Dal Ferro Giacomelli Cevese Santoro Cabrini Bauli

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Transcript della presentazione:

Dal Ferro Giacomelli Cevese Santoro Cabrini Bauli LA CONCORRENZA E GLI AIUTI DI STATO NELL’UE E NEL SEE – CONCETTI FONDAMENTALI Mestre 6 maggio 2011 Avv. Andrea Cevese Studio legale DFA Dal Ferro Giacomelli Cevese Santoro Cabrini Bauli 1

LA CONCORRENZA NON DEVE ESSERE FALSATA UNO DEI PRINCIPALI OBIETTIVI COMUNITARI: LA CONCORRENZA NON DEVE ESSERE FALSATA NEL MERCATO INTERNO OCCORRE QUINDI CANALIZZARE L’INTERVENTO PUBBLICO VERSO OBIETTIVI DI POLITICA INDUSTRIALE IN SINTONIA CON GLI INTERESSI COMUNITARI 2

AIUTO DI STATO Proviamo a dare una definizione? QUALSIASI MISURA CHE, A SEGUITO DELL’INTERVENTO PUBBLICO, COMPORTI PER CERTE IMPRESE O CERTE PRODUZIONI UN BENEFICIO ECONOMICAMENTE APPREZZABILE,TALE DUNQUE DA ALLEVIARE GLI ONERI NORMALMENTE GRAVANTI SUI LORO BILANCI E MINACCIANDO COSI’ DI ALTERARE LE CONDIZIONI DELLA CONCORRENZA 3

1. CREA UN VANTAGGIO ECONOMICAMENTE APPREZZABILE (VANTAGGIO) REQUISITI DELL’AIUTO 1. CREA UN VANTAGGIO ECONOMICAMENTE APPREZZABILE (VANTAGGIO) 2. SONO BENEFICIARIE DETERMINATE IMPRESE O PRODUZIONI (SELETTIVITA’) 3. COMPORTA UN ONERE PER IL BILANCIO DELLO STATO ATTUANDO UN TRASFERIMENTO DI RISORSE DELLO STATO A UN’IMPRESA (PROVENIENZA PUBBLICA) 4. INCIDE SUGLI SCAMBI TRA STATI MEMBRI (RILEVANZA PER IL DIRITTO COMUNITARIO) in sintesi, CREA UNA POTENZIALE DISTORSIONE DELLA CONCORRENZA NEL MERCATO COMUNITARIO 4

ESEMPI DI AIUTO — SGRAVI FISCALI O PREVIDENZIALI NON GENERALI — GARANZIE STATALI SENZA PREMI — AUMENTI DI CAPITALE IN IMPRESE PUBBLICHE O FINANZIAMENTI A FONDO PERDUTO CHE NON SAREBBERO ATTUATI DA UN INVESTITORE PRIVATO — L’ACQUISTO DA PARTE DI UN’IMPRESA DI UN TERRENO DI PROPRIETA’ DELLO STATO AD UN PREZZO INFERIORE A QUELLO DI MERCATO 5

Principali effetti negativi degli aiuti EFFETTI PROTEZIONISTICI Gli aiuti facilitano le esportazioni ed ostacolano le importazioni EFFETTI ASSISTENZIALISTICI Rischiano di ostacolare le imprese più competitive e ritardano le ristrutturazioni necessarie a ridare competitivita’ alle imprese 6

PRINCIPIO GENERALE INCOMPATIBILITA' DEGLI AIUTI 7

DEROGHE ALL'INCOMPATIBILITA' PERO’ L’UE SI ADOPERA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELL’EUROPA, BASATO SU UNA CRESCITA ECONOMICA EQUILIBRATA E SULLA STABILITA’ DEI PREZZI, SU UN’ECONOMIA SOCIALE DI MERCATO FORTEMENTE COMPETITIVA, CHE MIRA ALLA PIENA OCCUPAZIONE E AL PROGRESSO SOCIALE (art. 3 Trattato) DEROGHE ALL'INCOMPATIBILITA' 8

