RIFORMA DAFNE 2016 Prof. Bruno Cirica

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RIFORMA DAFNE 2016 Prof. Bruno Cirica Esercizio e Pratica Professionale PROFESSIONI REGOLAMENTATE e DM “Parametri” RIFORMA DAFNE 2016 Prof. Bruno Cirica

EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO Formazione alla professione Riforma dei cicli universitari Riconoscimento titoli di studio Quadro comunitario di riferimento Regolamentazione Disciplina nazionale

RIFORMA CICLI UNIVERSITARI DPR 328/2001:”Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti “ DM n.270/ 2004: “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

Formazione universitaria: 3 + 2 DM.270 del 22/10/2004 Formazione universitaria: 3 + 2 Corso di laurea Professionalizzante (180 CFU) Corso di laurea Magistrale (specialistica-120 CFU) Costruzione dei curricola formativi :è introdotto il tirocinio professionalizzante obbligatorio Formazione post universitaria Master di Primo Livello Master di Secondo Livello

RICONOSCIMENTO TITOLI DI STUDIO -DIRETTIVA 2005/36/CE -QUALIFICA PROFESSIONALE – riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali e la libera prestazione di servizi professionali (prevalenza delle disposizioni contenute nella direttiva servizi -DIRETTIVA 2011/95/UE – QUALIFICHE - DIRETTIVA 2006/123/CE – SERVIZI

RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DIRETTIVA 2005/36/CE -QUALIFICA PROFESSIONALE -DIRETTIVA 2011/95/UE- QUALIFICHE RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA In materia di accesso alla occupazione, all’assistenza sanitaria e agli strumenti di integrazione lo status di Protezione Sussidiaria viene messo allo stesso livello di quello di RIFUGIATO : art. 26 – accesso alla occupazione art.30- assistenza sanitaria, art.34- accesso agli strumenti di integrazione DIRITTO DI STABILIMENTO DEI LIBERI PROFESSIONISTI

RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA Consente di: accedere alla professione per la quale il soggetto è stato abilitato nello stato d’origine esercitare la professione con le regole fissate dalle norme dello stato di stabilimento Lo stato ospitante chiede al prestatore d’opera (professionista) una dichiarazione scritta anticipata (anche annualmente) con informazioni sulla copertura assicurativa (o altri mezzi di garanzia) per la RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE

RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA A corredo della DICHIARAZIONE : - attestazione sulla nazionalità del prestatore - certificazione che il prestatore è legalmente stabilito in uno stato membro per esercitare una certa attività e che tale attività non gli è vietata - prova dei titoli e delle qualifiche professionali: in caso di professione non regolamentata una prova che sia stata esercitata per almeno due anni negli ultimi 10 anni - Copertura assicurativa per i rischi professionali; se in possesso di assicurazione nello stato di provenienza ci deve essere al clausola che vale anche per il lavoro all’estero

RICONOSCIMENTO QUALIFICHE PROFESSIONALI PER ORIGINE EXTRAEUROPEA DEL TITOLO O DEL PROFESSIONISTA - applicazione delle norme nazionali dello stato membro per accesso, soggiorno, condizioni e formalità per l’esercizio professionale - gli stranieri extraeuropei regolarmente soggiornanti, se in possesso di titoli legalmente riconosciuti hanno diritto a chiedere l’iscrizione agli Ordine e Collegi. - se manca l’accordo bilaterale di tra gli stati il riconoscimento dovrà avvenire secondo le procedure nazionali

DIRITTO DI STABILIMENTO PER LIBERI PROFESSIONISTI La Direttiva Qualifiche sancisce la possibilità di svolgere la professione regolamentata in uno stato diverso da quello dove è stata conseguita la qualifica sul presupposto del reciproco riconoscimento dei titoli professionali Assicura il diritto dei prestatori di servizi professionali ad esercitare la prestazione in virtù del titolo conseguito nello stato ’origine,attraverso le procedure di riconoscimento

DIRETTIVA SERVIZI 2006/123/CE Definisce il “servizio” Definisce il “prestatore di servizio” Libertà di stabilimento dei prestatori di servizio Libera prestazione di servizi Assicurazione e garanzia in caso di responsabilità professionale

Attività di carattere industriale Attività commerciale o artigianale SERVIZIO Qualunque attività economica non salariata fornita normalmente dietro retribuzione; Attività di carattere industriale Attività commerciale o artigianale ATTIVITA’ SVOLTA NELL’ESERCIZIO DI LIBERE PROFESSIONI

