L’illecito internazionale e la responsabilità

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Transcript della presentazione:

L’illecito internazionale e la responsabilità Trieste 26 aprile 2017 Prof. Sara Tonolo

ILLECITO – IL CONTENUTO DELLA RESPONSABILITA’ Norma internazionale Obblighi Violazione Obblighi – responsabilità (????)

RESPONSABILITA’ INTERNAZIONALE = relazioni giuridiche che vengono ad esistere come conseguenza della commissione del fatto illecito; = Insieme degli obblighi derivanti dalla violazione di un obbligo discendente da una norma di diritto internazionale (Art. 1 Progetto articoli su responsabilità 9.8. 2001)

OGGETTO DELLA RESPONSABILITA’ (prima del progetto 2001) Stato autore dell’illecito è obbligato a compiere la riparazione Stato leso può pretendere la riparazione o adottare una contromisura (rappresaglia)

OGGETTO DELLA RESPONSABILITA’/CONSEGUENZE (PROGETTO 2001) ILLECITO INTERNAZIONALE OBBLIGO DI CESSAZIONE E NON REITERAZIONE (ART: 30) OBBLIGO DI RIPARAZIONE (ART: 31) OBBLIGO DI TOLLERARE RAPPRESAGLIE O CONTROMISURE?

LE CONSEGUENZE DELLA RESPONSABILITA’ - SEGUE Obbligo di cessazione (art. 30 lett. A) – riguarda solo gli illeciti a carattere continuativo e mira a ristabilire l’osservanza della norma primaria: Obbligo di liberare immediatamente il personale diplomatico e consolare USA detenuto a Teheran (sentnza CIG 1980); Dovere di cessare immediatamente la costruzione del muro di divisione tra Israele e i territori palestinesi occupati (CIG parere 9.7.2004).

LE CONSEGUENZE DELLA RESPONSABILITA’ - SEGUE Obbligo di non reiterazione (art. 30 lett. B) – riguarda sia illeciti a carattere continuativo sia illeciti istantane: assicurazioni (solo verbali) e garanzie (misure più concrete): Assicurazioni nel caso La Grand (CIG 2001) Germania c. USA per violazione di assistenza consolare rispetto a un condannato a morte; CIG ordina assicurazioni e garanzie agli USA; Garanzie nel caso Congo c. Uganda (CIG 2005) - caso attività armate nel territorio del Congo (Uganda sosteneva logisticamente le truppe ribelli operanti in Congo dal 1999c.d. prima guerra mondiale africana): la Corte stabilisce che l’accordo con cui l’Uganda si assume obbligo di rispettare sovranità e integrità territoriale poteva essere considerato come una forma di assicurazioni e di garanzie di non reiterazione.

LE CONSEGUENZE DELLA RESPONSABILITA’ - SEGUE Obbligo di riparazione (art. 31 par. 1) – mira ad eliminare le conseguenze dell’illecito e quindi ricorre nei casi in cui l’illecito abbia causato un pregiudizio per lo Stato che fa valere la responsabilità: Se vi è nesso causale tra illecito e pregiudizio; Il pregiudizio comprende ogni danno sia materiale che morale causato dal fatto illecito (art. 31, par. 2).

LE CONSEGUENZE DELLA RESPONSABILITA’ - SEGUE Obbligo di riparazione – IDENTIFICAZIONE DEL DANNO: caso Rainbow Warrior: nave di Greenpeace cercava di impedire i test nucleari francesi e venne affondata nel porto di Auckland in Nuova Zelanda nel 1985 da due agenti dei servizi segreti francesi; Morì un membro dell’equipaggio e vi furono danni al porto; Il governo francese riconobbe di aver violato la sovranità territoriale neozelandese e offrì scuse e risarcimento del danno; I due agenti francesi arrestati e condannati a 10 anni di reclusione vennero consegnati alla Francia e confinati per 3 anni in Polinesia.

LE CONSEGUENZE DELLA RESPONSABILITA’ - SEGUE Obbligo di riparazione – IDENTIFICAZIONE DEL DANNO: Segretario Generale delle Nazioni Unite cui Francia e Nuova Zelanda avevano attribuito il potere di definire con regolamento obbligatorio la controversia statuì nel 1986 che il comportamento della Francia aveva prodotto danno materiale e danno morale.

LE CONSEGUENZE DELLA RESPONSABILITA’ - SEGUE Obbligo di riparazione (art. 34): 1 – RESTITUZIONE 2 – RISARCIMENTO 3 – SODDISFAZIONE - La scelta tra le varie forme spetta allo Stato leso. Art. 39 dà rilevanza alla colpa nella graduazione della riparazione.

