OBBLIGAZIONE PECUNIARIA

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OBBLIGAZIONE PECUNIARIA Sono le più importanti: per diffusione, per regole proprie (luogo adempimento, mora ex re…) Somma di denaro: mezzo legale di pagamento/unità di conto/mezzo di scambio Denaro contante / moneta scritturale Principio nominalistico (art.1277): valore nominale /potere di acquisto Inflazione/deflazione : clausole monetarie (oro,istat) Debito di valuta e debito di valore

Cons. Stato, 7/12/2015 n.5554 Nelle gare pubbliche, per la prestazione della cauzione provvisoria, è legittima la presentazione di assegno circolare che è mezzo ordinario di pagamento delle obbligazioni pecuniarie e integra il versamento in numerario di quanto dovuto

Adempimento Principio di correttezza per il creditore Principio di diligenza per il debitore Cass., 17/12/2014 n. 26543: il pagamento con un sistema diverso dalla moneta avente corso legale nello Stato o dall’assegno circolare, ma che assicuri al creditore la disponibilità della somma dovuta, può essere rifiutato dal creditore solo per un giustificato motivo, dovendosi altrimenti intendere il rifiuto come contrario al principio di correttezza e buona fede

Il principio nominalistico si applica ai soli debiti di valuta; allorquando si tratti di debito di valore, (in quanto relativo ad una somma che deve essere determinata con riferimento ad un valore e non debito di valuta, connesso, cioè, ad una somma di denaro già determinata) esso viene liquidato in relazione al momento storico della decisione; pertanto solo in ordine al debito di valuta il creditore deve fornire la prova di uno specifico fatto, generatore dei maggiori danni .

INTERESSI Interessi corrispettivi: produzione dal momento in cui la somma è liquida ed esigibile (art. 1282 c.c.) Vantaggio economico di liquidità Misura: art. 1284 c.c. interessi legali/interessi convenzionali (art. 1284 3°comma) IV comma 1284 aggiunto con d.l. 132/2014 convertito in L. 162/2014

Interessi compensativi: in precedenza categoria a sé stante oggi spesso equiparata a quella dei corrispettivi (es. 1499) Cass., 14/06/2016 n.12140: gli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito hanno fondamento e natura diversa da quelli moratori (1224) in quanto sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell’equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono quindi una necessaria componente; ne consegue che nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento degli interessi compensativi che il giudice di merito (in sede di rinvio) deve attribuire

INTERESSI MORATORI art. 1224 comma 1c.c.: forfettizzazione del risarcimento del danno da ritardo nell’inadempimento delle o. pecuniarie; dovuti indipendentemente dalla prova di aver subito un danno; due le ragioni di questo trattamento: - vantaggio economico di liquidità; - troppo difficile dimostrare il danno da ritardo nel pagamento. Art. 1224 comma 2: ulteriore danno (rispetto a quello cui già hanno diritto); dagli anni ’70 liquidazione rivalutazione monetaria risarcibile secondo criteri soggettivi

Maggior danno e inflazione Forte evoluzione giurisprudenziale: 1. negli anni ‘50-70 richiesta prova rigorosa a carico del creditore su impiego della somma che preservasse potere d’acquisto 2. fine anni ‘70 filone permissivo: la svalutazione è fatto notorio 3. anni ‘80 – 00 : personalizzazione del maggior danno, non è danno ex se, va provato attraverso anche presunzioni riguardanti lo status del creditore; si individuano le categorie di a) imprenditore;b) risparmiatore; c) creditore occasionale; d) modesto consumatore

SS.UU. 2368/1986 la prova x maggior danno: continua SS.UU. 2368/1986 la prova x maggior danno: 1. imprenditore non basta provare l’appartenenza alla categoria ma: x danno emergente “condizioni atte a presumere secondo la normale gestione finanziaria dell’azienda il ricorso al mercato del credito” e il danno equivarrebbe al prime rate; x lucro cessante “redditività del denaro impiegato nell’azienda”

2. risparmiatore abituale: prova del mancato reddito dei titoli di Stato / azioni 3. creditore occasionale: remunerazione media dei depositi 4. modesto consumatore: deprezzamento monetario avvenuto durante la mora con riferimento indici ISTAT