PRESTATORE DI SERVIZIO Qualunque persona fisica che ha cittadinanza in uno stato della UE che offre o fornisce un servizio Qualunque soggetto costituito conformemente al diritto di uno stato membro e stabilito in uno stato membro della UE che offre o fornisce un servizio

LIBERTA’ DI STABILIMENTO Possibilità per i cittadini della UE di costituire e/o gestire una impresa in uno stato membro, diverso da quello di origine, senza doversi stabilire all’interno dello stato

RIFORMA DELLE PROFESSIONI DL n. 138/2011 del 13 agosto 2011 convertito in Legge n. 148/2011 del 14 settembre 2011 Legge n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012) del 14 novembre 2012 DPR n. 137/2012 del 7 agosto 1012 (regolamento di attuazione del 138/2011) Legge n. 27/2012 del 24 marzo 2012-Conversione in legge, con modificazioni, del DL 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. Art.9 D.M, n.140/2012 del 20 luglio 2012–regolamento “parametri”

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012 , n. 137 Art. 2 Accesso ed esercizio dell'attività professionale 1. Ferma la disciplina dell'esame di Stato, quale prevista in attuazione dei principi di cui all'articolo 33 della Costituzione, e salvo quanto previsto dal presente articolo, l'accesso alle professioni regolamentate e' libero. Sono vietate limitazioni alle iscrizioni agli albi professionali che non sono fondate su espresse previsioni inerenti al possesso o al riconoscimento dei titoli previsti dalla legge per la qualifica e l'esercizio professionale, ovvero alla mancanza di condanne penali o disciplinari irrevocabili o ad altri motivi imperativi di interesse generale. 2. L'esercizio della professione e' libero e fondato sull'autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico. La formazione di albi speciali, legittimanti specifici esercizi dell'attività professionale, fondati su specializzazioni ovvero titoli o esami ulteriori, e' ammessa solo su previsione espressa di legge.

3. Non sono ammesse limitazioni, in qualsiasi forma, anche attraverso previsioni deontologiche, del numero di persone titolate a esercitare la professione, con attività anche abituale e prevalente, su tutto o parte del territorio dello Stato, salve deroghe espresse fondate su ragioni di pubblico interesse, quale la tutela della salute. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni sull'esercizio delle funzioni notarili. 4. Sono in ogni caso vietate limitazioni discriminatorie, anche indirette, all'accesso e all'esercizio della professione, fondate sulla nazionalità del professionista o sulla sede legale dell'associazione professionale o della società tra professionisti

Art. 3 Albo unico nazionale 1. Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi consigli dell'ordine o del collegio territoriale, sono pubblici e recano l'anagrafe di tutti gli iscritti, con l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti. 2. L'insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l'albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal consiglio nazionale competente. I consigli territoriali forniscono senza indugio per via telematica ai consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'albo unico nazionale.

Art. 4 Libera concorrenza e pubblicità informativa 1. E' ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. 2. La pubblicità informativa di cui al comma 1 deve essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria. 3. La violazione della disposizione di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 6 settembre 2005, n. 206, e 2 agosto 2007, n. 145.

Art. 5 Obbligo di assicurazione 1. Il professionista e' tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva. 2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. 3. Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l'obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6 Tirocinio per l'accesso 1. Il tirocinio professionale e' obbligatorio ove previsto dai singoli ordinamenti professionali, e ha una durata massima di diciotto mesi. Resta ferma l'esclusione delle professioni sanitarie prevista dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il tirocinio consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante, ed e' finalizzato a conseguire le capacita' necessarie per l'esercizio e la gestione organizzativa della professione. ------omissis------- (non c’è nella nostra professione)

Art. 7 Formazione continua 1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare. 2. I corsi di formazione possono essere organizzati, ai fini del comma 1, oltre che da ordini e collegi, anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda di autorizzazione di cui al periodo precedente, i consigli nazionali trasmettono motivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.

3. L'attività di formazione, quando e' svolta dagli ordini e collegi, può realizzarsi anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti. 4. Le regioni, nell'ambito delle potestà a esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale. 5. Resta ferma la normativa vigente sull'educazione continua in medicina (ECM).

