge 23 marzo 2016 n. 41 «oltre il 70% degli automobilisti dichiara di infrangere le regole pur essendo consapevole dei rischi e delle conseguenze sociali ed economiche degli scontri stradali. Le infrazioni considerate più gravi sono quelle che possono recare danno agli altri, in particolare: - guidare in stato psicofisico alterato (76%) - passare con il semaforo rosso (60%) - superare i limiti di velocità (52%)». C’è dunque la consapevolezza della possibilità concreta che il mancato rispetto delle regole stradali possa provocare tragici scontri.
Legge 23 marzo 2016 n. 41 CONTENUTO DELLA NUOVA LEGGE Di non facile lettura, articolata su fattispecie aggravanti e attenuanti di difficile composizione; merito principale della nuova legge è quello di istituire le autonome figure di reati stradali “omicidio e lesioni personali gravi e gravissime” non più considerate come mere aggravanti delle corrispondenti figure di omicidio colposo e lesioni personali colpose; è stato istituito un sistema di pene, sanzioni accessorie e di misure precautelari di deterrenza emotiva non trascurabile; tuttavia non si è arrivati ad introdurre l’attesa figura di omicidio stradale doloso.
Legge 23 marzo 2016 n. 41 CONCLUSIONI E’ una legge emotivamente orientata che da un lato relega ancora i reati dell’infortunistica stradale in ambito della colpa e dall’altro prevede un sistema di reazione sanzionatorio evidentemente sproporzionato e, in concreto, difficilmente percorribile.
REATI COLPOSI Legge 23 marzo 2016 n. 41 Reato colposo: manca la volontà dell’evento; il soggetto agente ha consapevolmente posto in essere una determinata condotta, ma non ha previsto né voluto le conseguenze che ne sono derivate. Reato doloso: il soggetto ha voluto quel determinato risultato (es. l’omicidio, le lesioni dolose, in cui lo scopo del reo è quello di uccidere o colpire una persona). Nel caso dell’incidente stradale il soggetto agente certamente non ha voluto cagionare lesioni o addirittura il decesso della vittima, ma ciò si è verificato come conseguenza della sua condotta. Per configurare la colpa è inoltre necessario che il fatto sia dovuto ad un imprudenza, negligenza o imperizia oppure ad una inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
L’imprudenza è l’avventatezza, la scarsa considerazione delle possibili conseguenze, che può causare ad altri il proprio comportamento, consistente nell’agire quando le regole cautelari lo sconsigliano. La negligenza si concretizza nella trascuratezza, nella mancanza o insufficienza di attenzione e, quindi, nella mancata adozione delle cautele imposte. L’imperizia è l’inettitudine di cui il soggetto agente, pur essendo consapevole, non abbia voluto tener conto. Legge 23 marzo 2016 n. 41 Imprudenza, imperizia, negligenza configurano la colpa detta “generica”: tutti gli ambiti di comportamento non regolati da fonti scritte possono rientrare in questa categoria.
L’inosservanza delle regole di condotte prescritte dall’Autorità determina invece il tipo di colpa detta specifica: la colpa specifica non è altro che la colpa che si radica nell’inosservanza di una regola cautelare prevista in una fonte scritta. Le fonti scritte che possono prevedere regole cautelari sono: leggi, regolamenti, ordini o discipline Legge 23 marzo 2016 n. 41 «Il fondamento della responsabilità colposa è dato dalla prevedibilità del pericolo, non essendo altro la prevedibilità che la possibilità dell’uomo coscienzioso e avveduto, dell’homo eiusdem professionis et condicionis, di cogliere che un certo evento è legato alla violazione di un determinato dovere oggettivo di diligenza, che un certo evento è evitabile adottando determinate regole di diligenza» (così testualmente Cass. Sez. IV n. 4793/1991). In tema di “colpa specifica” non c’è necessità di dimostrazione, perché l’inosservanza della regola scritta determina di per sé quell’imprudenza e negligenza che costituisce l’essenza della colpa. È il caso delle manovre di emergenza per evitare ostacoli improvvisi e intralci nel traffico della circolazione stradale: ad esempio, il sorpasso a destra perché la sinistra è ostruita da un incidente.
Colpa cosciente, dolo eventuale, dolo diretto “ (…) Il tempo trascorso tra la percezione del pericolo e la collisione del motociclo di controparte, ossia il c.d. spatium deliberandi, è troppo breve per consentire, appunto, una determinazione libera ed autonoma tra l’agire o il desistere.” Legge 23 marzo 2016 n. 41 Conformandosi ad un pregresso orientamento delle Sezioni Unite, i giudici della Suprema Corte, hanno operato una sorta di tripartizione in relazione al grado di previsione dell’evento e ritengono che se l’accadimento del fatto previsto è ritenuto dall’agente: impossibile si versa nell’ambito della colpa cosciente; possibile si versa nell’ambito del dolo eventuale; probabile si versa nell’ambito del dolo diretto.
Contenuto della colpa Legge 23 marzo 2016 n. 41 Perché si possa formalizzare l’addebito a carico del conducente in stato di alterazione da alcool o sostanze, è necessario provare il nesso causale tra condotta e l’evento dannoso derivante che si esclude quando sia dimostrato che l’evento si sarebbe comunque verificato senza quella condotta o che è stato determinato da una causa diversa non imputabile al medesimo. (Procura di Trento in rif.to sentenza Sezione IV 24/05/2007 parte civile Venticinque) Legge 23 marzo 2016 n. 41 Accertamento coattivo per 589 bis e 590 bis: 224 bis e 359 bis, comma 3 bis cpp in quanto il rifiuto espresso non è sufficiente a provare l’illecito aggravato quindi solo prelievi mucosa, peli, capelli, liquidi biologici
Modifica all’art. 189/8 CdS SOLO in relazione alla fattispecie del 590 bis: “il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall’incidente derivi il delitto di (omicidio colposo cassato) lesioni personali colpose, non è soggetto all’arresto stabilito per il caso di flagranza”. Legge 23 marzo 2016 n. 41 Art. 590 quater disciplina il computo delle circostanze aggravanti/attenuanti Art. 590 quinquies definisce le strade urbane ed extraurbane Fonti: Circ. Min. Interno n. 300/A/2251/16/124/68; Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 Marzo 2016; Circ. n. 5/2016 della Procura di Trento; Circolari Comando nn. 41/56/66-2016.
Criteri discretivi tra colpa cosciente e dolo eventuale Legge 23 marzo 2016 n. 41 La Cassazione con sentenza 24 marzo 2010, n. 11222 conferma la colpa cosciente; la decisione della Corte di Appello riconosce il Lucidi colpevole di omicidio colposo “Non è ravvisabile nel comportamento dell’autore la volontà del fatto dannoso, ma, se del caso, della sola situazione di pericolo, sostenendo che nel dolo eventuale occorre non solo l’accettazione del pericolo e del rischio, ma anche del danno come possibile prezzo del risultato desiderato”.
I PRECEDENTI GIUDIZIARI Ma i giudici della Corte di Cassazione si spingono oltre, coniando una teoria che pare innovativa rispetto a quella derivante dalle formule di Frank e dalla tradizionale distinzione. Legge 23 marzo 2016 n. 41 LA RICERCA DEL QUID PLURIS DI VOLONTÀ La ricerca del quid pluris di volontà (qualcosa in più) ruota intorno alla rilevazione degli elementi oggettivi. In questa ottica i giudici arrivano a proporre, agli organi di rilevazione degli incidenti stradali, quasi un sorta di elenco delle cose che non possono mancare e di cui il giudice ha assoluta necessità ai fini di una decisione, confermando che nessuna decisione di un giudice può essere svincolata dalla presenza di precisi e concordanti elementi oggettivi (cfr art. 140 CdS)
LA SINTESI DELLE NOVITÀ N.B. Creazione di nuove autonome figure di reati COLPOSI Legge 23 marzo 2016 n. 41 Aggiungiamo a questa novità la previsione della revoca della patente in caso di omicidio e lesioni gravi e gravissime di cui all’art. 222 CdS e i conseguenti periodi di interdizione (da 5 a 30 anni) E tutto questo a prescindere da particolari circostanze aggravanti. 1) rimodulazione dei reati di omicidio e lesioni personali stradali gravi e gravissime, con pesanti inasprimenti di pena. 2) reintroduzione della procedibilità d’ufficio per i reati di lesioni personali stradali gravi e gravissime. Era dal 1981 (Legge n. 689/81) che per le lesioni derivanti da incidente stradale era prevista una procedibilità a querela.
LA SINTESI DELLE NOVITÀ (segue) 3) previsione dell’obbligo di arresto nei casi di omicidio stradale di cui all’art. 589-bis, co. 2 e 3 c.p. (per le altre ipotesi di omicidio stradale rimane l’arresto facoltativo in flagranza di reato) e della facoltà di arresto nelle ipotesi di lesioni stradali gravi e gravissime di cui all’art. 590-bis, co. 2,3,4,5 c.p., salvo la lettura che si vorrà dare alla «riscrittura» dell’art. 189, co. 8, CdS, ovvero si applica solo alle lesioni personali colpose in quanto la frase “omicidio stradale“ è stata soppressa. Legge 23 marzo 2016 n. 41 4) previsione dell’accertamento dello stato di ebbrezza e di alterazione coattivo e non più solo obbligatorio, quando ricorrono i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis; 5) possibilità del prelievo coattivo di campioni biologici per la determinazione del profilo DNA, quando ricorrono i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis;
IL NUOVO REATO DI OMICIDIO STRADALE COLPOSO Legge 23 marzo 2016 n. 41 Articolo 589 c.p. L’art. 589 c.p. ora rimane a disciplinare tutti i casi di omicidio (compreso quello derivante dalla violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro) fatta eccezione per gli omicidi stradali che vengono disciplinati nel nuovo art. 589-bis c.p.
OMICIDIO STRADALE AGGRAVATO I^ IPOTESI Legge 23 marzo 2016 n. 41 Art. 589 bis co. 1 Art. 589 bis comma 1: “chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni”. Omicidio stradale semplice non aggravato (NO stato di ebbrezza media o grave, SI stato di ebbrezza lieve), NO alterazione da sostanze. Violazione di norme del codice diverse da quelle richiamate in art. 589 bis, co. 5.
