Corso di Diritto penale del lavoro a.a. 2016/2017

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Transcript della presentazione:

Corso di Diritto penale del lavoro a.a. 2016/2017 DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA Corso di Diritto penale del lavoro a.a. 2016/2017 Lezione del 26 ottobre 2016 Il sistema sanzionatorio Prof. Filippo Bottalico, Ph.D. filippo.bottalico@uniba.it

Titolo XII d.lgs. n. 81/2008 / 1 Titolo XII d.lgs. n. 81/2008: disposizioni in materia penale e di procedura penale Artt. 298-302-bis: disposizioni eterogenee (principio specialità; esercizio di fatto poteri direttivi; responsabilità degli enti; estinzione agevolata contravvenzioni e illeciti amministrativi; sostituzione pena detentiva breve) Disposizioni di “raccordo” e “disciplina” intero sistema sanzionatorio d.lgs. n. 81/2008, perché “sanzioni” non sono riportate in un titolo a sé stante, ma chiudono ciascuna disciplina “di settore” (cc.dd. clausole sanzionatorie finali)

Titolo XII d.lgs. n. 81/2008 / 2 Titolo XII d.lgs. n. 81/2008: razionalizzazione cattiva tecnica legislativa precedente Indicazione: Principio specialità Soggetti responsabili Tecniche “estintive”

Principio specialità Art. 298: se stesso fatto è punito da una disposizione prevista dal Titolo I e da una disposizione prevista da altro titolo, si applica disposizione speciale Perché duplicazione rispetto artt. 15 e 16 c.p.? Titolo I: inosservanze obblighi prevenzionistici generali (es., mancata valutazione rischi; mancata redazione documento valutazione rischi; omessa adozione misure ex art. 18) Altri titoli: inosservanze obblighi prevenzionistici specifici materia disciplinata Art. 298: stesso “fatto” – art. 15 c.p.: stessa “materia” No specialità “in concreto” – sempre interferenza struttura

Oblazione condizionata / 1 Art. 301: alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro previste d.lgs. n. 81/2008, nonché da altre disposizioni aventi forza di legge, per le quali sia prevista la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda ovvero la sola pena dell’ammenda, si applicano le disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione previste dagli artt. 20 e ss. d.lgs. n. 758/1994 Estensione ambito applicativo d.lgs. n. 758/1994, ristretto a contravvenzioni punite con pena alternativa (altrimenti, per sola ammenda disciplina svantaggiosa art. 162 c.p.) Superamento problema natura recettizia o non recettiza rinvio agli illeciti previsti dal d.lgs. n. 758/1994 in materia antinfortunistica

Oblazione condizionata / 2 Ratio: potenziamento meccanismi premiali di incentivazione alla neutralizzazione del rischio da parte stesso autore; reintegrazione, nell’ultimo momento possibile, bene giuridico offeso Autorità procedente: verifica – ingiunzione; termine adempimento; comunicazione notizia di reato; congelamento; adempimento e pagamento oblazione; verifica; archiviazione notizia di reato Incentivo, nei confronti autore, alla neutralizzazione ex post offesa – se al contrario non c’è adeguamento, maggiori e più severe cornici edittali Deflazione carico processuale

Oblazione condizionata / 3 Quali riflessi su funzioni pena, in particolare sulla funzione special-preventiva, sia positiva che negativa, e sulla funzione general-preventiva? Facile applicazione logica costi-benefici, soprattutto considerata l’esiguità delle notizie di reato rispetto ai reati effettivamente compiuti (in assenza, ovviamente, di infortuni)

Oblazione condizionata / 4 PRESCRIZIONE: ingiunzione rimozione fonte pericolo / ripristino situazione quo ante nel termine strettamente necessario dal punto di vista tecnico, e comunque non superiore a sei mesi. Se ritardo adempimento non è imputabile trasgressore, una sola volta per massimo altri sei mesi. Attività vigilanza: ufficiali di p.g.=ex art. 13, co. 1, funzionari ispettivi ASL (c.d. SPESAL); ispettori DPL (solo per costruzioni edili o di genio civile; lavori mediante cassoni ad aria compressa; lavori subacquei; nonché attività comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con decreto Presidenza Consiglio su proposta Ministro Lavoro e della Salute, sentito Comitato coordinamento nazionale politiche vigilanza sicurezza lavoro e Conferenza Stato-Regioni); Vigili del Fuoco; funzionari Ministero sviluppo economico (settore minerario); ambienti di lavoro forze armate, forze di polizia e Vigili del Fuoco: sorveglianza attribuita ai relativi servizi tecnici

