Stati Confederali E' una unione tra più stati tra loro sovrani e indipendenti che continuano a reggersi con leggi proprie. Esiste.

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Transcript della presentazione:

Stati Confederali E' una unione tra più stati tra loro sovrani e indipendenti che continuano a reggersi con leggi proprie. Esiste un governo Confederale con poteri limitati. Ex Jugoslavia …, URSS Costituzioni Svizzera del 1848 e 1874 e del 2000 ???

Stati Federali Più stati si uniscono sotto la guida di un governo federale sovrano e autonomo che diventa un Super stato con poteri garantiti e delimitati dalla costituzione federale. Il governo federale abbraccia normalmente: Difesa, Esteri, Politica monetaria, piani strategici militari, politiche spaziali, ricerca etc. Istituzioni federali elette dal popolo Revisione Costituzione federale coinvolge gli SM

Organizzazioni Internazionali Associazioni di stati che con un Trattato definiscono scopi obiettivi e finalità e intenti comuni. Emanano atti quali, delibere, risoluzioni, raccomandazioni ecc. Questi atti non sono immediatamente vincolanti. Nel diritto internazionale, in effetti vale ancora la cosiddetta Regola "pacta sunt servanda”

Organizzazione sovranazionale !? Termine utilizzato da Nietzsche intorno al 1865. Nel 1953 Robert Schuman ne parla in questi termini: "si pongono a metà strada tra l'individualismo internazionale che considera intangibile la sovranità nazionale e accetta come uniche limitazioni delle sovranità obbligazioni di natura contrattuale, occasionale e revocabile, e dall'altro, il federalismo degli Stati che si sottomettono ad un super stato dotato di una propria sovranità territoriale". 15 6

Articolo 3 (ex articolo 2 del TUE) 1. L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli. 2. L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima. 3. L'Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico. L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore. Essa promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri. Essa rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo. 4. L'Unione istituisce un'unione economica e monetaria la cui moneta è l'euro. 5. Nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi, contribuendo alla protezione dei suoi cittadini. Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite. 6. L'Unione persegue i suoi obiettivi con i mezzi appropriati, in ragione delle competenze che le sono attribuite nei trattati.

Art. 4 1.   In conformità dell'articolo 5, qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri.

Art. 5 1.   La delimitazione delle competenze dell'Unione si fonda sul principio di attribuzione. L'esercizio delle competenze dell'Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità. 2.   In virtù del principio di attribuzione, l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri. 3.   In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione. Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di sussidiarietà conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. I parlamenti nazionali vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo la procedura prevista in detto protocollo. 4.   In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati. Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di proporzionalità conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Art. 6 L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati. Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell'Unione definite nei trattati. I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni. 2.   L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati. 3.   I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali.

GLI ATTI GIURIDICI DELL’UNIONE 4 GLI ATTI GIURIDICI DELL’UNIONE • Atti legislativi: «gli atti giuridici adottati mediante procedura legislativa», siano essi regolamenti, direttive o decisioni (art. 289.3 Tfue) • Atti delegati: «atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell’atto legislativo», adottati su delega alla Commissione contenuta in un atto legislativo (art. 290 Tfue) • Atti di esecuzione: atti adottati previo conferimento di «competenze di esecuzione» alla Commissione, o in casi specifici al Consiglio, per assicurare «condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione» (art. 292 Tfue) Prof. Marcello Pierini 4 dicembre 2016

I PROCEDIMENTI DI ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI 4 I PROCEDIMENTI DI ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI Art. 289 Tfue «1. La procedura legislativa ordinaria consiste nell’adozione congiunta di un regolamento, di una direttiva o di una decisione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio su proposta della Commissione. Tale procedura è definita all’articolo 294. 2. Nei casi specifici previsti dai trattati, l’adozione di un regolamento, di una direttiva o di una decisione da parte del Parlamento europeo con la partecipazione del Consiglio o da parte di quest’ultimo con la partecipazione del Parlamento europeo costituisce una procedura legislativa speciale». Prof. Marcello Pierini 4 dicembre 2016

4 LA PROCEDURA LEGISLATIVA ORDINARIA COMMISSIONE (iniziativa): presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio PARLAMENTO EUROPEO (prima lettura): approva un testo e lo trasmette al Consiglio CONSIGLIO (prima lettura): a) approva lo stesso testo (l’atto si considera adottato) b) approva il testo con emendamenti e lo trasmette al Parlamento COMMISSIONE: illustra la sua posizione al Parlamento PARLAMENTO EUROPEO (seconda lettura): a) approva lo stesso testo o non si pronuncia entro tre mesi (l’atto si considera adottato) b) respinge il testo (l’atto si considera non adottato) c) approva emendamenti e il testo torna al Consiglio e alla Commissione Prof. Marcello Pierini 4 dicembre 2016

4 LA PROCEDURA LEGISLATIVA ORDINARIA COMMISSIONE: [segue] COMMISSIONE: formula un parere sugli emendamenti del Parlamento CONSIGLIO (seconda lettura): a) approva tutti gli emendamenti del Parlamento, all’unanimità in caso di parere negativo della Commissione (l’atto si considera adottato) b) non approva tutti gli emendamenti del Parlamento e viene convocato un comitato di conciliazione COMITATO DI CONCILIAZIONE PARLAMENTO/CONSIGLIO (con la partecipazione della Commissione): a) approva un progetto comune entro sei settimane (l’atto deve essere successivamente adottato dal Parlamento e dal Consiglio in terza lettura) b) non approva un progetto comune (l’atto si considera non adottato) Prof. Marcello Pierini 4 dicembre 2016

LE PROCEDURE LEGISLATIVE SPECIALI 4 LE PROCEDURE LEGISLATIVE SPECIALI Es.: art. 113 Tfue «Il Consiglio, deliberando all’unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni che riguardano l’armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d’affari, alle imposte di consumo ed altre imposte indirette, nella misura in cui detta armonizzazione sia necessaria per assicurare l’instaurazione ed il funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni di concorrenza». Es.: art. 19.1 Tfue «Fatte salve le altre disposizioni dei trattati e nell’ambito delle competenze da essi conferite all’Unione, il Consiglio, deliberando all’unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale». Prof. Marcello Pierini 4 dicembre 2016