OMICIDIO STRADALE AGGRAVATO I^ IPOTESI Legge 23 marzo 2016 n. 41 Art. 589 bis co. 1 Soggetto attivo: ogni utente della strada, compresi i conducenti particolari di cui all’art. 186 bis CdS. Pena: reclusione da 2 a 7 anni. Competenza: Tribunale in composizione monocratica ai sensi dell’art. 33 ter c.p.p. Si procede con udienza preliminare. Procedibilità: d’ufficio. Aggravante dinamica estrinseca della fuga: art. 589-ter c.p. - aumento da 1/3 a 2/3 e comunque pena non inferiore a 5 anni.
OMICIDIO STRADALE AGGRAVATO I^ IPOTESI Aggravanti statiche: art. 589-bis, co. 6, c.p. - aumento generico fino a 1/3 Vittime plurime: art. 589-bis, co. 8, c.p. - aumento fino al triplo e comunque non superiore a 18 anni Attenuante del concorso di terzi (evento non esclusiva conseguenza dell’azione od omissione del colpevole): art. 589-bis, comma 7, c.p. - diminuzione fino alla metà Legge 23 marzo 2016 n. 41 Art. 589 bis co. 1 Comparazione delle circostanze ex art. 69 c.p. vietata, salvo ipotesi di cui agli artt. 98 (minori) e 114 c.p. (circostanze attenuanti per minima importanza nella preparazione od esecuzione del reato).
OMICIDIO STRADALE AGGRAVATO I^ IPOTESI Art. 589 bis co. 1 Misure cautelari e precautelari: Arresto facoltativo consentito; fermo di indiziato di delitto consentito. Provvedimenti sulla patente di guida: ritiro della patente di guida ai sensi dell’art. 223, co. 2 CdS e sospensione cautelare disposta dal Prefetto fino ad un massimo di 5 anni. Legge 23 marzo 2016 n. 41 All’esito del giudizio penale, se del caso, revoca della patente con possibilità di riottenerla solo dopo la decorrenza dei termini di cui all’art. 222, co. 3 bis, CdS. Per i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero si applicano le disposizioni dell’art. 222, co. 3 quater CdS. Provvedimenti sul veicolo: sequestro penale ai sensi dell’art. 354 c.p.p.
OMICIDIO STRADALE AGGRAVATO I^ IPOTESI Art. 589 bis - comma 1 PROBLEMI Legge 23 marzo 2016 n. 41 Diversità di soggetto attivo “chiunque” rispetto alle altre fattispecie aggravate ove invece si parla di conducente di veicolo a motore (esclusi pedoni e conducenti di animali e di veicoli a trazione animale). Il problema delle definizioni autonomia delle previsioni del codice penale o applicazione al codice penale delle definizioni del codice della strada. Confusione terminologica. Ebbrezza lieve ricompresa nella previsione della 1^ ipotesi.
OMICIDIO STRADALE AGGRAVATO II^ IPOTESI Legge 23 marzo 2016 n. 41 Art. 589 bis co. 2: “Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli artt. 186, co. 2, lett. c), e 187 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da 8 a 12 anni” (prima era da 3 a 10 anni). Art. 589 bis co. 2 Art. 589 bis co. 2: omicidio stradale aggravato, commesso da conducente di veicolo a motore in stato di ebbrezza grave o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
OMICIDIO STRADALE AGGRAVATO II^ IPOTESI Condotta: Omicidio colposo stradale (con violazione delle norme sulla disciplina stradale) aggravato, commesso da conducente di veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica grave o di alterazione da sostanze stupefacenti o psicotrope (artt. 186, co. 2 lett. c e 187 CdS). Soggetto attivo: ogni tipo di conducente di veicolo a motore compresi quelli particolari di cui all’art. 186 bis CdS. Legge 23 marzo 2016 n. 41 Art. 589 bis co. 2 Pena: reclusione da 8 a 12 anni. Competenza: Tribunale in composizione collegiale ai sensi dell’art. 33bis, co. 2. c.p.p. - Si procede con udienza preliminare. Procedibilità: d’ufficio.
OMICIDIO STRADALE AGGRAVATO II^ IPOTESI Aggravante dinamica estrinseca della fuga: art. 589 ter c.p. - aumento da 1/3 a 2/3 e comunque pena non inferiore a 5 anni (ancora più evidente in questo caso l’irrazionalità della misura). Aggravanti statiche soggettive: art. 589-bis, co. 6 - aumento generico fino a 1/3. Art. 589 bis co. 2 Legge 23 marzo 2016 n. 41 Aggravanti dinamiche: art. 589-bis, co. 5, c.p. assorbite nella maggior previsione di pena del co. 2, salvo aumento disposto dal giudice. Vittime plurime: art. 589-bis, co. 8, c.p. - aumento fino al triplo e comunque non superiore a 18 anni. Attenuante del concorso di terzi (evento non esclusiva conseguenza dell’azione od omissione del colpevole): art. 589-bis, co. 7, c.p. - diminuzione fino alla metà. comparazione delle circostanze vietata salvo ipotesi di cui agli artt. 98 e 114 c.p.
OMICIDIO STRADALE AGGRAVATO II^ IPOTESI Misure cautelari e precautelari: arresto obbligatorio; fermo di indiziato di delitto consentito. Provvedimenti sulla patente di guida: ritiro della patente di guida ai sensi dell’art. 223, co. 1 (in relazione ai reati di cui agli artt. 186, co. 2, lett. c) e 187 del CdS) e co. 2 (in relazione al reato di omicidio stradale). ). Legge 23 marzo 2016 n. 41 Art. 589 bis co. 2 Sospensione cautelare disposta dal prefetto fino ad un massimo di 3 anni (se il ritiro è stato disposto ai sensi del co. 1) o 5 anni (se disposto ai sensi del co. 2). All’esito del giudizio penale, se del caso, revoca della patente con possibilità di riottenerla solo dopo la decorrenza dei termini di cui all’art. 222, co. 3 ter, CdS. Per i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero si applicano le disposizioni dell’art. 222, co. 3 quater CdS.
OMICIDIO STRADALE AGGRAVATO II^ IPOTESI Provvedimenti sul veicolo: sequestro penale ai sensi dell’art. 354 c.p.p. - Sequestro e confisca amministrativi, quale sanzione accessoria a sanzioni penali ai sensi dell’art. 224 ter CdS (in relazione alla violazione dell’art. 186, co. 2, lett. c) o 187 CdS) salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato Legge 23 marzo 2016 n. 41 Art. 589 bis co. 2 LA DIFFICILE COMPOSIZIONE DELL’ESISTENZA DEL NESSO DI CAUSALITÀ Rapporto tra la circostanza aggravante dello stato di ebbrezza (o di alterazione) e la causazione dell’evento. Necessità di individuare violazioni di norme di comportamento dinamiche o statiche, ma interne al fatto (circostanze intrinseche). Ebbrezza e alterazione possono apparire sia come circostanze intrinseche (se determinano il fatto – art. 140 CdS) sia come circostanze estrinseche (non determinano necessariamente il fatto ma ne aggravano le conseguenze sanzionatorie).
OMICIDIO STRADALE AGGRAVATO II^ IPOTESI Art. 589 bis co. 2 IL PROBLEMA DELLE CIRCOSTANZE Legge 23 marzo 2016 n. 41 Noi proviamo a distinguere tra: Circostanze aggravanti estrinseche dinamiche (cioè esterne al fatto, ebbrezza, alterazione fuga); Circostanze aggravanti estrinseche statiche (quelle di cui al comma 6) Circostanze aggravanti intrinseche interne al fatto dinamiche (comma 5) Circostanze attenuanti del concorso di terzi
IL PASSAGGIO DA ACCERTAMENTI OBBLIGATORI AD ACCERTAMENTI COATTIVI MODIFICHE AD ARTICOLI 224-bis e 359 c.p.p. Legge 23 marzo 2016 n. 41 Novità di grande importanza operativa in relazione a: OPERAZIONI PERITALI (marginale) ma soprattutto in tema di: PRELIEVO COATTIVO DI CAMPIONI BIOLOGICI collegati a guida in stato di ebbrezza e guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti o psicotrope
IL PASSAGGIO DA ACCERTAMENTI OBBLIGATORI AD ACCERTAMENTI COATTIVI Legge 23 marzo 2016 n. 41 Operazioni peritali (marginale) 224-bis c.p.p. Facoltà per il giudice di disporre COATTIVAMENTE il prelievo dei capelli, di peli o di mucosa del cavo orale ANCHE SENZA CONSENSO DELLA PERSONA SOTTOPOSTA AD ESAME PERITALE anche nei casi di cui ai reati ex 589–bis, e 590-bis (oltre che nei reati puniti nel massimo con reclusione superiore a 3 anni) Questa opportunità è da utilizzare nei casi di incidenti stradali con fuga. In queste ipotesi fare massima attenzione alla conservazione delle cose da cui estrarre le tracce di comparazione.
IL PASSAGGIO DA ACCERTAMENTI OBBLIGATORI AD ACCERTAMENTI COATTIVI Articolo 359 bis c.p.p. Legge 23 marzo 2016 n. 41 ANCHE NEI CASI DI CUI AI REATI, 589–bis e 590-bis Qualora il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione, se vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare pregiudizio grave ed irreparabile alle indagini il PM dispone con decreto di cui al comma 2 in forma orale da confermarsi poi per scritto. Gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono: 1) all'accompagnamento dell'interessato presso il più vicino presidio ospedaliero al fine di sottoporlo al necessario prelievo o accertamento 2) all'esecuzione coattiva delle operazioni se la persona rifiuta di sottoporvisi
IL PASSAGGIO DA ACCERTAMENTI OBBLIGATORI AD ACCERTAMENTI COATTIVI Legge 23 marzo 2016 n. 41 CAUTELE PREVENTIVE Del decreto e delle operazioni da compiersi è data tempestivamente notizia al difensore dell'interessato, che ha facoltà di assistervi, senza che ciò possa comportare pregiudizio nel compimento delle operazioni. Si applicano le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 365.