Oblazione condizionata / 5 Organo di vigilanza=accertamento violazione-prescrizione- comunicazione della notizia di reato-iscrizione e contestuale sospensione del procedimento penale fino alla notizia adempimento o del non adempimento Attuale meccanismo supera l’istituto della diffida previsto dall’9 d.P.R. n. 520/1995, che poneva diverse difficoltà: Diffida era o meno condizione di procedibilità Diffida esonerava o meno dalla comunicazione della notizia di reato Adempimento comportava o meno estinzione contravvenzione Cass. pen., SS.UU., 6 novembre 1992: diffida non incideva sull’azione penale (=inutilità) Prescrizione: anche se ordine amministrativo, attività ex art. 55, co. 1 c.p.p. con cui ufficiale p.g. impedisce conseguenze ulteriori reato

Oblazione condizionata / 6 Prescrizione non è atto amministrativo: non è ricorribile gerarchicamente, né impugnabile davanti al T.A.R., ma possono esperirsi solo i rimedi previsti dal c.p.p. Contenuto minimo: reiterazione precetto violato Contenuto eventuale: in situazioni di urgenza, misure più specifiche per la regolarizzazione del rischio (es., divieto ingresso in stabilimento, utilizzo apparecchiature, prosecuzione processi produttivi) Adeguamento precetto violato (spesso formulato genericamente, es., con richiamo al contenimento del rischio tramite “strumenti analoghi” ad uno esemplificativamente indicato) alla concreta realtà aziendale/produttiva Prescrizione: per iscritto / termine: ponderazione tra contenimento rischio ed esigenze produttive / espressa motivazione seconda proroga: nessuna motivazione per relationem

Oblazione condizionata / 7 Comunicazione notizia reato contestuale alla comunicazione prescrizione=iscrizione procedimento penale Contestuale sospensione: incidenza su decorso termine di durata massima indagini preliminari; però possibilità determinazioni Pubblico Ministero su archiviazione, oppure attività d’indagine, o ancora attività cautelare (es., sequestro) Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine fissato per l’adempimento, organi di vigilanza verificano adeguamento prescrizione Esito positivo: nei successivi trenta giorni, pagamento oblazione (1/4 massimo ammenda). Cass. pen., Sez. III, 9 febbraio 2005: sforamento trenta giorni=inapplicabilità meccanismo (?!) Nei centoventi giorni successivi: comunicazione al Pubblico Ministero, per archiviazione (ovviamente estinzione reato=pagamento somma)

Oblazione condizionata / 8 Se Pubblico Ministero apprende altrove notizia di reato, lo comunica agli organi di vigilanza specificatamente indicati, affinché si attivi meccanismo ingiunzionale Nei sessanta giorni dalla ricezione comunicazione, il Pubblico Ministero è informato delle determinazioni degli organi di vigilanza: comunicazione della notizia di reato non è ordine di attivazione del meccanismo ingiunzionale Cosa accade in caso di dissenso da parte del trasgressore sulla mancata attivazione del meccanismo ingiunzionale? Verosimilmente, questione sottoposta prima al Pubblico Ministero e poi al giudice del merito

Oblazione condizionata / 9 Problema adempimento tardivo / con modalità diverse: art. 24, co. 3 d.lgs. n. 758/1994 = valutazione ai sensi dell’art. 162-bis c.p., con pagamento ¼ massimo anziché metà (però valutazione discrezionale giudice; cause soggettive ostative all’ammissione al beneficio; spese del procedimento) Problema adempimento “spontaneo” (assenza prescrizione; prescrizione impartita senza osservare le forme legislativamente richieste): Corte Cost., 18 febbraio 1998, n. 19=sentenza interpretativa di rigetto, con valorizzazione preminenza interesse alla regolarizzazione violazioni rispetto inflizione sanzione penale Regolarizzazione “ora per allora”: organi di vigilanza ratificano adempimento spontaneo Accoglimento questa impostazione: art. 15 d.lgs. n. 124/2004 (in materia legislazione sociale)

Regolarizzazione illeciti amministrativi Art. 301-bis: adempimento prescrizione+pagamento minimo edittale Nessun riferimento alla procedura

Sostituzione pene detentive brevi Art. 302: illeciti sanzionati con sola pena arresto (quindi, inammissibilità meccanismo ingiunzionale)=sostituzione pena detentiva con pagamento somma di denaro, purché eliminazione fonti di rischio e conseguenze dannose reato Limite: un anno di pena detentiva; misura minima: €.2.000, con ragguaglio ex art. 135 c.p. Estinzione dopo tre anni, se non commessi altri reati in materia antinfortunistica Discrezionalità giudice ammissione beneficio Esclusione di diritto: violazione ha causato infortunio sul lavoro con morte o incapacità attendere lavoro superiore 40 giorni

Potere di disposizione organi di vigilanza Art. 302-bis: al di fuori meccanismo ingiunzionale, comunque organi di vigilanza possono impartire disposizioni esecutive per garantire osservanza normativa antinfortunistica Violazione: arresto fino ad un mese o ammenda fino ad €.413 ex art. 11 d.P.R. n. 520/1955 Disposizioni esecutive: provvedimenti amministrativi