Diritto del lavoro Corso di Laurea in Giurisprudenza a.a

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Diritto del lavoro Corso di Laurea in Giurisprudenza a.a. 2016-2017 Prof.ssa Silvia Borelli Lezione XII – La condotta antisindacale

Fonti Art.28 St. lav. Fattispecie legali di condotta antisindacale: art. 7 l. 146/90 e art. 47 co. 3 l. 428/90

Condotta antisindacale «comportamenti diretti ad impedire o limitare l’esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero» Carattere teleologico della definizione: comportamento idoneo a ledere i beni protetti Interpretazione estensiva del termine «comportamento»: condotta attiva (es. aggressione verbale) od omissiva (es. rifiuto di contrattare laddove obbligatoriamente previsto), atto giuridico (es. licenziamento) Attualità della condotta Carattere oggettivo della condotta antisindacale: irrilevanza dell’intenzione del datore di lavoro (Cass. S.U. 5295/1997) Opposizione al conflitto (illegittima) e opposizione nel conflitto (legittima) Possibilità di condotte plurioffensive: concorso di azioni processuali

Legittimazione passiva/ autore della condotta antisindacale Datore di lavoro, imprenditore o non, pubblico o privato * qualsiasi atto di esercizio del potere datoriale di cui è autore un dirigente o un delegato è riconducibile al datore di lavoro * le società cooperative possono essere autrici di condotte antisindacali solo nei confronti dei soci lavoratori Cedente e cessionario (art. 47 l. 428/90)

Legittimazione attiva «organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse» Ragionevolezza della selezione dei soggetti idonei ad agire per la tutela di un interesse collettivo (C. cost. 54/74; 334/88; 89/95) Dimensione nazionale dell’organizzazione: valutazione del dato effettivo della presenza e dell’attività del sindacato sul territorio (e non dello statuto) Struttura anche categoriale Organismi locali individuati in base allo Statuto (di regola, sindacati provinciali di categoria); esclusione di RSA e RSU Interesse ad agire: lesione dell’interesse collettivo riferibile al sindacato (anche in caso di condotte non riguardanti i propri iscritti)

Procedimento Fase sommaria: il tribunale del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, nei 2 gg. s(termine non perentorio), convocate le parti e assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti. Fase (eventuale) di piena cognizione: contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 gg. dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al tribunale che decide con sentenza immediatamente esecutiva Fase d’appello di fronte alla Corte d’Appello

Sanzioni Inibitorio: cessazione del comportamento illegittimo Ripristinatorio: la rimozione degli effetti Coazione indiretta: Il datore di lavoro che non ottempera al decreto può essere condannato ai sensi dell’art. 650 c.p.; la sentenza di condanna è pubblicata Revoca delle agevolazioni fiscali (art. 7 co. 7 l. 388/2000)

Casistica Disdetta da parte del datore di lavoro del contratto collettivo senza consultare la controparte: non costituisce condotta antisindacale (Cass. 7706/2004) Rifiuto di trattare con il sindacato * non è previsto un generale obbligo legale di trattare ma sono previsti specifici obblighi legali (es. art. 4 l. 223/91) e contrattuali (es. obbligo di convocare congiuntamente tutti i sindacati in caso di rinnovo del contratto collettivo) * libertà del datore di lavoro di trattare solo con alcuni sindacati, salvo il divieto di cui all’art. 17 st. lav. * non costituisce condotta antisindacale la trattativa in tavoli separati, salvo il divieto di cui all’art. 15 St. lav. * costituisce condotta antisindacale il rifiuto immotivato di contrattare con RSU (T. Lecce, 9.8.1999) * costituisce condotta antisindacale il rifiuto immotivato di trattare con un sindacato rappresentativo; onere della “giustificazione” della esclusione dal tavolo negoziale di un sindacato rappresentativo a carico del datore di lavoro (C. cost. 223/2013)