Art. 8 Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie 1. Presso i consigli dell'ordine o collegio territoriali sono istituiti consigli di disciplina territoriali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo. -----omissis---

DM 140 /2012 – PARAMETRI- Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

Riforma dei compensi professionali (DM n. 140/2012) Capo I - Disposizioni generali (Art. 1) Capo II - Disposizioni concernenti gli avvocati (Artt. 2-14) Capo III - Disposizioni concernenti i dottori ommercialisti ed esperti contabili (Artt. 15-29) Capo IV - Disposizioni concernenti i notai (Artt. 30-32) Capo V - Disposizioni concernenti le professioni dell'area tecnica (Artt. 33-39) Capo V-bis - Disposizioni concernenti gli assistenti sociali (Artt. 39bis-39ter) Capo V-ter - Disposizioni concernenti gli attuari (Artt. 39quater-39septies)  Capo VI - Disposizioni concernenti le altre professioni (Art. 40) Capo VII - Disciplina transitoria ed entrata in vigore (Artt. 41-42)

Art. 1 Ambito di applicazione e regole generali 1. L'organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi che seguono applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto. L'organo giurisdizionale puo' sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso. 2. Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità compresa quella concordata in modo forfettario. Non sono altresì compresi oneri e contributivi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso. 3. I compensi liquidati comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa.

4. Nel caso di incarico collegiale il compenso e' unico ma l'organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio. Quando l'incarico professionale e' conferito a una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche per la stessa prestazione eseguita da più soci. 5. Per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta. 6. L'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso. 7. In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa.

Capo V Disposizioni concernenti le professioni dell'area tecnica Art. 33 Ambito di applicazione 1. Il presente capo si applica alle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, biologo, chimico, dottore agronomo e dottore forestale, geometra e geometra laureato, geologo, ingegnere, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, tecnologo alimentare.

Art. 34 Parametri generali per la liquidazione del compenso 1. Il compenso per la prestazione dei professionisti di cui all'articolo 33 e' stabilito tenendo conto dei seguenti parametri: a) il costo economico delle singole categorie componenti l'opera, definito parametro «V»; b) il parametro base che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera, definito parametro «P»; c) la complessita' della prestazione, definita parametro «G»; d) la specificita' della prestazione, definita parametro «Q».

Art. 35 Costo economico dell'opera 1. Il costo economico dell'opera, parametro «V», e' individuato tenendo conto del suo valore determinato, di regola, con riferimento al mercato, tenendo anche conto dell'eventuale preventivo, del consuntivo lordo nel caso di opere o lavori già eseguiti, ovvero, in mancanza, dei criteri individuati dalla tavola Z-1 allegata. 2. Il parametro base «P» e' determinato mediante 0,4 l'espressione: P=0,03+10/V applicato al costo economico delle singole categorie componenti l'opera come individuato in base alla tavola Z-1 allegata.

Art. 36 Complessita' della prestazione 1. La complessita' della prestazione, parametro «G», e' compresa, di regola, tra un livello minimo, per la complessita' ridotta, e un livello massimo, per la complessita' elevata, secondo quanto indicato nella tavola Z-1 allegata. 2. In considerazione, altresì, della natura dell'opera, pregio della prestazione, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione, l'organo giurisdizionale puo' aumentare o diminuire il compenso di regola fino al 60% rispetto a quello altrimenti liquidabile.

Art. 37 Specificazione delle prestazioni 1. Le prestazioni si articolano nelle seguenti fasi : a) definizione delle premesse, consulenza e studio di fattibilità; b) progettazione; c) direzione esecutiva; d) verifiche e collaudi. 2. Le prestazioni attengono alle seguenti categorie di opere, specificate nella tavola Z-1: a) edilizia; b) strutture; c) impianti; d) viabilita'; e) idraulica; f) tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT); g) paesaggio, ambiente, naturalizzazione; h) agricoltura e foreste, sicurezza alimentare; i) territorio e urbanistica.

3. Ad ogni singola prestazione effettuata, corrisponde un valore specifico del parametro «Q», distinto in base alle singole categorie componenti l'opera come indicato nella tavola Z-2. 4. Il compenso per le prestazioni non comprese nelle fasi di cui al comma 1, e nelle categorie di cui al comma 2, e' liquidato per analogia.

Art. 38 Consulenze, analisi ed accertamento 1. Il compenso per le prestazioni di consulenza, analisi ed accertamento, se non determinabile analogicamente, e' liquidato tenendo particolare conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione.

Art. 39 Determinazione del compenso 1. Il compenso per la prestazione professionale «CP» e' determinato, di regola, dal prodotto tra il valore dell'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni e alle categorie dell'opera, il parametro «Q» corrispondente alla prestazione o alla somma delle prestazioni eseguite, e il parametro «P», secondo l'espressione che segue: CP=V×G×Q×P

Tavola Z-2