IL PASSAGGIO DA ACCERTAMENTI OBBLIGATORI AD ACCERTAMENTI COATTIVI ADEMPIMENTI SUCCESSIVI Legge 23 marzo 2016 n. 41 Entro le quarantotto ore successive, il pubblico ministero richiede la convalida del decreto e degli eventuali ulteriori provvedimenti al giudice per le indagini preliminari, che provvede al più presto e comunque entro le 48 ore successive, dandone immediato avviso al pubblico ministero e al difensore. Le operazioni devono sempre svolgersi nel rispetto delle condizioni previste dai commi 4 e 5 dell'art. 224-bis. CORRELATO OBBLIGO PER NOI DI TRASMETTERE GLI ATTI ENTRO UN TERMINE INFERIORE A 48 ORE
OMICIDIO STRADALE AGGRAVATO III^ IPOTESI Legge 23 marzo 2016 n. 41 Art. 589 bis comma 3 Omicidio stradale (con violazione delle norme sulla disciplina stradale) aggravato commesso da conducente particolare di veicolo a motore di cui all'art. 186-bis, co. 1, lettere b), c) e d) in stato di ebbrezza alcolica media (art. 186, co. 2 lettera b - CdS) il quale, cagioni per colpa la morte di una persona. La pena di cui al comma precedente (da 8 a 12 anni). Art. 589 bis co. 3 39
OMICIDIO STRADALE AGGRAVATO III^ IPOTESI Art. 589 bis co. 3 Soggetto attivo: solo conducenti di veicoli a motore particolari di cui all’ art. 186-bis co. 1 lett. b), c) e d) CdS Legge 23 marzo 2016 n. 41 Conducente di veicoli a motore che esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone di cui agli artt. 85 (noleggio con conducente per trasporto di persone), 86 (servizio di piazza, taxi, per trasporto persone) e 87 (servizio di linea per trasporto persone) del CdS; b Conducente di veicoli a motore che esercita professionalmente l’attività di trasporto di cose di cui agli artt. 88 (trasporto di cose in conto di terzi) 89 (servizio di linea per trasporto di cose) e 90 codice della strada (servizio di piazza per trasporto di cose in conto di terzi); c Conducente di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché autoarticolati e di autosnodati. d 40
OMICIDIO STRADALE AGGRAVATO III^ IPOTESI N.B. Dalla previsione rimangono fuori i conducenti di età inferiore ad anni 21 e i conducenti nei primi 3 anni dal conseguimento della patente di guida (art. 186-bis co. 1 lett. a) che, vanno invece ad essere ricompresi nelle altre casistiche e, per quanto riguarda la ebbrezza media, nel co. 4 Legge 23 marzo 2016 n. 41 Pena: reclusione da 8 a 12 anni Competenza: Tribunale in composizione collegiale ai sensi dell’art. 33-bis, co. 2. c.p.p. - si procede con udienza preliminare Procedibilità: d’ufficio Aggravante dinamica estrinseca della fuga: art. 589 ter c.p. - aumento da 1/3 a 2/3 e comunque pena non inferiore a 5 anni Art. 589 bis co. 3 Aggravanti statiche: art. 589-bis, co. 6, c.p.- aumento generico fino a 1/3 Aggravanti dinamiche: art. 589-bis co. 5, c.p. assorbite nella maggior previsione di pena del co. 2, salvo aumento disposto dal giudice. 41
OMICIDIO STRADALE AGGRAVATO III^ IPOTESI Art. 589 bis co. 3 Legge 23 marzo 2016 n. 41 Vittime plurime: art. 589-bis, co. 8, c.p. - aumento fino al triplo e comunque non superiore a 18 anni Attenuante del concorso di terzi (evento non esclusiva conseguenza dell’azione od omissione del colpevole): art. 589-bis, comma 6, c.p. - diminuzione fino alla metà N.B. comparazione delle circostanze ex art. 69 c.p. vietata salvo ipotesi di cui agli artt. 98 e 114 c.p. Misure cautelari e precautelari: arresto obbligatorio; fermo di indiziato di delitto consentito 42
OMICIDIO STRADALE AGGRAVATO III^ IPOTESI Legge 23 marzo 2016 n. 41 Art. 589 bis co. 3 Provvedimenti sulla patente di guida: ritiro della patente di guida ai sensi dell’art. 223, co. 1 (in relazione ai reati di cui agli artt. 186, co. 2, lett. b) del CdS) e co.2 (in relazione al reato di omicidio stradale). Sospensione cautelare disposta dal prefetto fino ad un massimo di 3 anni (se il ritiro è stato disposto ai sensi del co. 1) o 5 anni (se disposto ai sensi del co. 2). All’esito del giudizio penale, se del caso, revoca della patente con possibilità di riottenerla solo dopo la decorrenza dei termini di cui all’art. 222, co. 3-ter, CdS. Per i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero si applicano le disposizioni dell’art. 222, co. 3-quater CdS. 43
OMICIDIO STRADALE AGGRAVATO III^ IPOTESI Art. 589 bis co. 3 Legge 23 marzo 2016 n. 41 Provvedimenti sul veicolo: sequestro penale ai sensi dell’art. 354 c.p.p. Fermo amministrativo del veicolo ai sensi degli artt. 186, co. 2-bis, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. I CONDUCENTI PARTICOLARI ex art. 186 bis CdS in stato di ebbrezza alcolica grave o in stato di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. : 589-bis, co. 2 in stato di ebbrezza media: 589-bis, co. 3 in stato di ebbrezza lieve: 589-bis, co. 1 44
OMICIDIO STRADALE AGGRAVATO IV^ IPOTESI Art. 589-bis co. 4 Legge 23 marzo 2016 n. 41 Articolo 589-bis comma 4: “Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186, co. 2, lett. b), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da 5 a 10 anni”. Omicidio stradale (con violazione delle norme sulla disciplina stradale) aggravato commesso da conducente di veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica media (art. 186, co. 2 lett. b) CdS) (compresi conducenti particolari di cui all’art. 186-bis, co. 2, lett. a) CdS) 45
OMICIDIO STRADALE AGGRAVATO IV^ IPOTESI Legge 23 marzo 2016 n. 41 Art. 589-bis co. 4 Vittime plurime: art. 589-bis, co. 8, c.p. - aumento fino al triplo e comunque non superiore a 18 anni Attenuante del concorso di terzi (evento non esclusiva conseguenza dell’azione od omissione del colpevole): art. 589-bis, co. 7, c.p. - diminuzione fino alla metà comparazione delle circostanze vietata salvo ipotesi di cui agli artt. 98 e 114 c.p. Misure cautelari e precautelari: Arresto facoltativo consentito; fermo di indiziato di delitto consentito 46
OMICIDIO STRADALE AGGRAVATO IV^ IPOTESI Provvedimenti sulla patente di guida: ritiro della patente di guida ai sensi dell’art. 223, co. 1 (in relazione ai reati di cui agli artt. 186, co. 2, lett. b) del CdS) e co. 2 (in relazione al reato di omicidio stradale). Sospensione cautelare disposta dal prefetto fino ad un massimo di 3 anni (se il ritiro è stato disposto ai sensi del co. 1) o 5 anni (se disposto ai sensi del co. 2). Legge 23 marzo 2016 n. 41 Art. 589-bis co. 4 All’esito del giudizio penale, se del caso, revoca della patente con possibilità di riottenerla solo dopo la decorrenza dei termini di cui all’art. 222, co. 3 ter, CdS. Per i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero si applicano le disposizioni dell’art. 222, co. 3 quater CdS. Provvedimenti sul veicolo: sequestro penale ai sensi dell’art. 354 c.p.p. Fermo amministrativo del veicolo ai sensi dell’art. 186, co. 2-bis. 47
OMICIDIO STRADALE AGGRAVATO V^ IPOTESI comma 5 numero 1 – 2 - 3 Art. 589 bis co. 5 nr. 1 Comma 5 n. 1 - La stessa pena (reclusione da 5 a 10 anni) si applica: 1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 Km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona; Legge 23 marzo 2016 n. 41 Art. 589 bis co. 5 nr. 2 Comma 5 n. 2 - Semaforo rosso o circolazione contromano. 2) La seconda aggravante “dinamica” è rappresentata dal conducente di un veicolo a motore che, attraversando un’intersezione con il semaforo disposto al rosso, ovvero circolando contromano, cagiona per colpa la morte di una persona. 48
OMICIDIO STRADALE AGGRAVATO V^ IPOTESI comma 5 numero 2 e numero 3 Legge 23 marzo 2016 n. 41 Art. 589 bis co. 5 nr. 3 Comma 5 n. 3 - la terza aggravante “dinamica” riguarda la manovra d’inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza d’intersezioni, curve, dossi o a seguito di sorpasso di altro mezzo in corrispondenza di attraversamento pedonale o di linea continua N.B. In questo caso la legge di riforma non contiene alcuna autonoma definizione, pertanto è lecito ricondurre le espressioni utilizzate alle corrispondenti situazioni descritte nel codice della strada. 49
OMICIDIO STRADALE AGGRAVATO V^ IPOTESI - SINTESI Art. 589 bis co. 5 Condotta: Omicidio stradale (con violazione delle norme sulla disciplina stradale) aggravato commesso da conducente di veicolo a motore in presenza di talune delle aggravanti dinamiche intrinseche indicate ai nr. 1, 2 e 3 del co. 5 (velocità, superamento intersezione con luce rossa, circolazione contromano, inversione del senso di marcia in prossimità o corrispondenza di intersezioni, curve o dossi, sorpasso di altro mezzo in corrispondenza di attraversamento pedonale o di linea continua). Legge 23 marzo 2016 n. 41 Soggetto attivo: tutti i conducenti di veicoli a motore Pena: reclusione da 5 a 10 anni Competenza: Tribunale in composizione monocratica ai sensi dell’art. 33 ter c.p.p. - Si procede con udienza preliminare Procedibilità: d’ufficio Aggravante dinamica estrinseca della fuga: art. 589-ter c.p. aumento da 1/3 a 2/3 e comunque pena non inferiore a 5 anni Aggravanti statiche: art. 589-bis, co. 6, c.p. - aumento generico fino a 1/3 50