LE CONSEGUENZE DELLA RESPONSABILITA’ - SEGUE 1 – RESTITUZIONE (art. 35) Obbligo di ristabilire la situazione che esisteva prima che il fatto illecito fosse commesso: es. evacuazione di un territorio illegalmente occupato, restituzione dei territori espropriati ai palestinesi da Israele (revoca di un provvedimento amministrativo). E’ prevista come conseguenza generale dell’illecito a meno che “non sia materialmente impossibile” o “non comporti un onere sproporzionato rispetto a quello che deriverebbe dal risarcimento” (principio di proporzionalità nella restituzione).

RESTITUZIONE RESTITUZIONE = CESSAZIONE? OBBLIGHI DISTINTI? Sì – oltre a restituzione vi può essere risarcimento del danno

RISARCIMENTO 2 – RISARCIMENTO (art. 36) Se non è possibile la restituzione in forma specifica o se la restituzione non è sufficiente si risarcisce “ogni danno suscettibile di valutazione economica, compreso il mancato guadagno” Interessi sulla somma capitale dovuti ex art. 38

RISARCIMENTO 2 – RISARCIMENTO di regola va allo Stato (art. 36) In caso di richiesta da parte dello Stato di risarcimento dei danni subiti da individui è importante il nesso causale tra illecito e danno subito dall’individuo – la determinazione del danno e interessi è rimessa a organo specifico: caso guerra del Golfo ris 1991 per danni al Kuwait è stato istituito organo ad hoc per determinare i danni provocati dall’Iraq.

RISARCIMENTO 2 – RISARCIMENTO : per definire l’entità del risarcimento (liquidazione e interessi) occorrono quindi decisioni arbitrali o di organismi simili.

SODDISFAZIONE 3 – SODDISFAZIONE (ART. 37) Forma di riparazione adeguata per il danno morale subito dallo Stato (offesa all’onore o alla dignità).

SODDISFAZIONE 3 – SODDISFAZIONE (ART. 37) E’ dovuta quando l’illecito NON può essere riparato mediante restituzione o risarcimento, ma può anche essere disposta insieme a restituzione e risarcimento (caso Rainbow Warrior). Non deve essere sproporzionata al pregiudizio, né umiliante – non si possono chiedere i danni c.d. afflittivi (punitive damages);

SODDISFAZIONE 3 – SODDISFAZIONE (ART. 37)-si concretizza in: - riconoscimento della violazione - rincrescimento - scuse formali - punizione degli individui materialmente responsabili

SODDISFAZIONE 3 – SODDISFAZIONE (ART. 37) Punizione degli individui materialmente responsabili non è letteralmente prevista: è possibile? Elencazione dell’art. 37 è tassativa? No, sono possibili altre forme di riparazione, v. caso Rainbow Warrior – sent. 3.4.1990 (Nuova Zelanda ottiene danni per affondamento della nave distruzione delle installazioni portuali e punizione degli agenti francesi).

Stato autore dell’illecito è obbligato a compiere la riparazione CONTROMISURE Stato autore dell’illecito è obbligato a compiere la riparazione Stato leso può pretendere la riparazione o adottare una contromisura (rappresaglia)

CONTROMISURE La commissione del fatto illecito fa sorgere in capo al soggetto leso il potere di comminare una contromisura nei confronti dell’offensore.

CONTROMISURE CONTROMISURA (Art. 49 par. 2 del Progetto): = violazione da parte dello Stato offeso di un obbligo di natura consuetudinaria o pattizia che questi deve nei confronti dello Stato offensore e che configura una reazione all’illecito compiuto da questo secondo Stato.

CONTROMISURE OBIETTIVI CONTROMISURA (Art. 49 par. 2 del Progetto): Serve per ottenere l’adempimento degli obblighi da parte del primo Stato; NON ha carattere afflittivo

CONTROMISURE PERTANTO……..

