La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

il c.d. beneficio della divisione ex art

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "il c.d. beneficio della divisione ex art"— Transcript della presentazione:

1 il c.d. beneficio della divisione ex art. 1947.
Debitore principale Non è parte del rapporto obbligatorio derivante dalla fideiussione. È obbligato solo verso il creditore debito da garantire Fideiussori a – b i debitori che si obbligano in solido per garantire l’unico debito del debitore principale. Fideiussione a Creditore garantito È creditore: nel rapporto obbligatorio principale (debito da garantire) nei nuovi rapporti (accessori) derivanti dalle diverse fideiussioni Fideiussione b F I D E U S O N II° art Fideiussione prestata da più persone (Confideiussione) Ciascun debitore è obbligato per l’intero debito principale, salvo il patto che stabilisca il c.d. beneficio della divisione ex art In quel caso ciascuno può chiedere al creditore di ridurre l’adempimento alla porzione dovuta. Art – 1948 Obbligazione del fideiussore del fideiussore Il fideiussore del fideiussore non è obbligato direttamente, in prima istanza, verso il creditore principale ma solo verso il fideiussore, del quale intende garantire il debito. Ciò comporta che egli potrà essere chiamato ad adempiere dal creditore principale solo nel caso in cui tutti gli altri (debitore principale e feideiussori) siano inadempienti. Tuttavia, egli avrà diritto di regresso solo verso il fideiussore, perché questo è il soggetto per il quale ha assunto l’obbligazione di garanzia.

2 Quando sorge l’obbligazione del fideiussore?
Sorge al momento della stipulazione della fideiussione? Oppure è legata all’inadempimento del debitore principale? Cass. civ., sez. II, 4 dicembre 2013, n (Omissis). Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell'art c.c., lamentando che la Corte di appello, al fine di stabilire la necessità alternativamente del requisito soggettivo della consapevolezza del pregiudizio o di quello della dolosa preordinazione, aveva fatto riferimento, per individuare la nascita del credito, alla data delle fideiussioni anziché all'inadempimento del debitore principale. Il motivo è infondato. Nella giurisprudenza di questa Corte è, infatti, consolidato il principio secondo cui "con riguardo alla posizione del fideiussore..., l'acquisto della qualità del debitore nei confronti del creditore risale al momento della nascita stessa del credito (e non anche a quello della scadenza dell'obbligazione del debitore principale), sì che è a tale momento che occorre far riferimento al fine di stabilire se l'atto pregiudizievole (nella specie, costituzione di un fondo patrimoniale) sia anteriore o successivo al sorgere del credito, onde predicare, conseguentemente, la necessità o meno della prova della c.d. dolosa preordinazione" (Omissis) Conclusione: L’obbligazione del fideiussore è giuridicamente collegata (in quanto accessoria) al debito garantito, ma non alla sua esigibilità.

3 Il legame fra debito garantito e debito fideiussorio è di tipo
Qualificazione giuridica del legame fra debito garantito e debito del fideiussore 1941 c.c. Limiti della fideiussione La fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore né può essere prestata a condizioni più onerose. Può prestarsi per una parte soltanto del debito o a condizioni meno onerose La fideiussione eccedente il debito o contratta a condizioni più onerose è valida nei limiti dell’obbligazione principale 1942 c.c. Estensione della fideiussione Salvo patto contrario, la fideiussione si estende a tutti gli accessori del debito principale (omissis). Il legame fra debito garantito e debito fideiussorio è di tipo accessorio


Scaricare ppt "il c.d. beneficio della divisione ex art"

Presentazioni simili


Annunci Google