Cass. SS.UU. 16-07-2008 n.19499 Nelle obbligazioni pecuniarie , in difetto di discipline particolari dettate da norme speciali, il maggior danno da svalutazione monetaria (rispetto a quello già coperto dagli interessi legali moratori non convenzionali che siano comunque dovuti) è in via generale riconoscibile in via presuntiva e per qualunque creditore che ne domandi il risarcimento, senza necessità di inquadrarlo in un'apposita categoria, nella eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali; è fatta salva la possibilità del debitore di provare che il creditore non ha subito un maggior danno o che lo ha subito in misura inferiore a quella differenza, in relazione al meno remunerativo uso che avrebbe fatto della somma dovuta se gli fosse stata tempestivamente versata; mentre il creditore che domandi a titolo di maggior danno una somma superiore a quella differenza è tenuto ad offrire la prova del danno effettivamente subito, quand'anche sia un imprenditore, mediante la produzione di idonea e completa documentazione, e ciò sia che faccia riferimento al tasso dell'interesse corrisposto per il ricorso al credito bancario sia che invochi come parametro l’utilità marginale netta dei propri investimenti; in entrambi i casi la prova potrà dirsi raggiunta per l'imprenditore solo se, in relazione alle dimensioni dell'impresa e dall'entità del credito, sia presumibile, nel primo caso, che il ricorso o il maggior ricorso al credito bancario abbia effettivamente costituito conseguenza dell'inadempimento, ovvero che l'adempimento tempestivo si sarebbe risolto nella totale o parziale estinzione del debito contratto verso le banche, e, nel secondo, che la somma sarebbe stata impiegata utilmente nell'impresa.

Cass. Ss.uu. 19499/2008 il maggior danno da svalutazione monetaria è in via generale riconoscibile in via presuntiva e per qualunque creditore che ne domandi il risarcimento, senza necessità di inquadrarlo in un'apposita categoria, nella eventuale differenza, calcolata a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali.

PROVA CONTRARIA X IL DEBITORE AMMESSA : dimostrazione che il creditore l’avrebbe impiegata con modalità meno remunerative se gli fosse stata versata tempestivamente la somma dovuta

PROVA CONTRARIA X IL CREDITORE AMMESSA: mediante la produzione di idonea e completa documentazione, e ciò sia che faccia riferimento al tasso dell'interesse corrisposto per il ricorso al credito bancario sia che invochi come parametro l’utilità marginale netta dei propri investimenti; Deve dimostrare in ogni caso che siano conseguenza dell’inadempimento

ANATOCISMO Art. 1283 c.c. Divieto tranne in caso di domanda giudiziale o convenzione successiva alla scadenza, per interessi dovuti da almeno 6 mesi Salvi usi contrari in materia bancaria Capitalizzazione trimestrale consentita solo con vincolo di reciprocità Usura : l. 108/96 tasso soglia rilevato trimestralmente; art.1815 comma 2 c.c.

Trib. Roma 08 settembre 2009,n. 18253 Dopo aver assunto un atteggiamento consolidato nel senso di considerare il fenomeno della capitalizzazione trimestrale degli interessi quale oggetto di un uso normativo, idoneo, in quanto tale, a derogare l'art. 1283 c.c., visto il richiamo effettuato da tale norma agli usi ed inteso tale inciso come riferimento esclusivo agli usi normativi (tra le più recenti, Cass 18 dicembre 1998, n 12675..), la Corte di Cassazione nel 1999, sulla scorta di alcune pronunce della giurisprudenza di merito (Trib. Vercelli 21 luglio 1994; Pret. Roma n novembre 1996; Trib. Busto Arsizio 15 giugno 1998; Trib. Monza 23 febbraio 1999), ha mutato radicalmente orientamento (attualmente definibile consolidato) giungendo alla conclusione secondo cui la capitalizzazione trimestrale degli interessi da parte delle banche sui saldi di conto corrente passivi per i clienti non costituisce uso normativo, ma uso negoziale, inidoneo ad operare automaticamente con effetto integrativo del contratto e, dunque, la clausola contrattuale relativa deve essere ritenuta e dichiarata nulla per violazione del suddetto art. 1283 c.c., norma pacificamente ritenuta di carattere imperativo, oltre che di natura eccezionale (Cass. 16 marzo 1999, n. 2374; Cass. 30 marzo 1999, n. 3096; Cass. il novembre 1999, n. 12507; da ultimo, nello stesso senso, Cass. i febbraio 2002, n. 1281; Cass Sez unite 4 novembre 2004 n 21095).

Anatocismo bancario Introdotto con delibera CICR 9/2/2000 in vigore dal 22.4.2000 Le clausole anatocistiche preventive contenute nei contratti di cc e nei mutui stipulati dopo il 22.4.00 sono valide ed efficaci se: 1) espressamente indicata la periodicità e tasso interesse applicato 2) stesso trattamento x i. creditori e debitori 3) approvazione specifica x iscritto C.cost. 341/07: non c’è illegittimità cost. xkè nel perimetro normativo della delega e neppure disparità di trattamento poiché differente la natura dei soggetti e quindi non comparabili le situazioni