COMPATIBILITA’ DE JURE AIUTI “AUTOMATICAMENTE COMPATIBILI” AIUTI POTENZIALMENTE COMPATIBILI POSSONO ESSERE AUTORIZZATI A SEGUITO DI UNA VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE 9

COMPATIBILITA' DE JURE (ART. 107, II° PARAGRAFO) 1. AIUTI A CARATTERE SOCIALE CONCESSI AI SINGOLI CONSUMATORI, PURCHE’ ACCORDATI SENZA DISCRIMINAZIONI DETERMINATE DALL’ORIGINE DEI PRODOTTI 2. AIUTI DESTINATI AD OVVIARE AI DANNI CAUSATI DA CALAMITA’ NATURALI OPPURE DA ALTRI EVENTI ECCEZIONALI 10

AIUTI POTENZIALMENTE COMPATIBILI (art. 107, III° paragrafo) a. GLI AIUTI DESTINATI A FAVORIRE LO SVILUPPO ECONOMICO DELLE REGIONI OVE IL TENORE DI VITA SIA ANORMALMENTE BASSO, OPPURE SI ABBIA UNA GRAVE FORMA DI SOTTOCCUPAZIONE b. GLI AIUTI DESTINATI A PROMUOVERE LA REALIZZAZIONE DI UN IMPORTANTE PROGETTO DI COMUNE INTERESSE EUROPEO OPPURE A PORRE RIMEDIO A UN GRAVE TURBAMENTO DELL’ECONOMIA DI UNO STATO MEMBRO c. GLI AIUTI DESTINATI AD AGEVOLARE LO SVILUPPO DI TALUNE ATTIVITA’ O DI TALUNE REGIONI ECONOMICHE, SEMPRE CHE NON ALTERINO LE CONDIZIONI DEGLI SCAMBI IN MISURA CONTRARIA AL COMUNE INTERESSE d. GLI AIUTI DESTINATI A PROMUOVERE LA CULTURA E LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO, QUANDO NON ALTERINO LE CONDIZIONI DEGLI SCAMBI E DELLA CONCORRENZA NELLA COMUNITA’ IN MISURA CONTRARIA ALL’INTERESSE COMUNE e. LE ALTRE CATEGORIE DI AIUTI, DETERMINATE CON DECISIONE DEL CONSIGLIO, CHE DELIBERA A MAGGIORANZA QUALIFICATA SU PROPOSTA DELLA COMMISSIONE 11

OBBLIGO DI NOTIFICA DEGLI AIUTI PRINCIPIO GENERALE OBBLIGO DI NOTIFICA DEGLI AIUTI 12

ESENZIONE DAGLI OBBLIGHI DI NOTIFICA LA REGOLAMENTAZIONE DI ESENZIONE DAGLI OBBLIGHI DI NOTIFICA 13

REGOLAMENTI DI ESENZIONE GENERALE DI ESENZIONE PER CATEGORIA N. 800/2008 DE MINIMIS N. 1998/2006 DE MINIMIS AGRICOLTURA N. 1535/2007 DE MINIMIS PESCA N. 875/2007 PMI AGRICOLTURA N. 1857/2006 PMI PESCA N. 736/2008 14

SE UN AIUTO NON RIENTRA NELL’AMBITO DEI REGOLAMENTI DI ESENZIONE (o in de minimis) NOTIFICA 15

REGOLAMENTO DE MINIMIS 1998/06 AIUTI EROGATI AD UN’IMPRESA CHE NON SUPERANO I 200.000 EURO NELL’ARCO DI TRE ESERCIZI FINANZIARI (100.000 euro in caso di trasporto su strada) 16

SE L’AIUTO ECCEDE LA SOGLIA MASSIMA, PERDE L’ESENZIONE (ANCHE PER LA PARTE CHE NON ECCEDE IL MASSIMALE) IL MOMENTO RILEVANTE DI CONCESSIONE E’ QUELLO IN CUI AL BENEFICIARIO E’ ACCORDATO IL DIRITTO GLI AIUTI DE MINIMIS NON POSSONO ESSERE CUMULATI CON ALTRI AIUTI STATALI PER LO STESSO PROGETTO SE SI SUPERANO INTENSITA’ MASSIME CONSENTITE 17

