avvocato - dottore commercialista - revisore contabile Roma 28 maggio 2016 La notte bianca della legalità Intervento dell’Avv. Geronimo Cardia Divieto di gioco ai minori, rete illegale e antiriciclaggio GERONIMO CARDIA avvocato - dottore commercialista - revisore contabile www.gclegal.it
A. Premessa In Italia esiste una domanda di gioco con vincita in denaro. La gente vuole giocare. Da sempre. Quelli bravi dicono che la domanda è consistente e consolidata. Ma è matura?
Premessa Lo Stato, attraverso il sistema concessorio, si preoccupa di fornire l’offerta adeguata, con l’obiettivo di perseguire interessi di carattere generale centrali: salute: i prodotti non devono fare male e occorre che i cittadini non si facciano male (a partire dai giovani col divieto di gioco ai minori); ordine pubblico (regolamentare è un’azione di contrasto all’offerta del circuito illegale + arginare le intrusioni della criminalità con antiriciclaggio); gettito erariale.
Premessa Il settore dei “giochi legali” viene direttamente gestito, regolato e controllato dallo Stato e, precisamente, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (“MEF”) attraverso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Lo Stato si avvale di una squadra di operatori della legalità: i concessionari che a loro volta mettono in campo tutte le azioni di legge per selezionare ed ingaggiare solo operatori legali del territorio.
Premessa I concessionari dello Stato operano in virtù di specifiche concessioni, diverse tra loro come diversi sono i settori a cui si riferiscono, quali: Apparecchi da divertimento ed intrattenimento (slot machine e video lotterie) - 13 concessionari Bingo - 211 concessionari Scommesse ippiche – 58 concessionari Scommesse sportive - 60 concessionari Gioco a distanza - 34 concessionari
Premessa Cosa chiede lo Stato ai concessionari ed agli operatori legali delle loro filiere? Tantissime cose. Se dovessi sintetizzare direi che lo Stato chiede agli operatori legali di fare gli sceriffi. A partire dalla tutela dei minori: mettendo il divieto di gioco. Passando per le regole di ingaggio della filiera (solo operatori legali). Fino a implementare misure di contrasto al riciclaggio del denaro sporco.
B. Divieto di gioco ai minori Ai minori è vietato giocare Esistono specifiche discipline a livello nazionale che si pongono l’obiettivo di tutelare i minori: l’art. 110, comma 8 del TULPS, come modificato dall’art. 22, comma 3, della L. 289 del 27.12.2002 (“L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6” è “vietato ai minori di anni 18”); l’art. 24 del D.L. 98 del 6.07.2011 (con il divieto di “consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto”); il successivo comma 21 (con la relativa “sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinque mila a euro ventimila” o “la chiusura dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco da dieci fino a trenta giorni”); il cosiddetto Decreto Balduzzi comma 8 dell’art. 7 (“è vietato l’ingresso ai minori di anni diciotto nelle aree destinate al gioco (…)”.
B. La rete illegale La regolamentazione del gioco legale da parte del legislatore nazionale rappresenta l’unico possibile presidio di contrasto alla diffusione del gioco illegale, a tutela di interessi generali predominanti quali: arginare la criminalità organizzata sempre pronta ad offrire gioco illegale sui territori in cui è stata compressa l’offerta legale; contenere gli effetti distorsivi sulle fasce deboli che potrebbero avere accesso a forme di gioco illegale, prive di regole, e dunque per definizione più pericolose e dannose; arginare il danno erariale da perdita di gettito erariale;
La rete illegale L’offerta del circuito illegale: Canale parallelo che rifiuta il regime concessorio che fa battaglie legali Canale illegale
C. L’antiriciclaggio Antiriciclaggio Pulire il denaro sporco Giocando con strumenti che danno titoli Infiltrandosi nella filiera del circuito legale Le norme antiriciclaggio sulla selezione della filiera sia per i concessionari sia per le banche Le norme antiriciclaggio sulle attività di gioco che interessano concessionari e filiera. Il Fondo monetario Internazionale e la verifica effettuata al paese
L’antiriciclaggio Nel suo complesso, il sistema di prevenzione e contrasto italiano appare adeguatamente rispondente rispetto alla minaccia che proventi di attività criminali possano essere reinseriti nel sistema finanziario ed economico. Il comparto del gioco, sia illegale che legale, risulta di altissimo interesse per la criminalità organizzata, per la quale ha storicamente costituito una importante forma di sovvenzione.
Attualmente la criminalità mafiosa investe nel settore dei giochi L’antiriciclaggio Attualmente la criminalità mafiosa investe nel settore dei giochi acquisendo e intestando a prestanome sale da gioco per percepire rapidamente guadagni consistenti (soprattutto se le regole vengono alterate per azzerare le possibilità di vincita dei giocatori o per abbattere l’ammontare dei prelievi erariali), per riciclare capitali illecitamente acquisiti.
L’antiriciclaggio Data questa premessa di contesto le varie tipologie di gioco (non tutte attualmente incluse nel perimetro dell’antiriciclaggio) differiscono quanto a specifici profili di rischio e vulnerabilità. Tra le forme di gioco on line le piattaforme di gioco di altri paesi comunitari operanti in libera prestazione di servizi comportano vulnerabilità relativa molto significative in quanto i relativi flussi finanziari sfuggono completamente al monitoraggio delle autorità. Tra le forme di gioco su rete fisica vanno segnalati con vulnerabilità relativa molto significativa (rischio specifico rilevante e vulnerabilità molto significative) gli apparecchi da intrattenimento c.d. VLT e le scommesse a quota fissa perché ben si possono prestare a operazioni di riciclaggio.