OMICIDIO STRADALE AGGRAVATO V^ IPOTESI - SINTESI Art. 589 bis co. 5 Provvedimenti sulla patente di guida: ritiro della patente di guida ai sensi dell’art. 223 co. 1 CdS (se previsto in relazione ad eventuali violazioni di norme di comportamento del codice della strada) e del co. 2 (in relazione al reato di omicidio stradale). Sospensione cautelare disposta dal prefetto nei limiti stabiliti dalla norma violata. Legge 23 marzo 2016 n. 41 Sospensione cautelare disposta dal prefetto fino ad un massimo di 3 anni (se il ritiro è stato disposto ai sensi del co. 1) o 5 anni (o 3) se disposto ai sensi del co. 2. All’esito del giudizio penale revoca della patente (o sospensione della patente fino a due anni) con possibilità di riottenerla solo dopo la decorrenza dei termini di cui all’art. 222, co. 3 ter, CdS (da 5 a 12 anni). Provvedimenti sul veicolo: sequestro penale ai sensi dell’art. 354 c.p.p. in caso di prognosi riservata o in presenza di necessità probatorie particolari legate al caso concreto 51
OMICIDIO STRADALE - LE AGGRAVANTI STATICHE Art. 589-bis co. 6 CASISTICHE RIASSUNTIVE Legge 23 marzo 2016 n. 41 ipotesi a): Il fatto è commesso da persona non munita di patente ipotesi b): Il fatto è commesso da persona con patente sospesa o revocata ipotesi c):Il fatto è commesso con veicolo di proprietà dell’autore del fatto sprovvisto di assicurazione obbligatoria Aggravante soggettiva, estrinseca, normale Aggravante oggettiva, estrinseca, normale 52
ATTENUANTE DINAMICA A EFFETTO SPECIALE OMICIDIO STRADALE ATTENUANTE DINAMICA A EFFETTO SPECIALE Comma 7 - Il concorso di colpa In tutte le ipotesi di omicidio stradale, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà. Legge 23 marzo 2016 n. 41 Attenuante ad effetto speciale in caso di corresponsabilità di altro conducente o utente della strada. Basta una compartecipazione minima, atteso che la legge non fa riferimento ad una particolare percentuale di colpa. Corresponsabilità di terzi o soggetto ente proprietario strada. Comma 8 - Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni 18. Stessa previsione per l’omicidio semplice plurimo contenuta nell’art. 589 co. 4, ora divenuto co. 2 ma la pena passa da 15 a 18 anni. 53
IL NUOVO REATO DI LESIONI PERSONALI COLPOSE STRADALI GRAVI E GRAVISSIME Legge 23 marzo 2016 n. 41 54
LESIONI LIEVI, GRAVI E GRAVISSIME LIEVE se dal fatto deriva una malattia di durata pari o inferiore a 40 giorni. GRAVE se dal fatto deriva: 1) una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo. GRAVISSIMA se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso. Legge 23 marzo 2016 n. 41 55
LESIONI LIEVI, GRAVI E GRAVISSIME Legge 23 marzo 2016 n. 41 Rilevante è il ripristino della perseguibilità d’ufficio dei reati di lesioni stradali gravi e gravissime (escluso dalla legge 24 novembre 1981, n. 689) Pertanto dall’entrata in vigore della L. n. 41/2016 tutti gli incidenti stradali per cui vi siano prognosi di durata superiori a 40 giorni che mettano in pericolo la vita della persona offesa, ovvero determini l’indebolimento permanente di un organo, comportano l’obbligo di trasmettere la comunicazione di notizia di reato. 56
LESIONI LIEVI, GRAVI E GRAVISSIME Lesioni personali stradali lievi Legge 23 marzo 2016 n. 41 Abrogato il secondo periodo del comma 2 ed eliminato il riferimento all’aggravante delle lesioni personali stradale commesse con ebbrezza grave o in stato di alterazione, ora ricompreso nel nuovo 590 bis. Art. 590 Dalla combinazione dell’art. 590 con l’articolo 590 bis scaturisce che le lesioni stradali lievi, cioè di durata pari od inferiore a 40 giorni, rientrano nell’ambito dell’articolo 590, comma 1. Pertanto alle lesioni lievi non si applicano tutte le circostanze aggravanti e attenuanti di cui all’art. 590 bis c.p. 57
LESIONI LIEVI, GRAVI E GRAVISSIME L’inquadramento delle casistiche di lesioni colpose lesioni personali lievi generiche (anche stradali e dipendenti dall’inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) Legge 23 marzo 2016 n. 41 Art. 590 co. 1 c.p. lesioni personali gravi e gravissime generiche (non stradali e non dipendenti dall’inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) Art. 590 co. 2 c.p. lesioni personali gravi o gravissime dipendenti dall’inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro Art. 590 co. 3 c.p. lesioni personali stradali gravi o gravissime semplici Art. 590 bis co. 1 c.p. lesioni personali stradali gravi o gravissime aggravate Art. 590 bis co. 2 - 8 e 590 ter c.p. 58
LESIONI LIEVI, GRAVI E GRAVISSIME Legge 23 marzo 2016 n. 41 Anche per le lesioni sussiste la distinzione tra chiunque del co. 1 e conducente di veicolo a motore di cui ai commi successivi e semplice conducente dell’aggravante di lesioni plurime. nell’art. 590 bis c.p. sono disciplinati tutti i vari casi di lesioni gravi e gravissime replicando in modo coincidente tutte le varie fattispecie già viste a proposito dell’art. 589 bis nell’art. 590 bis c.p. sono riproposte le stesse identiche aggravanti ed attenuanti sopra viste nell’art. 590 ter c.p. è replicata la stessa aggravante della fuga (con un minimo di pena portato ad anni 3 e non 5 di cui all’art. 589 ter c.p. l’articolo 590 bis co. 2 c.p. prevede l’aggravante del fatto commesso da conducente di veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica grave o di alterazione da sostanze stupefacenti o psicotrope; 59
LESIONI LIEVI, GRAVI E GRAVISSIME L’art. 590 bis, co. 3 c.p. prevede l’ulteriore aggravante del fatto commesso da conducente “particolare” di veicolo a motore (soggetti di cui all’art. 186 bis, co. 2 lett. b), c) e d) in stato di ebbrezza media, ossia con alcolemia superiore 0,5 e non superiore a 0,8 g/l; L’art. 590 bis, co. 4, c.p. prevede la similare aggravante delle lesioni personali gravi e gravissime commesse da parte di tutti i conducenti di un veicolo a motore (anche soggetti di cui all’art. 186 bis, co. 2 lett. a) CdS) in stato di ebbrezza media; L’art. 590 bis, co. 5 c.p. prevede l’aggravante delle lesioni personali gravi e gravissime commesse da conducente di veicolo a motore in violazione di taluno dei comportamenti di cui alle condotte tipizzate; L’art. 590-bis, co. 6, 7 e 8 c.p. contiene le identiche aggravanti ed attenuanti di cui all’art. 589-bis c.p. relative cioè alla presenza delle c.d. aggravanti statiche (circolare senza patente o con patente revocata, sospesa o con veicolo non assicurato), dell’attenuante del concorso di colpa di terzi e della previsione di forti aumenti di pena in presenza di lesioni plurime; L’art. 590 ter c.p. prevede, infine, l’aggravante estrinseca della fuga, in modo perfettamente coincidente all’omologo art. 589 ter c.p. Legge 23 marzo 2016 n. 41 60
COMBINAZIONE DELLE VARIE CASISTICHE 1 Art. 590 comma 1 c.p. Condotta: lesioni personali stradali (con violazione delle norme sulla disciplina stradale) lievi commesse da chiunque a prescindere da qualsiasi aggravante. Rientrano in questa casistica anche tutte le altre tipologie di lesioni lievi non stradali, comprese quelle derivanti dall’inosservanza di norme per la prevenzione degli infortuni. Soggetto attivo: ogni utente della strada (od ogni altro soggetto per le altre ipotesi non stradali) compresi i conducenti particolari di cui all’art. 186 bis CdS. Pena: reclusione fino a 3 mesi o multa fino a euro 309. Competenza: Giudice di pace per le lesioni lievi generiche o stradali. Tribunale in composizione monocratica per le lesioni lievi derivanti dalla inosservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una colpa professionale quando sia derivata una malattia superiore a 20 giorni. Si procede con citazione diretta a giudizio. Legge 23 marzo 2016 n. 41 61
COMBINAZIONE DELLE VARIE CASISTICHE 1 (Art. 590 comma 1 c.p.) Aggravanti di cui all’art. 590 bis e 590 ter c.p.: non previste e non applicabili. Misure cautelari e precautelari: arresto in flagranza e fermo di indiziato di delitto non consentiti. Provvedimenti sulla patente di guida in caso di lesioni lievi stradali: ritiro della patente di guida ai sensi dell’art. 223, co. 2, CdS. Sospensione provvisoria della patente disposta dal prefetto fino ad un massimo di 3 anni. All’esito del giudizio penale, se del caso, sospensione della patente da 15 giorni a 3 mesi. Legge 23 marzo 2016 n. 41 62
COMBINAZIONE DELLE VARIE CASISTICHE 2 Art. 590 comma 2 c.p. Condotta: lesioni personali generiche non stradali gravi e gravissime diverse da quelle derivanti dall’inosservanza di norme per la prevenzione degli infortuni. Soggetto attivo: chiunque. Pena: reclusione da uno a sei mesi o multa da euro 123 a euro 619 se la lesione è grave, reclusione da 3 mesi a 2 anni o multa da euro 309 a euro 1.239 se la lesione è gravissima. Competenza: Tribunale in composizione monocratica. Si procede con citazione diretta a giudizio. Aggravanti di cui all’art. 590 bis e 590 ter c.p.: non previste e non applicabili. Misure cautelari e precautelari: arresto in flagranza e fermo di indiziato di delitto non consentiti. Legge 23 marzo 2016 n. 41 63