NON SI APPLICA A PESCA E ACQUACOLTURA ALLA PRODUZIONE AGRICOLA (ma si applica alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli) AD AIUTI ALL’ESPORTAZIONE ALL’ACQUISTO DI VEICOLI PER TRASPORTO MERCI SU STRADA da parte di imprese operanti per conto di terzi AD AIUTI CONDIZIONATI ALL’IMPIEGO PREFERENZIALE DI PRODOTTI INTERNI 18

SI APPLICA AD AIUTI TRASPARENTI per i quali è possibile calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessaria un’analisi del rischio Es. SOVVENZIONI, CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI, ESENZIONI FISCALI LIMITATE 19

SONO TRASPARENTI AIUTI SOTTO FORMA DI - CONFERIMENTI DI CAPITALE E DI CAPITALE DI RISCHIO, se l’apporto di capitale pubblico è inferiore alla soglia de minimis - GARANZIE, se concesse ad imprese non in difficoltà, se il prestito cui è collegata la garanzia non supera 1,5 milioni e se la garanzia non supera l’80% del prestito - PRESTITI, se l’ESL è calcolato sulla base di tassi di interesse di mercato 20

CONTROLLI e DURATA I beneficiari devono rilasciare una dichiarazione oppure, lo Stato membro ha attivato un registro centrale degli aiuti che copre almeno l’ultimo triennio Il nuovo regolamento de minimis resterà in vigore fino al 31 dicembre 2013 21

LA PROCEDURA ART. 108 TFUE - REG. CE 659/1999 22

ARTICOLO 108 TFUE “La Commissione procede con gli Stati membri all’esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno. […] Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell’articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato. […] Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell’articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto ad una decisione finale.”

2.QUELLI NOTIFICATI ALLA COMMISSIONE E NON CONTESTATI AIUTI ESISTENTI AIUTI NUOVI 1.QUELLI ESISTENTI IN UNO STATO MEMBRO CUI E’ STATA DATA ESECUZIONE PRIMA DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL TRATTATO QUALSIASI PROGETTO DI AIUTI NUOVI, COMPRESE LE MODIFICHE DI AIUTI ESISTENTI NONCHE’ IL RIFINANZIAMENTO DI AIUTI ESISTENTI RITENUTI COMPATIBILI 2.QUELLI NOTIFICATI ALLA COMMISSIONE E NON CONTESTATI 3.MISURE ADOTTATE NEL QUADRO DI UN REGIME APPROVATO DALLA COMMISSIONE 4.QUELLI CONCESSI, SIA PURE ILLEGALMENTE, DA OLTRE DIECI ANNI 24

(da svolgere entro un termine ragionevole) AIUTI NUOVI (Art. 108, paragrafo III) NOTIFICA PREVENTIVA ALLA COMMISSIONE ESAME PRELIMINARE (da svolgere entro un termine ragionevole) LA MISURA NON COSTITUISCE AIUTO L’AIUTO E’ COMPATIBILE CON IL MERCATO COMUNE PROCEDIMENTO D’INDAGINE FORMALE 25

1. Notifica allo Stato membro della decisione della Commissione in cui si avverte dell’avvio della procedura 2. Invito allo Stato membro e a tutti gli interessati a presentare le loro osservazioni entro un dato termine. La decisione di avviare la procedura è pubblicata sulla GUCE - (entro max 18 mesi, termine ordinatorio) DECISIONE 26

DECISIONE NEGATIVA - Lo Stato ha l’obbligo di recuperare gli aiuti non compatibili se già erogati, con interessi, prescrizione decennale dalla data di apertura della procedura per aiuti nuovi, efficacia invece ex nunc per aiuti esistenti Solo l’impossibilità oggettiva assoluta giustifica il non recupero Legittimo affidamento invocabile solo per aiuti notificati (es. aiuti abusivi), ovvero aiuti concessi ai sensi dei regolamenti di esenzione 27

GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE !