BILANCI, PRINCIPI CONTABILI ED ESCLUSIONE

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BILANCI, PRINCIPI CONTABILI ED ESCLUSIONE Draft Meeting 23 Luglio 2014 BILANCI, PRINCIPI CONTABILI ED ESCLUSIONE DEL REATO DI DICHIARAZIONE INFEDELE DEI REDDITI E DEL REATO DI FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI avv. Michele Procida

ARGOMENTI PREMESSA RIFLESSI PENALI IMPORTANZA DELLA NOTA INTEGRATIVA Novità contabili, civilistiche e fiscali PREMESSA False comunicazioni sociali Dichiarazione infedele dei redditi RIFLESSI PENALI IMPORTANZA DELLA NOTA INTEGRATIVA Contenuto ed effetti di un’adeguata informazione

NOVITÀ CIVILISTICHE, CONTABILI E FISCALI Draft Meeting 23 Luglio 2014 NOVITÀ CIVILISTICHE, CONTABILI E FISCALI LE NOVITÀ ex D.lgs. 139/2015 In conformità a quanto previsto dalla DIR. 2013/34/UE, il D.lgs. 139/2015 ha profondamente innovato la disciplina in tema di redazione del bilancio. PROFILO TEMPORALE L’art. 12 del D.lgs. 139/2015 prevede che le disposizioni in esso contenute si applichino ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio NUOVI OIC Per tener conto di tali novità l’Organismo italiano di contabilità ha provveduto ad aggiornare i Principi contabili di redazione del bilancio

NOVITÀ CIVILISTICHE, CONTABILI E FISCALI MODIFICHE AL CODICE CIVILE Tra le novità che in maniera più significativa influenzano le rappresentazioni di bilancio: Principio della rilevanza (art. 2423, co 4) Principio della prevalenza della sostanza sulla forma (art. 2423- bis, n. 1-bis) MODIFICHE FISCALI Intervento legislativo (D.L. 244/2016) per scongiurare l’aggravio derivante dalla necessità di adottare un DOPPIO BINARIO Civilistico-fiscale Principio di derivazione rafforzata (art. 83 TUIR)

Tutela penale IMPLICAZIONI PENALI DELITTO DI FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI Le nuove regole assumono rilevanza ai fini del rispetto dell’obbligo di redazione di un bilancio veritiero e corretto ai sensi dell’ art. 2423, co 2 c.c. Tutela penale DELITTO DI FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI ART. 2621 c.c. La condotta rilevante consiste nella esposizione di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero nella omessa esposizione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge

Questioni IMPLICAZIONI PENALI DELITTO DI FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI Rispetto delle regole contabili e civilistiche Esclude il reato ? Violazione delle regole contabili tecniche Integra il reato ? Violazione delle regole contabili valutative Integra il reato ?

CONSEGUENZA: esclusione della rilevanza penale IMPLICAZIONI PENALI DELITTO DI FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI IL RISPETTO DELLE REGOLE CONTABILI E CIVILISTICHE ESCLUDE IL REATO ? I principi contabili nazionali Sono compresi nel sistema delle fonti del diritto fra gli usi normativi secundum legem Il loro rispetto, pertanto, costituisce un OBBLIGO CONSEGUENZA: esclusione della rilevanza penale Pur in presenza della condotta tipica, sarebbe carente l’elemento soggettivo del dolo (art. 43 c.p.) poiché Il rispetto delle regole contabili esclude del tutto la volontà di porre in essere l’evento dannoso o pericoloso della falsità.

CONSEGUENZA: Rilevanza penale ex art. 2621 c.c. IMPLICAZIONI PENALI - DELITTO DI FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI 2. LA VIOLAZIONE DELLE REGOLE CONTABILI «tecniche» INTEGRA IL REATO ? Non esprime una realtà oggettiva Il bilancio Contiene la rappresentazione che meglio risponde agli interessi e le finalità tutelati dalla legge Finalità perseguite appunto attraverso le regole contabili c.d. VERITÀ DEL BILANCIO CONSEGUENZA: Rilevanza penale ex art. 2621 c.c.

IMPLICAZIONI PENALI DELITTO DI FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI 3. LA VIOLAZIONE DELLE REGOLE CONTABILI «valutative» INTEGRA IL REATO ? Art. 2621 c.c.: (…) fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione (…) Modifica attuata con la L. 69/2015 Questione: l’intervento legislativo ha ridotto l’ambito del penalmente rilevante? CASS. SS. UU. 22474/2016 È reato anche la valutazione non rispondente al vero, salvo che nella nota integrativa si dia adeguata spiegazione selle ragioni per cui non si sono rispettate le regole contabili L’adeguata informazione nella NOTA INTEGRATIVA fa venire meno quel «modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore» richiesto dalla norma ai fini dell’integrazione del reato e non vi è lesione del bene giuridico protetto (la verità del bilancio)

Le nuove regole di redazione del bilancio IMPLICAZIONI PENALI DELITTO DI DICHIARAZONE INFEDELE DEI REDDITI Le nuove regole di redazione del bilancio Avranno effetti sul reddito di impresa delle prossime dichiarazioni Problematicità soprattutto per le poste di bilancio che devono essere oggetto di stima e di valutazione DICHIARAZIONE INFEDELE DEI REDDITI ART 4, D.lgs. 74/2000 Rischio La condotta consiste nell’indicare elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti

DELITTO DI DICHIARAZONE INFEDELE DEI REDDITI IMPLICAZIONI PENALI DELITTO DI DICHIARAZONE INFEDELE DEI REDDITI Per ridurre il rischio di contestazioni penali derivanti da errori o scelte opinabili: Art. 4, co 1-bis: Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio A seguito della modifica attuata con il D.lgs. 158/2015 L’adeguata informazione in NOTA INTEGRATIVA, elimina la rilevanza penale della condotta Così come ribadito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 22474/2016

IMPORTANZA DELLA NOTA INTEGRATIVA La Nota Integrativa è uno dei documenti che compongono il bilancio Art. 2427 (contenuto minimo della nota integrativa) Altre disposizioni del c.c., es. art. 2427-bis c.c. (informazioni relative agli strumenti finanziari) OIC 12 (composizione e schemi del bilancio) Singoli OIC Disciplina: Funzione esplicativa dei dati indicati nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico NOTA INTEGRATIVA Funzione integrativa Scopo: Garantire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale finanziaria e del risultato economico.

IMPORTANZA DELLA NOTA INTEGRATIVA CONTENUTO Tra le informazioni principali che la nota integrativa deve fornire, vi sono: La spiegazione dettagliata delle voci contenute sinteticamente nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico secondo l’ordine di esposizione in tali documenti (2427 c.c.) L’indicazione dei criteri di valutazione seguiti laddove le regole contabili e civilistiche consentano l’applicabilità di metodi diversi. Es. Fifo, Lifo e Costo medio ponderato per le rimanenze di magazzino (2427 c.c., n. 1) L’informazione sugli eventi di gestione, intervenuti nel corso dell'esercizio o anche successivamente alla chiusura dell’esercizio, se rilevanti (2427 c.c., n. 22 quater) L’eventuale non comparabilità delle voci con quelle dell’esercizio precedente

IMPORTANZA DELLA NOTA INTEGRATIVA CONTENUTO L’illustrazione dei criteri applicati per dare attuazione al principio della rilevanza, nonché la motivazione di eventuali deroghe all’osservanza delle regole contabili e civilistiche e gli effetti prodotti da tali deroghe (2423 c.c.) L’indicazione delle informazioni complementari necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta qualora quelle richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti (art. 2423, co 3 c.c) La spiegazione degli effetti dell’applicazione di un nuovo principio contabile, in caso di transizione ai nuovi OIC. (OIC 29)

IMPORTANZA DELLA NOTA INTEGRATIVA SOGGETTI OBBLIGATI Sono obbligati a presentare la N.I. i soggetti tenuti alla redazione del bilancio ECCEZIONE: MICRO-IMPRESE Art. 2435-ter Sono esonerate dalla redazione della nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale riportano le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16) del codice civile. BILANCIO ABBREVIATO Art. 2435-bis I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata usufruiscono di semplificazione nel redigere la nota integrativa. In particolare la nota integrativa deve fornire le indicazioni richieste dal dall’art. 2427, nn. 1), 2), 6), per quest’ultimo limitatamente ai soli debiti senza indicazione della ripartizione geografica, 8), 9), 13), 15), per quest’ultimo anche omettendo la ripartizione per categoria, 16), 22-bis), 22- ter), per quest’ultimo anche omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici, 22-quater), 22-sexies), per quest’ultimo anche omettendo l’indicazione del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato, nonché dal primo comma dell’articolo 2427-bis, numero 1);  comma 6) “Le società possono limitare l’informativa richiesta ai sensi dell’articolo 2427, primo comma, numero 22-bis, alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo nonché con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione. (Art. 2435-bis, OIC12)

IMPORTANZA DELLA NOTA INTEGRATIVA Corretta redazione della nota integrativa e riflessi penali L’esposizione di una completa informazione nella nota integrativa può produrre importanti conseguenze anche in tema di responsabilità penale. La nota integrativa assume fondamentale importanza soprattutto in quei casi in cui è consentito al redattore un margine di discrezionalità: In caso di: Mancata indicazione di dati ritenuti irrilevanti Mancato rispetto, in via eccezionale, delle regole contabili ESCLUSA RESPONSABILITÀ PENALE Se viene fornita adeguata giustificazioni in nota integrativa Naturalmente, le valutazioni estimative dovranno comunque risultare ragionevoli e sorrette da un’attività ermeneutica basata sulla legge.

IMPORTANZA DELLA NOTA INTEGRATIVA Per evitare una responsabilità penale una maggiore attenzione dovrà ad esempio prestarsi nell’indicare le informazioni relative a: Ragioni di iscrizione dei cosi di impianto ed ampliamento e i criteri di ammortamento Motivazioni della riduzione di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali Individuazione dei fatti avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio che siano rilevanti Immobilizzazioni iscritte ad un valore superiore al fair value Criteri di determinazione del valore normale, quando previsto in luogo di quello negoziale, se rilevante anche ai fini civilistici