Navigare nella Trasparenza L’esperienza dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carita’
Il Programma Triennale Trasparenza ed Integrità Primo PTTI AOU Maggiore Carità atto n 33 del 28/1/2014 con validità 2014-2016 Aggiornamento del PTTI con atto n.46 del 29/1/2015 prevedendo uno slittamento di validità nel triennio successivo 2015-2017
Il Responsabile aziendale della Trasparenza Il Responsabile per la trasparenza nominato con atto n. 466 del 16/9/2013, nel rispetto del’art.43 del D.Lgs 33/2013 “ Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni
Il Responsabile aziendale della Trasparenza Svolge attivita' di controllo in merito all’adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi Provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' Collabora con OIV in caso di attestazioni
Il Responsabile aziendale della Trasparenza Nel primo P.T.T.I. sono stati individuati nel Programma stesso come Referenti Aziendali per gli obblighi di pubblicazione dei dati previsti I dirigenti referenti aziendali garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni
Il Responsabile ed i Referenti Aziendali In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi il Responsabile segnala la mancanza all'ufficio di disciplina, al vertice politico dell'amministrazione e all'OIV
Il Responsabile ed i Referenti Aziendali Il Responsabile in Azienda prosegue a stretto contatto con i Referenti , con il Servizio di Relazioni Esterne e con il Servizio Informatico aziendale.
Contenuti degli obblighi di legge Disposizioni Generali Organizzazione Incarichi e consulenze Personale Performance Responsabile della prevenzione della corruzione Responsabile della trasparenza Bandi di gara e contratti Attività e Procedimenti Gestione pagamenti Bilanci e rendiconti Beni immobili e gestione patrimonio Altri contenuti – Corruzione - Accesso civico
Attestazione da parte OIV I rispettivi Nuclei di Valutazione o O.I.V hanno il compito di attestare le pubblicazioni effettuate ed il rispetto delle modalità richieste dalla normativa, verificando l’operato mediante l’ausilio del Responsabile o i v
Quando si può dire che un dato è pubblicato? Quando è conforme alle specifiche tecniche ed alle regole indicate nell’Allegato al D LGS 33/2013 all’interno delle sezioni e sottosezioni. Immediatamente visibili in “Amministrazione Trasparente “ a cui si deve poter accedere direttamente dalla home page
Qualità dei dati Ogni P.A assicura l’integrità , il costante aggiornamento, la completezza, la semplicità di consultazione, nonché la conformità ai documenti originali in possesso della PA Tutto ciò non può in ogni caso costituire motivo per l’omessa o ritardata pubblicazione dei dati e informazioni.
Qualità dei dati Si evidenziano alcune difficoltà di presentazione dei dati , sebbene ovviamente presenti in Azienda a volte risultano non così immediatamente usufruibili nelle modalità richieste dalla norma ad esempio in tabelle.
Formato dei dati Tutti i documenti devono essere pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale ( D.LGS 82/2005 e segg.) e devono essere riutilizzabili senza restrizioni Per Formato aperto si intende che i dati siano fruibili on line in formati non proprietari
Formato dei dati L’Agenzia per l’Italia Digitale AG.I.D. istruisce ed aggiorna almeno annualmente un repertorio di formati utilizzabili dalle PA. Per parlare di un formato che tutti conosciamo: il PDF , se ne suggerisce l’impiego esclusivamente nelle versioni che consentono l’archiviazione
Aggiornamento dei dati I dati vanno aggiornati con diverse tipologie di cadenza: Annuale per quelli che , per loro natura, non subiscono frequenti modifiche Semestrale Trimestrale Tempestivo
Limiti all’accesso delle informazioni Prima di tutto il limite di ciò che non è previsto dalla norma Poi i limiti che derivano dai dati personali. Si tratta quindi di effettuare un corretto bilanciamento tra l’esigenze della trasparenza e la garanzia della Privacy.
Limiti all’accesso delle informazioni Si escludono i dati identificativi dei destinatari di provvedimenti riguardanti persone fisiche da cui si ricavino informazioni sulla salute, o stato economico sociale disagiato In caso di pubblicazione facoltativa la P.A. ha l’obbligo di anonimizzare i dati personali Le P.A .devono pubblicare solo dati esatti aggiornati e contestualizzati per evitare che i dati personali siano utilizzabili in forma deformante, …
Limiti all’accesso delle informazioni Protezione dei dati personali se sono invece obbligatori Nel caso di pubblicazione obbligatoria dei dati personali, quando sono raggiunti gli scopi per cui sono stati resi pubblici devono essere oscurati anche prima che sia decorso il termine dei 5 anni
Accesso civico L’Accesso civico in base al quale, nei casi in cui sia stata omessa la pubblicazione obbligatoria di documenti, informazioni o dati da parte della P.A.
La navigazione continua……. Grazie per l’attenzione Il Responsabile Aziendale Trasparenza Dr.ssa Laura Sguazzini Viscontini