CONTROMISURE CARATTERI CONTROMISURA: DEVONO essere proporzionate al torto subito (art. 51); DEVONO avere natura temporanea e cessare non appena l’illecito viene meno (art. 52 par. 3 lett. a); DEVONO essere reversibili nei loro effetti, allo scopo di non pregiudicare definitivamente le relazioni tra gli Stati interessati; DEVONO ESSERE PRECEDUTE da una richiesta di riparazione (art. 49 par. 1)

CONTROMISURE VIETATE (art. 50) - CARATTERI CONTROMISURA: - NON devono violare l’obbligo di astenersi dalla minaccia o dall’uso della forza (art. 50 par. 1 lett. a); NON devono pregiudicare gli obblighi di tutela dei diritti fondamentali (art. 50 par. 1 lett. b); NON devono pregiudicare gli obblighi di tutela del diritto internazionale umanitario (Conv. Ginevra 1949 e Protocollo 1977) – art. 50 par. 1 lett. c); NON devono essere contrarie a norme imperative del diritto internazionale (art. 50 par. 1 lett. d); NON devono ledere gli obblighi connessi all’inviolabilità di agenti, locali, archivi e documenti diplomatici e consolari (art. 50 par. 2 lett. b). CIG 1980: personale diplomatico non può essere oggetto di misure restrittive; Caso Maro’: grave violazione del dir. int. nel provvedimento indiano del 13.3.2013 che ha intimato all’ambasciatore italiano Daniele Mancini di non lasciare l’India come contromisura per non aver rispettato l’impegno di far rientrare in India i marò al termine della licenza elettorale .

CONTROMISURE ESEMPI TIPICI CONTROMISURA (Art. 49 par. 2 del Progetto): embargo commerciale: divieto di commercio da e verso lo Stato offensore; blocco dei beni o di conti correnti bancari dello Stato offensore; sospensione dei servizi aerei con lo Stato offensore in violazione di un trattato in vigore tra i due Stati. inadempimento temporaneo di un trattato come conseguenza a un inadempimento di altro Stato.

RITORSIONI CONTROMISURE: comportamento illecito per violazione di un obbligo che però è giustificato dal fatto di costituire una reazione ad un illecito altrui. Ad es. gli Stati Uniti violano un obbligo commerciale esistente nei confronti dell’Italia e l’Italia in risposta viola un obbligo commerciale nei confronti degli Stati Uniti; il comportamento originale degli Stati Uniti è un illecito e il comportamento dell’Italia è lecito in quanto è preso per reagire all’altrui illecito. RITORSIONI Spesso a fronte di un illecito di un altro Stato, lo Stato vittima reagisce mediante comportamenti che sono non amichevoli ma non contrari ad obblighi dal punto di vista dell’ordinamento internazionale. Ad es. se a fronte di un illecito consistente nella violazione della sovranità territoriale uno Stato ritira il proprio ambasciatore, rompendo così le relazioni diplomatiche, questo atto è volto a reagire a un illecito .

CONTROMISURE Procedura Lo Stato che intende adottare la contromisura deve: Comunicare la pretesa allo Stato responsabile (art. 43) Offrire di negoziare con esso (art. 52): per corrispondere all’obbligo di soluzione pacifica delle controversie., salva la possibilità di adottare misure urgenti provvisorie come il congelamento dei conti bancari dello Stato offensore.

CONTROMISURE Se si instaura una controversia con lo Stato responsabile, la possibilità di adottare contromisure si sospende solo se…

CONTROMISURE 1 – l’illecito è cessato; 2 – la controversia è pendente dinanzi a una corte che ha il potere di emanare decisioni vincolanti per le parti; art. 52 par. 3 e art. 50 3 – lo Stato dà esecuzione alla procedura di soluzione in buona fede.

LA RESPONSABILITA’ AGGRAVATA PER VIOLAZIONE DI NORME IMPERATIVE Delitti e crimini Gravi violazioni di obblighi derivanti da norme imperative del diritto internazionale generale (art. 40) riprende la distinzione tra crimini e delitti….

LA RESPONSABILITA’ AGGRAVATA PER VIOLAZIONE DI NORME IMPERATIVE Definizione di norme imperative? – Art. 53 e 64 Conv. Vienna – ma creano anche obblighi erga omnes violazione delle stesse legittima ogni Stato a invocare la responsabilità dell’autore dell’illecito. Definizione di grave violazione? – elemento intenzionale: es. nel Commentario: norme che vietano aggressione, genocidio, schiavitù, discriminazione razziale, crimini contro l’umanità e tortura, istituzione o mantenimento con la forza di una dominazione coloniale

LE CONSEGUENZE DELLA RESPONSABILITA’ AGGRAVATA 1 – RESTITUZIONE 2 – RISARCIMENTO 3 – SODDISFAZIONE + ART. 41 4 – Cooperare per porre fine alla violazione con mezzi leciti 5 – Non riconoscere come legittima la situazione creata dall’illecito e non prestare aiuto al suo mantenimento: parere sul muro Palestina – riferimento a obblighi erga omnes derivanti dal principio di autodeterminazione

LE CONSEGUENZE DELLA RESPONSABILITA’ Legittimazione a invocare la responsabilità di uno Stato Art. 42 del progetto si riferisce allo Stato nei cui confronti l’obbligo violato sussiste individualmente: ad es. violazione di obbligo bilaterale (trattato).