COMBINAZIONE DELLE VARIE CASISTICHE 3 Legge 23 marzo 2016 n. 41 Art. 590 comma 3 c.p. Condotta: lesioni personali generiche gravi e gravissime derivanti dall’inosservanza di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Soggetto attivo: chiunque. Pena: reclusione da mesi 3 a anni 1 o multa da euro 500 a euro 2.000 se la lesione è grave, reclusione da anni 1 a 3 se la lesione è gravissima. Competenza: Tribunale in composizione monocratica. Si procede con citazione diretta a giudizio. Aggravanti di cui all’art. 590 bis e 590 ter c.p.: non previste e non applicabili. Misure cautelari e precautelari: arresto in flagranza e fermo di indiziato di delitto non consentiti. 64
COMBINAZIONE DELLE VARIE CASISTICHE 4 Legge 23 marzo 2016 n. 41 Art. 590 bis comma 1 c.p. Condotta: lesioni personali stradali gravi o gravissime semplici (con violazione delle norme sulla disciplina stradale) NON AGGRAVATE commesse da chiunque, non in stato di ebbrezza ovvero in stato di ebbrezza alcolica lieve (art. 186, co. 2, lett. a) CdS), non in stato di alterazione da sostanze stupefacenti. Ipotesi di violazione di norme di comportamento diverse da quelle di cui all’art. 589 bis co. 5 c.p. Soggetto attivo: ogni tipo di conducente di veicolo a motore compresi quelli particolari di cui all’art. 186 bis CdS. Pena: per le lesioni gravi reclusione da 3 mesi a 1 anno – per le lesioni gravissime reclusione da 1 anno a 3 anni. Competenza: Tribunale in composizione monocratica. Si procede con citazione diretta a giudizio. 65
COMBINAZIONE DELLE VARIE CASISTICHE 4 (Art. 590 bis comma 1 c.p.) Aggravante dinamica estrinseca della fuga: art. 590 ter c.p.- aumento da 1/3 a 2/3 e comunque pena non inferiore a 3 anni. Aggravanti statiche: art. 590 bis, co. 6 c.p. aumento generico fino a 1/3. Aggravanti dinamiche: art. 590 bis, co. 5, c.p. assorbite nella maggior previsione di pena del co. 2, salvo aumento disposto dal giudice Legge 23 marzo 2016 n. 41 Vittime plurime: art. 590 bis co. 8 c.p. aumento fino al triplo e comunque non superiore a 7 anni. Attenuante del concorso di terzi (evento non esclusiva conseguenza dell’azione od omissione del colpevole): art. 590 bis co. 7 c.p. diminuzione fino alla metà. comparazione delle circostanze vietata salvo ipotesi di cui agli artt. 98 e 114 c.p. 66
COMBINAZIONE DELLE VARIE CASISTICHE 4 (Art. 590 bis comma 1 c.p.) Misure cautelari e precautelari: arresto in flagranza e fermo di indiziato di delitto non consentiti. Competenza: Tribunale in composizione monocratica. Si procede con citazione diretta a giudizio. Provvedimenti sulla patente di guida: ritiro della patente di guida ai sensi dell’art. 223. Sospensione provvisoria della patente disposta dal prefetto fino ad un massimo di 5 (o tre) anni. All’esito del giudizio penale, se del caso, revoca della patente (o sospensione della patente fino a 2 anni) con possibilità di riottenerla solo dopo la decorrenza dei termini di cui all’art. 222, co. 3 ter CdS. Provvedimenti sul veicolo: sequestro penale ai sensi dell’articolo 354 c.p.p. in caso di prognosi riservata o in presenza di necessità probatorie particolari legate al caso concreto. Legge 23 marzo 2016 n. 41 67
COMBINAZIONE DELLE VARIE CASISTICHE 5 Art. 590 bis comma 2 c.p. Condotta: Lesioni personali stradali (con violazione delle norme sulla disciplina stradale) aggravate commesse da conducente di veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica grave o di alterazione da sostanze stupefacenti o psicotrope – artt. 186 co. 2 lett. c) e 187 CdS. Soggetto attivo: ogni tipo di conducente compresi quelli particolari di cui all’art. 186 bis CdS. Pena: per le lesioni gravi reclusione da 3 a 5 anni – per le lesioni gravissime reclusione da 4 a 7 anni. Competenza: Tribunale in composizione monocratica. Si procede con citazione diretta a giudizio Aggravante dinamica estrinseca della fuga: art. 590 ter c.p.- aumento da 1/3 a 2/3 e comunque pena non inferiore a 3 anni. Aggravanti statiche: art. 590 bis, co. 6 c.p. aumento generico fino a 1/3 Aggravanti dinamiche: art. 590 bis, co. 5 c.p. assorbite nella maggior previsione di pena del comma 2, salvo aumento disposto dal giudice. Legge 23 marzo 2016 n. 41 68
COMBINAZIONE DELLE VARIE CASISTICHE 5 (Art. 590 bis comma 2 c.p.) Vittime plurime: art. 590 bis co. 8, aumento fino al triplo e comunque non superiore a 7 anni Attenuante del concorso di terzi (evento non esclusiva conseguenza dell’azione od omissione del colpevole): art. 590 bis co. 7, diminuzione fino alla metà Legge 23 marzo 2016 n. 41 comparazione delle circostanze vietata salvo ipotesi di cui agli artt. 98 e 114 c.p. Misure precautelari: Arresto facoltativo in flagranza consentito, fermo di indiziato di delitto non consentito per le lesioni gravi, consentito per quelle gravissime 69
COMBINAZIONE DELLE VARIE CASISTICHE 5 (Art. 590 bis comma 2 c.p.) Provvedimenti sulla patente di guida: ritiro della patente di guida ai sensi dell’art. 223, co. 1 (in relazione ai reati di cui agli artt.186, co. 2, lett. b) del CdS) e 2, CdS. Sospensione cautelare disposta dal prefetto fino ad un massimo di 3 anni (se il ritiro è stato disposto ai sensi del co. 1) o 5 anni (o 3) se disposto ai sensi del co. 2. All’esito del giudizio penale revoca della patente (o sospensione della patente fino a 2 anni) con possibilità di riottenerla solo dopo la decorrenza dei termini di cui all’art. 222, co. 3 bis e 3 ter, CdS (da 5 a 12 anni). Provvedimenti sul veicolo: sequestro penale ai sensi dell’art. 354 c.p.p. in caso di prognosi riservata o in presenza di necessità probatorie particolari legate al caso concreto. Sequestro e confisca amministrativi, quale sanzione accessoria a sanzioni penali ai sensi dell’art. 224 ter CdS (in relazione alla violazione dell’art. 186, co. 2, lett. c) CdS) Legge 23 marzo 2016 n. 41 70
COMBINAZIONE DELLE VARIE CASISTICHE 6 Art. 590 bis comma 3 c.p. Condotta: reato di lesioni personali stradali gravi e gravissime aggravato commesso da conducente particolare (conducente di cui all’art. 186 bis co. 2, lett. b), c) e d) di veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica media (art. 186, co. 2 lett. b) CdS) Soggetto attivo: solo conducenti particolari di cui all’art.186 bis co. 2 lett. b), c) e d) CdS. Pena: per le lesioni gravi reclusione da 3 a 5 anni – per le lesioni gravissime reclusione da 4 a 7 anni. Competenza: Tribunale in composizione monocratica. Si procede con citazione diretta a giudizio. Aggravante dinamica estrinseca della fuga: art. 590 ter c.p.- aumento da 1/3 a 2/3 e comunque pena non inferiore a 3 anni. Aggravanti statiche: art. 590 bis, co. 6 c.p. aumento generico fino a 1/3. Aggravanti dinamiche: art. 590 bis, co.5 c.p. assorbite nella maggior previsione di pena del co. 2, salvo aumento disposto dal giudice. Legge 23 marzo 2016 n. 41 71
COMBINAZIONE DELLE VARIE CASISTICHE 6 (Art. 590 bis comma 3 c.p.) Vittime plurime: art. 590 bis, co. 8, c.p. aumento fino al triplo e comunque non superiore a 7 anni Attenuante del concorso di terzi (evento non esclusiva conseguenza dell’azione od omissione del colpevole): art. 590 bis, co. 7, c.p. diminuzione fino alla metà Legge 23 marzo 2016 n. 41 comparazione delle circostanze vietata salvo ipotesi di cui agli artt. 98 e 114 c.p. Misure precautelari: Arresto obbligatorio facoltativo in flagranza consentito, fermo di indiziato di delitto non consentito per le lesioni gravi, consentito per quelle gravissime 72
COMBINAZIONE DELLE VARIE CASISTICHE 6 (Art. 590 bis comma 3 c.p.) Provvedimenti sulla patente di guida: ritiro della patente di guida ai sensi dell’art. 223, co. 1 (in relazione ai reati di cui agli artt. 186, co. 2, lett. b) del CdS) e 2, CdS. Sospensione cautelare disposta dal prefetto fino ad un massimo di 3 anni (se il ritiro è stato disposto ai sensi del co. 1) o 5 anni (o 3) se disposto ai sensi del co. 2. All’esito del giudizio penale, se del caso, revoca della patente (o sospensione della patente fino a 2 anni) con possibilità di riottenerla solo dopo la decorrenza dei termini di cui all’art. 222, co. 3 ter, CdS (da 5 a 12 anni). Provvedimenti sul veicolo: sequestro penale ai sensi dell’art. 354 c.p.p.. Legge 23 marzo 2016 n. 41 73
COMBINAZIONE DELLE VARIE CASISTICHE 7 Art. 590 bis comma 4 c.p. Condotta: lesioni personali stradali (con violazione delle norme sulla disciplina stradale) aggravate commesse da conducente particolare di veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica media (art. 186, co. 2 lett. b) CdS). Soggetto attivo: tutti i conducenti di veicoli a motore, compresi conducenti particolari di cui articolo 186-bis comma 2, lettera a) codice della strada Pena: per le lesioni gravi reclusione da un anno e 6 mesi a 3 anni e per le lesioni gravissime reclusione da 2 a 4 anni Competenza: Tribunale in composizione monocratica. Si procede con citazione diretta a giudizio. Aggravante dinamica estrinseca della fuga: art. 590 ter c.p.- aumento da 1/3 a 2/3 e comunque pena non inferiore a 3 anni. Aggravanti statiche: art. 590 bis, co. 6 c.p. aumento generico fino a 1/3. Aggravanti dinamiche: art. 590 bis, co.5 c.p. Legge 23 marzo 2016 n. 41 74