LE CONSEGUENZE DELLA RESPONSABILITA’ AGGRAVATA Legittimazione a invocare la responsabilità di uno Stato Art. 42 del Progetto: per la violazione delle norme che creano obblighi solidali – che tutelano interessi di un gruppo di Stati o di tutta la società internazionale: ad es. trattati sul disarmo – o per obblighi erga omnes: divieto di aggressione.

LEGITTIMAZIONE A FAR VALERE LA RESPONSABILITA’ AGGRAVATA Obblighi erga omnes Ius Cogens Es.: divieto di aggressione, divieto di genocidio, divieto di discriminazione razziale Obblighi erga omnes partes Non derivanti da ius cogens ma ad es. da tratttati Es.: trattati sul disarmo

LEGITTIMAZIONE A FAR VALERE LA RESPONSABILITA’ AGGRAVATA Violazione di obblighi erga omnes Stato leso (art. 42) Stato diverso (art. 48) Violazione di obblighi erga omnes partes

LEGITTIMAZIONE A FAR VALERE LA RESPONSABILITA’ AGGRAVATA Nuova definizione di Stato leso in caso di violazione di obblighi erga omnes: non più solo lo Stato nei cui confronti esiste l’obbligo individualmente, ad es. per trattato bilaterale, ma in caso di violazione di obbligo solidale lo Stato leso è quello specialmente coinvolto nella violazione: difficile ad es. per violazione di norme che tutelano i diritti dell’uomo.

INDIVIDUAZIONE DI OBBLIGHI ERGA OMNES Diritto all’autodeterminazione dei popoli (CIG 1995 – Timor Est; CIG parere 2004 – costruzione del muro da parte di Israele); Diritti umani e diritto umanitario (parere CIG 2004 su costruzione del muro da parte di Israele).

LE CONSEGUENZE DELLA RESPONSABILITA’ AGGRAVATA Difficile che Stati diversi da quello leso si attivino nella pratica; più facilmente gli Stati agiscono entro le organizzazioni internazionali o entro il sistema di sicurezza collettiva delle Nazioni Unite.

LE CONSEGUENZE DELLA RESPONSABILITA’ AGGRAVATA Teoricamente però tali Stati possono chiedere: Cessazione dell’illecito e assicurazioni e garanzie di non ripetizione e Esecuzione dell’obbligo di riparazione a favore dello Stato leso

LE CONSEGUENZE DELLA RESPONSABILITA’ AGGRAVATA E per quanto riguarda le contromisure? Possono adottare contromisure anche gli Stati non direttamente lesi dall’Illecito? Dubbia formulazione dell’art. 54 e incertezze interpretative: Questo capitolo sulle contromisure non pregiudica il diritto di qualunque Stato legittimato secondo l’articolo 48 paragrafo 1, di invocare la responsabilità di un altro Stato, di adottare misure legittime contro tale Stato per assicurare la cessazione della violazione e la riparazione negli interessi dello Stato leso e dei beneficiari dell’obbligo violato.

LE CONSEGUENZE DELLA RESPONSABILITA’ AGGRAVATA Tendenza generale ad ammettere la possibilità di adottare contromisure anche per Stati terzi; salva la contestazione dei paesi in via di sviluppo che ritengono sia da privilegiare la competenza del consiglio di sicurezza ONU.

CONTROMISURE PER RESPONSABILITA’ AGGRAVATA Contromisure pacifiche collettive: paiono da escludere in base al Commento dell’art. 54 del Progetto; Contromisure armate collettive sono ammesse nella forma della legittima difesa purchè vi sia la richiesta e il consenso dello Stato aggredito.

INTERPRETAZIONE DI OBBLIGHI ERGA OMNES Per comprendere la nozione di obblighi erga omnes pare opportuno fare riferimento al parere della CIG sulla costruzione di un muro in Palestina….