COMBINAZIONE DELLE VARIE CASISTICHE 7 (Art. 590 bis comma 4 c.p.) Vittime plurime: art. 590 bis co. 8 aumento fino al triplo e comunque non superiore a 7 anni Attenuante del concorso di terzi (evento non esclusiva conseguenza dell’azione od omissione del colpevole): art. 590 bis, comma 7, c.p. diminuzione fino alla metà Legge 23 marzo 2016 n. 41 comparazione delle circostanze vietata salvo ipotesi di cui agli artt. 98 e 114 c.p. Misure cautelari e precautelari: Arresto facoltativo consentito, fermo di indiziato di delitto non consentito. 75
COMBINAZIONE DELLE VARIE CASISTICHE 7 (Art. 590 bis comma 4 c.p.) Provvedimenti sulla patente di guida: ritiro della patente di guida ai sensi dell’art. 223, co. 1 (in relazione ai reati di cui all’art. 186, co. 2, lett. b) del CdS). Sospensione cautelare disposta dal prefetto fino ad un massimo di 3 anni (se il ritiro è stato disposto ai sensi del co. 1) o 5 anni (o 3) se disposto ai sensi del co. 2. All’esito del giudizio penale, se del caso, revoca della patente (o sospensione della patente fino a 2 anni) con possibilità di riottenerla solo dopo la decorrenza dei termini di cui all’art. 222, co. 3 ter, CdS (da 5 a 12 anni). Provvedimenti sul veicolo: sequestro penale ai sensi dell’art. 354 c.p.p. Legge 23 marzo 2016 n. 41 76
COMBINAZIONE DELLE VARIE CASISTICHE 8 Art. 590 bis comma 5 c.p. Condotta: lesioni personali stradali (con violazione delle norme sulla disciplina stradale) aggravate commesse da conducente di veicolo a motore in presenza di talune delle aggravanti dinamiche intrinseche indicate ai nr. 1, 2 e 3 del co. 5 (velocità, superamento intersezione con luce rossa, circolazione contromano, inversione del senso di marcia in prossimità o corrispondenza di intersezioni, curve o dossi, sorpasso di altro mezzo in corrispondenza di attraversamento pedonale o di linea continua). Pena: per le lesioni gravi reclusione da un 1 e 6 mesi a 3 anni e per le lesioni gravissime reclusione da 2 a 4 anni. Competenza: Tribunale in composizione monocratica. Si procede con citazione diretta a giudizio. Aggravante dinamica estrinseca della fuga: art. 590 ter c.p.- aumento da 1/3 a 2/3 e comunque pena non inferiore a 3 anni Legge 23 marzo 2016 n. 41 77
COMBINAZIONE DELLE VARIE CASISTICHE 8 (Art. 590 bis comma 5 c.p.) Aggravanti statiche: art. 590 bis, co. 6, c.p. aumento generico fino a 1/3. Aggravanti dinamiche: art. 590 bis, co. 5, c.p. Vittime plurime: art. 590 bis, co. 8, c.p. aumento fino al triplo e comunque non superiore a 7 anni. Attenuante del concorso della vittima: art. 590 bis co. 6, c.p. diminuzione fino alla metà. Legge 23 marzo 2016 n. 41 comparazione delle circostanze vietata salvo ipotesi di cui agli artt. 98 e 114 c.p. Misure cautelari e precautelari: Arresto facoltativo consentito, fermo di indiziato di delitto non consentito 78
COMBINAZIONE DELLE VARIE CASISTICHE 8 (Art. 590 bis comma 5 c.p.) Provvedimenti sulla patente di guida: ritiro della patente di guida ai sensi dell’art. 223 co. 2 CdS. Sospensione cautelare disposta dal prefetto nei limiti stabiliti dalla norma violata. Sospensione cautelare disposta dal prefetto fino ad un massimo di 3 anni (se il ritiro è stato disposto ai sensi del co. 1) o 5 anni (o 3) se disposto ai sensi del co. 2. All’esito del giudizio penale, se del caso, revoca della patente (o sospensione della patente fino a 2 anni) con possibilità di riottenerla solo dopo la decorrenza dei termini di cui all’art. 222, co. 3 ter, CdS (da 5 a 12 anni). Provvedimenti sul veicolo: sequestro penale ai sensi dell’art. 354 c.p.p. in caso di prognosi riservata o in presenza di necessità probatorie particolari legate al caso concreto Legge 23 marzo 2016 n. 41 79
COMPUTO DELLE CIRCOSTANZE Legge 23 marzo 2016 n. 41 Articolo 590-quater - Computo delle circostanze Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli artt. 589, co. 2, 589 ter, 590, co. 3, 590 bis e 590 ter, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli artt. 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti. In caso di più aggravanti si utilizza il criterio di calcolo dell’art. 63 c.p. 80
I PROVVEDIMENTI PRECAUTELARI La nuova legge introduce: arresto obbligatorio in flagranza per il reato di omicidio stradale aggravato da ebbrezza grave (o alterazione) e da ebbrezza media, se commesso da conducenti particolari di cui all’art.186 bis lett. b), c), d), di cui all’art. 589 bis co. 2 e 3 c.p. - Art. 380 c.p.p. lett. m-quater. arresto facoltativo in flagranza per il reato di lesioni personali stradali gravi e gravissime commesse da conducente in stato di ebbrezza grave o media (o da alterazione da sostanze) ovvero che abbia commesso taluna delle violazioni di cui all’art. 590 bis, co. 5, n. 1, 2, 3. Ipotesi di cui all’art. 590 bis co. 2, 3, 4 e 5 - Articolo 381 c.p.p. lettera m-quinquies). Legge 23 marzo 2016 n. 41 Si tenga presente che l’arresto facoltativo per l’omicidio stradale era già previsto a prescindere dalla presenza di particolari aggravanti in virtù del limite di pena e che rimane possibile per tutti i casi in cui oggi non è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza. Per l’omicidio stradale rimane ampiamente possibile (ma occorre il pericolo di fuga) il fermo di indiziato di delitto. 81
L’ARRESTO OBBLIGATORIO IN FLAGRANZA Articolo 380, comma 1, c.p.p. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a 5 anni e nel massimo a 20 anni. m-quater) delitto di omicidio colposo stradale previsto dall'articolo 589-bis, secondo e terzo, comma del c.p. Legge 23 marzo 2016 n. 41 Si tratta delle ipotesi di: omicidio stradale aggravato dallo stato di ebbrezza alcolica grave (alcolemia superiore a 1,5 g/l) o dallo stato di alterazione conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope del conducente del veicolo a motore autore del fatto; omicidio stradale aggravato dallo stato di ebbrezza media (alcolemia compresa superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 g/l) del conducente “particolare” (di cui all’art. 186 bis, co. 1, lett. b), c) e d) CdS). 82
L’ARRESTO OBBLIGATORIO IN FLAGRANZA Si ritiene che il tempo degli accertamenti è compreso nella quasi-flagranza. In questo senso si è espressa Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 18 febbraio – 17 giugno 2014, n. 26017. Legge 23 marzo 2016 n. 41 Lo stato di quasi-flagranza implica, infatti, che la polizia giudiziaria abbia avuto immediata e contestuale percezione della commissione del reato e che, in forza della stessa, abbia posto in essere una tempestiva attività di localizzazione ed apprensione degli autori del reato (Sez. 2, 6.7.2007, n. 35458). Il collegamento anzidetto sussiste - e l'arresto è legittimamente operato - anche quando sia trascorso un certo lasso di tempo, anche non breve, durante il quale, però, l'azione della polizia giudiziaria si sia svolta senza soluzione di continuità, anche per l'espletamento degli accertamenti volti a qualificare la gravità del fatto, al fine di valutare l'esercizio della facoltà di arresto (Sez. 6, 14.1.2004, n. 19392, rv. 228455). 83
L’ARRESTO OBBLIGATORIO IN FLAGRANZA Spesso difficoltà di ricostruire le responsabilità in caso di incidente dall’andamento complesso con indagini incompatibili con i tempi della quasi-flagranza. Rimane poi sempre previsto l’arresto facoltativo in caso di fuga ex art. 189 CdS. Legge 23 marzo 2016 n. 41 importanza del colloquio con il Pubblico Ministero. Si tenga ulteriormente presente che l’articolo 384 c.p.p. consente poi, anche fuori dei casi di flagranza la misura precautelare del fermo di indiziato di delitto in tutte le ipotesi di omicidio stradale, sempre che ne sussistano le esigenze cautelari, legate soprattutto al PERICOLO DI FUGA. Rinvio ad articolo 384 c.p.p. 84
FERMO DI INDIZIATO DI DELITTO (articolo 384 c.p.p.) Legge 23 marzo 2016 n. 41 Articolo 384 c.p.p. 1. Anche fuori dei casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che, anche in relazione alla impossibilità di identificare l’indiziato, fanno ritenere fondato il pericolo di fuga, il pubblico ministero dispone il fermo della persona gravemente indiziata di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei ovvero di un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi o di un delitto commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico. 85
FERMO DI INDIZIATO DI DELITTO (articolo 384 c.p.p.) Legge 23 marzo 2016 n. 41 2. Nei casi previsti dal comma 1 e prima che il pubblico ministero abbia assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono al fermo di propria iniziativa. 3. La polizia giudiziaria procede inoltre al fermo di propria iniziativa qualora sia successivamente individuato l’indiziato oppure sopravvengano specifici elementi, quali il possesso di documenti falsi, che rendano fondato il pericolo che l’indiziato sia per darsi alla fuga e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del pubblico ministero. 86
FERMO DI INDIZIATO DI DELITTO (articolo 384 c.p.p.) Presupposti per l’esecuzione della misura ad iniziativa della polizia giudiziaria: che il pubblico ministero non abbia ancora assunto la direzione delle indagini, che anche dopo l’assunzione di tale direzione, l’indiziato sia successivamente individuato Che sopravvengano specifici elementi quali il possesso di documenti falsi (si veda la modifica introdotta dall’art. 13 del D.L. 144/2005), tali da far ritenere fondato il pericolo che l’indiziato stia per darsi alla fuga e non sia possibile, per la situazione d’urgenza, attendere il provvedimento del pubblico ministero. STIA PER DARSI ALLA FUGA Legge 23 marzo 2016 n. 41 87