PARERE CIG SULLA QUESTIONE GIURIDICA ATTINENTE LA LEGITTIMITA’ DEL MURO – 9.7.2004 2002: Israele avvia i lavori di costruzione di un muro di cemento (750 km di lunghezza e 8 metri di altezza, fossato, filo spinato recinzione, torri di controllo, sensori elettrici, telecamere, torrette per i cecchini, e strade per le pattuglie – inglobando ed espropriando territori al di là della linea verde) a seguito di attacchi terroristici palestinesi. 2003:rapporto dell’AG: che esprimeva forti preoccupazioni per il fatto che il muro costruito da Israele avrebbe potuto “pregiudicare i futuri negoziati, rendere fisicamente impossibile una soluzione fra le parti e causare ulteriori problemi di natura umanitaria ai palestinesi”.

PARERE CIG SULLA QUESTIONE GIURIDICA ATTINENTE LA LEGITTIMITA’ DEL MURO MURO (PARERE CIG) BARRIERA (SEGRETARIATO GENERALE NU) RECINZIONE DIFENSIVA (ISRAELE)

PARERE CIG SULLA QUESTIONE GIURIDICA ATTINENTE LA LEGITTIMITA’ DEL MURO Incertezze di qualificazione cui corrispondono diverse argomentazioni a sostegno e contro la costruzione del muro. Diritto alla sicurezza del popolo israeliano/diritti fondamentali degli individui appartenenti al popolo palestinese (disagi per giungere a luoghi di lavoro, scuole, centri di cura).

PARERE CIG SULLA QUESTIONE GIURIDICA ATTINENTE LA LEGITTIMITA’ DEL MURO CIG riscontra violazioni del diritto umanitario e dei diritti umani : Art. 49 e 53 della IV Convenzione di Ginevra: vieta a potenze occupanti di ricorrere a deportazioni individuali e di massa (par. 135); Art.1 Patti ’66; art. 6 (vita), art. 9 (libertà e sicurezza della persona) del Patto sui diritti civili e politici del 1966; art. 23 diritto all’unità familiare Convenzione sui diritti del fanciullo 1989 – applicabile al territorio palestinese occupato (giurisdizione) (par. 111)

PARERE CIG SULLA QUESTIONE GIURIDICA ATTINENTE LA LEGITTIMITA’ DEL MURO CIG riscontra violazioni del diritto umanitario e dei diritti umani : Art.1 Patti 1966 e diritto all’autodeterminazione del popolo palestinese (par. 88); Carta ONU; dichiarazione relativa ai principi di diritto internazionale attinenti alle relazioni amichevoli e alla cooperazione fra Stati.

PARERE CIG SULLA QUESTIONE GIURIDICA ATTINENTE LA LEGITTIMITA’ DEL MURO CIG sottolinea indipendenza della violazione del diritto all’autodeterminazione dei popoli dalle violazioni del diritto internazionale e umanitario.

CONSEGUENZE GIURIDICHE DEL PARERE CIG OBBLIGHI discendenti dal parere si indirizzano verso: ISRAELE STATI TERZI ONU

CONSEGUENZE GIURIDICHE DEL PARERE CIG/OBBLIGHI DI ISRAELE OBBLIGO DI FACERE: ritirare le truppe militari dai territori illegalmente occupati in violazione del diritto internazionale, abbattere le porzioni di muro già costruite, restituire i territori sottratti ai singoli individui o indennizzare il pregiudizio subito dai singoli; OBBLIGO DI NON FACERE: astensione dal compiere ulteriori annessioni de facto – anche prosecuzione di lavori di recinzione.

CONSEGUENZE GIURIDICHE DEL PARERE CIG/OBBLIGHI DI STATI TERZI Dato il riconoscimento del carattere erga omnes degli obblighi affermati dalla CIG, la CIG ha osservato che tutti gli Stati hanno l’obbligo di non riconoscere la situazione illecita creata e di adoperarsi per rimuovere ogni ostacolo all’esercizio del diritto all’autodeterminazione del popolo palestinese. Astenersi dal fornire aiuto o assistenza al mantenimento della situazione creata dalla costruzione del muro, operando attivamente per garantire il rispetto del diritto palestinese all’autodeterminazione e l’osservanza delle norme di diritto umanitario.

CONSEGUENZE GIURIDICHE DEL PARERE CIG/OBBLIGHI DI NAZIONI UNITE AG e CdS devono valutare quale azione ulteriore sia necessaria per porre fine alla situazione illecita, derivante dalla costruzione di una barriera e dal regime che la accompagna (par. 159). ONU deve porre rapidamente fine al conflitto israelo palestinese che continua a costituire una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali (par. 161).