L’ARRESTO FACOLTATIVO IN FLAGRANZA (lesioni personali gravi e gravissime) Legge 23 marzo 2016 n. 41 Art. 381, co. 2 lettera m-quinques “delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime previsto dall'art. 590-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del codice penale”. Si tratta delle ipotesi di lesioni personali stradali gravi o gravissime aggravate da ebbrezza grave, media o da alterazione da sostanze stupefacenti o dalla commissione del fatto nelle ipotesi di cui all’art. 590 bis, co. 5, numeri 1, 2 e 3 c.p. 88
SANZIONI ACCESSORIE IN CASO DI INCIDENTE STRADALE Articolo 222 CdS (sanzioni amministrative accessorie all’accertamento di reati)- Revoca e sospensione Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonché le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è da 15 giorni a 3 mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a 2 anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a 4 anni. Se il fatto di cui al secondo o al terzo periodo è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186, co. 2, lett. c), ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. Legge 23 marzo 2016 n. 41 89
RITIRO DELLA PATENTE IN CASO DI INCIDENTI CON LESIONI PERSONALI Legge 23 marzo 2016 n. 41 L’art. 223 non è ben coordinato con i richiami all’art. 222, co. 2 e 3, codice della strada. Per l’omicidio aver richiamato tali commi significa aver esteso possibilità di ritiro a tutti i casi del 589-bis, mentre l’art. 223 prende in esame solo i commi da 2 a 5 (rimarrebbe fuori omicidio stradale non aggravato). Per lesioni gravi e gravissime aver richiamato 590-bis c.p. porta ad escludere lesioni stradali lievi invece ricomprese nell’art. 222 co. 2. Identica situazione si registra per Sospensione provvisoria del prefetto. NECESSITA’ DI CORREZIONI LEGISLATIVE 90
PERIODO DI INTERDIZIONE IN CASO DI OMICIDIO STRADALE 5 anni - Il periodo di interdizione è di 5 anni dalla revoca ove si tratti di omicidio colposo stradale (589-bis, c. 1). 10 anni - Il periodo di interdizione è di 10 anni dalla revoca ove si tratti di omicidio colposo stradale (589-bis, c. 1), se in precedenza il conducente è stato condannato per guida in stato di ebbrezza media o grave, o in stato di alterazione, anche provocando un sinistro. 10 anni - Il periodo di interdizione è di 10 anni dalla revoca ove si tratti di omicidio colposo stradale commesso in violazione delle particolari norme di comportamento del comma 5, n. 1, 2 e 3 12 anni - Il periodo di interdizione è di 10 anni dalla revoca ove si tratti di omicidio colposo stradale (589-bis, c. 1), se il titolare della patente si è dato alla fuga. 15 anni - Nel caso di omicidio colposo stradale connesso alla guida in stato di grave ebbrezza o alterazione, ovvero anche in stato di ebbrezza media, alla revoca seguirà i divieto di conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi 15 anni dalla revoca. 20 anni - Il periodo di interdizione è di 20 anni dalla revoca, se il titolare della patente è già stato condannato per guida in stato di ebbrezza media o grave, ovvero in stato di alterazione (anche provocando un sinistro stradale). 30 anni – Il periodo di interdizione è aumentato sino a 30 anni dalla revoca, se il titolare della patente si è dato alla fuga. Legge 23 marzo 2016 n. 41 91
CASO OPERATIVO Legge 23 marzo 2016 n. 41 Luogo: Roma Via Aurelia. Natura incidente: investimento di 3 ciclisti con fuga e omissione di soccorso. Conseguenze: un decesso e due codici rossi. Legge 23 marzo 2016 n. 41 Primo caso in Italia di applicazione della nuova legge sull’omicidio stradale e lesioni personali stradali. 92
PROCEDURA OPERATIVA Antefatto: in data 26/03/2016 sulla Via Aurelia, un gruppo composto da 3 ciclisti amatoriali, viene investito da un’autovettura che, nell’immediatezza, si dà alla fuga. - Sul posto interviene personale della Polizia Locale del XIII Gr. “Aurelio” che procede ai rilievi e constatazioni di rito, rilevando che sul manto stradale sono presenti dei frammenti d’urto appartenenti verosimilmente al veicolo fuggitivo. - Uno dei ciclisti, a seguito dell’urto scaraventato in una sottostante scarpata, giunge all’ospedale privo di vita. Gli altri due vengono trasportati in altro nosocomio ove giungono in codice rosso. - Dopo circa 2 ore dall’evento, presso una stazione dei carabinieri di zona, si presenta “la conducente unitamente al suo veicolo” Legge 23 marzo 2016 n. 41 93
PROCEDURA OPERATIVA Legge 23 marzo 2016 n. 41 - Accompagnata ad un pronto soccorso per la verifica di assunzione di alcool, stupefacenti o sostanze psicotrope alle quali acconsente, risulta negativa. - L’autovettura viene sequestrata ex art. 354 cpp, unitamente ai frammenti rinvenuti che appaiono compatibili con quelli mancanti. - La conducente non viene arrestata perché sentito il Magistrato di turno, considerati gli esiti negativi degli accertamenti e che si era costituita entro le 24 ore (art. 189/8° bis del CdS), viene denunciata in stato di libertà per violazione degli artt. 589 bis 1 co, 589 ter, 590/1 bis e 590 ter. 94
Problematiche generiche PROCEDURA OPERATIVA Problematiche generiche stabilire il grado di colpa nell’evento; chiamare il P.M. del turno esterno per mortali e prognosi riservate per ottenere disposizioni (cfr ultima disposizione Proc. Capo di Roma Dott. Pignatone Circ. Com. n. 66/2016) qualificazione e quantificazione della prognosi riservata altrimenti si procede cmq con la vecchia procedura del GdP al 590 cp in relazione al 346 cpp es. veicolo in arresto con semaforo rosso, condotto da persona in stato di ebbrezza, che viene tamponato da motociclista che decede problemi operativi: sussistenza del nesso causale tra condotta ed evento dannoso derivatore (esclusione responsabilità della causazione per colpa dimostrando che il sinistro si sarebbe cmq verificato anche se alla guida del veicolo vi fosse stato altro conducente non in stato di ebbrezza) Legge 23 marzo 2016 n. 41 95
Procura della Repubblica di Udine fonte ASAPS OMICIDIO STRADALE: E’ LEGITTIMO IL PRELIEVO COATTIVO DEL SANGUE L’INFERMIERE E’ UN AUSILIARIO DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA Legge 23 marzo 2016 n. 41 E’ legittimo in caso di omicidio stradale, il prelievo coattivo del sangue per il controllo dell’alcolemia o dell’alterazione da stupefacenti. E’ questa l’indicazione del Procuratore della Repubblica di Udine che, con la circolare 1971/2016, ha chiarito gli aspetti problematici della procedura di accertamento dopo l’introduzione della nuova normativa. Si tratta di un’indicazione importante dato che un’interpretazione restrittiva, fondata sulla pronuncia della Corte Costituzionale n. 238 del 9 luglio 1996, vorrebbe al contrario che la disciplina dei prelievi coattivi, in quanto derogativa dei principi costituzionali di cui all’art. 13, debba essere applicata in maniera rigorosa in quanto ai “modi” consistenti esclusivamente nel prelievo di capelli, peli e mucosa del cavo orale. Un approccio garantista che in sostanza ritiene che in caso di incidente non sia legittimo imporre il prelievo ematico proprio perché non ricompreso tra i mezzi espressamente codificati la cui lista non sarebbe estensibile. Per la Procura di Udine, invece, “certamente il legislatore non ha previsto un così preciso ed apparentemente inesorabile meccanismo di prelievo coattivo, per permettere che esso venga aggirato solo perché può provocare una qualche sofferenza”. Quindi, ed è qui la novità, “deve ritenersi che il prelievo del sangue mediante la consueta puntura con una siringa sterile sia un operazione che, salvo casi assolutamente eccezionali, provochi una sofferenza di lieve entità, come tale compatibile con l’art. 224-bis”. In questi casi i sanitari – cioè l’infermiere che fa il prelievo ed il medico o tecnico di laboratorio che analizza il reperto - sono qualificati come un ausiliari di polizia giudiziaria. E se l’autore del sinistro giunge in ospedale in stato di incoscienza, secondo la Procura di Udine potrà farsi applicazione analogica dell’art. 359 bis, comma 3 e considerare l’impossibilità di esprimere un consenso alla stregua di un rifiuto. 96
97 ARTICOLO CP PRECETTO PENA RECLUSIONE REVOCA PATENTE ARRESTO Omicidio colposo chiunque cagioni per colpa la morte di una persona da 6 mesi a 5 anni no 589 bis 1 co Omicidio stradale base non aggravato Ipotesi generica riferita anche ai conducenti di veicoli non a motore Si ebbrezza lieve chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione norme sulla disciplina della circolazione stradale (concetto di chiunque: chi viola le norme che disciplinano la circolazione stradale in caso di omicidio consumato sulle strade -art. 2/1 co CS anche se il responsabile non è conducente di veicolo perché le norme del CS disciplinano anche comportamenti per la tutela della sicurezza stradale relativi alla manutenzione e costruzione delle strade e veicoli.) colpa generica: imperizia, negligenza, imprudenza colpa specifica: inosservanza di leggi regolamenti..violazione norme disciplina stradale da 2 a 7 anni (pena edittale già prevista dal 589/2 co del c.p.) 5 anni raddoppiati a 10 se già condannato in precedenza x 186/2 lett b e c e 2 bis o 187/2 e 2 bis cds; a 12 se viola 189/1 e 6 cs Facoltativo in flagranza 381 cpp 589 bis 2 co Ipotesi aggravata per alterazione da ebbrezza grave o sostanze chiunque ponendosi alla guida di veicolo a motore con 186/2 lett. C >1,5 g/l o 187 cagioni per colpa la morte di una persona Da 8 a 12 anni (aggravante speciale ad effetto speciale ) 15 anni elevati a 20 se già condannato in precedenza x 186/2 lett b e c e 2 bis o 187/2 e 2 bis cds; a 30 se viola 189/1 e 6 cds Obbligatorio 380 cpp con possibilità associazione al carcere perché pena non inferiore nel max a 5 anni Art. 280/2 cpp 589 bis 3 co Ipotesi aggravata anche per sola alterazione da ebbrezza media Conducente di veicolo a motore di cui art 186 bis 1 co lett b,c,d, con tasso alc da 0,8 g/l sino a 1,5 g/l cagioni per colpa la morte di una persona Qui sono esclusi i conducenti 15 anni elevati a 20 se già condannato in precedenza x 186/2 lett b e c e 2 bis o 187/2 e 2 bis cds; a 30 se viola 189/1 e 6 cs Obbligatorio 380 cpp con possibilità associazione al carcere 97
98 589 bis 4 co Ipotesi aggravata con ebbrezza media Salvo quanto previsto dal 3 co chiunque si pone guida di veicolo a motore con 186/2 lett b tasso alc da 0,8 sino 1,5 g/l cagioni per colpa la morte di una persona (la colpa è riconducibile all’elemento soggettivo) Da 5 a 10 anni 15 anni elevati a 20 se già condannato in precedenza x 186/2 lett b e c e 2 bis o 187/2 e 2 bis cds; a 30 se viola 189/1 e 8cs Facoltativo in flagranza 381 cpp con possibilità associazione al carcere Art. 280/2 cpp 589 bis 5 co Condotte tipizzate 3 casi Ipotesi aggravata per grave imprudenza Chi, con veicolo a motore, cagiona per colpa la morte di una persona per: 1) superamento velocità in centro abitato = o > del doppio di quella consentita e cmq non < a 70 km/h- strade extraurbane > di 50 km/h rispetto alla max consentita; 2) attraversamento con rosso di intersezione semaforica – circolazione contromano; 3) manovra d’inversione del senso di marcia in prox o corrispondenza intersezioni, curve, dossi o a seguito sorpasso di altro mezzo in corrispondenza di attraversamento pedonale o di linea continua 10 anni, elevati a 20 se già condannato in precedenza x 186/2 lett b e c e 2 bis o 187/2 e 2 bis cds; a 30 se viola 189/1 e 6 cds AGGRAVANO/ ATTENUANO IPOTESI PRECEDENTI 589 bis 6 co Ipotesi aggravata Se fatto commesso da persona non munita di patente di guida o sospesa o revocata, o se il veicolo a motore di proprietà autore fatto e sprovvisto di assicurazione obbligatoria AGGRAVANTE Pena aumentata 589 bis 7 co Attenuante speciale Se l’evento non è esclusiva conseguenza dell’azione/omissione del colpevole (concorso e cause indipendenti nella condotta di + conducenti) ATTENUANTE Pena diminuita sino alla ½ 589 bis 8 co Omicidio plurimo e lesioni anche lievi lievissime Conducente che cagiona morte di più persone o morte di una o più persone e lesioni a una o più persone (concorso formale reato continuato art. 81 cp: chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge o commette + violazioni della medesima disposizione di legge – anche chi commette in tempi diversi + violazioni del medesimo disegno AGGRAVANTE applicazione pena da infliggere per la + grave delle violazioni commesse umentata fino al triplo ma al max 18 anni 589 ter Aggravante ad effetto speciale Se il conducente si dà alla fuga Pena aumentata da 1/3 a 2/3 e cmq mai inferiore a 5 anni 98
99 590 1 co Lesioni stradali lievi-lievissime -Lesioni lievissime ARTICOLO CP PRECETTO PENA RECLUSIONE REVOCA PATENTE ARRESTO 590 1 co Lesioni stradali lievi-lievissime -Lesioni lievissime -Lesioni lievi chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale. -fino a 20 gg -tra 21 e 40 gg Fino a 3 mesi o multa sino a Euro 309 Da 1 a 6 mesi o multa da 123 a 309 Euro Da 3 mesi a 2 anni No Delitto punibile a querela della p.o. Idem Competenza GdPP 590 4 co Lesioni stradali lievi o lievissime a + persone Pena prevista per la + grave delle violazioni aumentata fino al triplo ma la pena non può superare i 5 anni di reclusione 590 bis 1 co Lesioni personali stradali gravi/gravissime -Lesioni gravi -Lesioni gravissime chiunque cagiona per colpa ad altri una lesione con violazione norme sulla disciplina circolazione stradale -> 40 gg con pericolo di vita o indebolimento permanente di organo o senso -malattia insanabile , perdita organi, sensi, mutilazioni, sfregi deformazioni volto, disfunzione favella -da 3 mesi a 1 anno per lesioni gravi; -da 1 anno a 3 anni per lesioni gravissime 5 anni raddoppiati a 10 anni se già condannato in precedenza x 186/2 lett b e c e 2 bis o 187/2 e 2 bis cds; a 12 se viola 189/1 e 6 cs no Procedibilità d’ufficio 590 bis 2 co Ipotesi aggravata chiunque ponendosi alla guida di veicolo a motore con 186/2 lett. C >1,5 g/l o 187 cagioni per colpa a taluno una lesione personale -Da 3 a 5 anni per lesioni gravi; -da 4 a 7 anni per lesioni gravissime 5 anni raddoppiati a 10 anni se già condannato in precedenza x 186/2 lett b e c e 2 bis o 187/2 e 2 bis cds; a 12 se viola 189/1 -6 -Facoltativo in flagranza 381 cpp -Facoltativo 381 cpp 590 bis 3 co Conducente di veicolo motore di cui art 186 bis 1 co lett b,c,d, con 186/2 lett.b tasso alc da 0,8 g/l sino a 1,5 g/l cagioni per colpa a taluno una lesione personale 5 anni e raddoppiati a 10 anni se già condannato in precedenza x 186/2 lett b e c e 2 bis o 187/2 e 2 bis cds; a 12 se viola 189/1 e 6 cs -facoltativo 381 cpp 99
100 590 bis 4 co Ipotesi aggravata Salvo quanto previsto 3 co chiunque si pone guida di veicolo motore con 186/2 lett b tasso alc da 0,8 sino 1,5 g/l cagioni per colpa a taluno lesioni personali Da 1 e 6 mesi a 3 anni per lesioni gravi; da 2 a 4 anni per lesioni gravissime 5 anni raddoppiati a 10 anni se già condannato in precedenza x 186/2 lett b e c e 2 bis o 187/2 e 2 bis cds; a 12 se viola 189/1 e 6 cds Facoltativo 381 cpp Procedibilità d’ufficio 590 bis 5 co Condotte tipizzate 3 casi Aggravante per grave imprudenza Chi, con veicolo a motore, cagiona per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime per: 1) superamento velocità in centro abitato = o > del doppio di quella consentita e cmq non < a 70 km/h- strade extraurbane > di 50 km/h rispetto alla max cons; 2) attraversamento con rosso di intersezione semaforica – circolazione contromano; 3) manovra d’inversione del senso di marcia in prox o corrispondenza intersezioni, curve, dossi o a seguito sorpasso di altro mezzo in corrispondenza di attraversamento pedonale o di linea continua -Da 1 anno e 6 mesi a 3 anni per lesioni gravi; -da 2 a 4 anni per lesioni gravissime 5 anni, raddoppiati a 10 anni se già condannato in precedenza x 186/2 lett b e c e 2 bis o 187/2 e 2 bis cds; a 12 se viola 189/1 e 6 cs -facoltativo 381 cpp AGGRAVANTI / ATTENUANTI NELLE IPOTESI PRECEDENTI 590 bis 6 co Se fatto commesso da persona non munita di patente di guida o sospesa o revocata, o se il veicolo a motore di proprietà autore fatto e sprovvisto di assicurazione obbligatoria AGGRAVANTE Pena aumentata 590 bis 7 co Se l’evento non è esclusiva conseguenza dell’azione/omissione del colpevole ATTENUANTE pena diminuita sino alla ½ 590 bis 8 co Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti il conducente cagiona lesioni a più persone AGGRAVANTE applicazione pena che si deve infliggere per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo ma al massimo 7 anni 590 ter Se il conducente si dà alla fuga nel caso di lesioni gravi o gravissime Pena aumentata da 1/3 a 2/3 e cmq mai inferiore a 3 anni 100
Art. 590 quinquies definisce le strade urbane ed extraurbane Contenuto della colpa: perché si possa formalizzare l’addebito a carico del conducente in stato di alterazione da alcool o sostanze, è necessario provare il nesso causale tra condotta e l’ evento dannoso derivante che si esclude quando sia dimostrato che l’evento si sarebbe cmq verificato senza quella condotta o che è stato determinato da una causa diversa non imputabile al medesimo (interpretazione Procura Trento in rif.to sentenza Sezione IV 24/05/2007 parte civile Venticinque Acc.to coattivo x 589 bis e 590 bis: 224 bis e 359 bis cpp in quanto il rifiuto espresso non è sufficiente a provare l’illecito aggravato solo prelievi mucosa, peli, capelli, liquidi biologici N.B. modifica all’ART. 189/8 co CdS solo in relazione alla fattispecie del 590 bis: “ il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall’incidente derivi il delitto di (omicidio colposo cassato) lesioni personali colpose, non è soggetto all’arresto stabilito per il caso di flagranza. Art. 590 quater disciplina il computo delle circostanze aggravanti/attenuanti Art. 590 quinquies definisce le strade urbane ed extraurbane - Fonti: Circ. Min Int 300/A/2251/16/124/68 ; Gazzetta Ufficiale nr. 70 del 24 Marzo 2016; circolare nr. 5/2016 della Procura di Trento 101
GRAZIE PER L’ATTENZIONE.