LE conferenzE di servizi

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LE conferenzE di servizi

Definizione di Conferenza di servizi La gran parte dei procedimenti più complessi esige l’intervento di varie amministrazioni (piani urbanistici, tracciato di opere stradali o ferroviarie) Il sistema tradizionale era quello della navetta Def.: riunione congiunta delle amministrazioni interessate attraverso persone fisiche a ciò deputate finalizzata alla valutazione contestuale di più interessi pubblici

Norme relative alle conferenze di servizi nella l. 241/90 Oggi sono 5 (nel testo originario c’era un solo articolo!) Art. 14: conferenze di servizi Art. 14bis: conferenza semplificata Art. 14 ter: conferenza simultanea Art. 14 quater: decisione della conferenza di servizi Art. 14quinquies: rimedi per le amministrazioni dissenzienti Viene anche richiamata in altre norme (6, 15, 20 e 29)

Legislazione storica Si affermò dapprima nella prassi Prime leggi: impianti smaltimento rifiuti, opere per mondiali calcio Ormai è lo strumento abituale (vedi sportello unico 1998; tu edilizia 380/2001, dec.leg. 259/2003; lavori pubblici, porti turistici, legge obiettivo, mondiali di sci, etc.)

Evoluzione delle norme della 241 Una decina di interventi di riforma dal 1990 ad oggi… Importanti quelli del 1997 e del 2000 poi perfezionati nel 2005, 2009, 2010, 2011 e 2012 L’ultimo intervento è stato quello del d.lgs. 30 giugno 2016, n. 127 in attuazione della cd. Legge Madia (l. n. 124/2015)

I 3 tipi di conferenza: 1) istruttoria Conferenza istruttoria: art. 14, comma 1 (il coinvolgimento opera nella fase istruttoria, la decisione finale spetta all’ente competente) “può”: modo tipico di acquisizione interessi pubblici (come la partecipazione lo è per quelli privati) La relazione conclusiva della conferenza tiene luogo e valore degli atti istruttori

2) preliminare Ha ad oggetto uno studio di fattibilità ed è prevista per insediamenti produttivi di beni o servizi o per progetti di particolare complessità Il punto di partenza è uno studio di fattibilità e non un progetto definitivo Il fine è quello di indicare al richiedente le condizioni per ottenere alla presentazione i necessari assensi Se c’è stata la preliminare, si salta la semplificata e si va alla simultanea direttamente La simultanea può discostarsi dalla preliminare solo motivando

3) decisoria E’ sempre indetta In tutti i procedimenti complessi ossia in cui la decisione è presa da due o più amministrazioni Intese (tra amm.ni diverse), concerti (tra ministeri della stessa p.a.), nulla osta o assensi (pareri vincolanti) La decisoria ha normalmente due step: la semplificata e la simultanea

Conferenza semplificata (art. 14bis) Diversi modi di chiamarla: semplificata, asincrona o telematica Si distingue così dalla sincrona o simultanea che è disciplinata dal successivo art. 14 ter In sostanza si cerca di decidere via mail senza doversi incontrare di persona, se non ci si riesce ci si incontra Non è un passaggio obbligatorio , il comma 7 prevede che ove necessario la pa procedente va subito alla sincrona o ove lo richiedano motivatamente altre pa o il privato interessato Comma 2: contenuti della mail iniziale

Altri aspetti della semplificata 15 gg.alle altre pa per chiedere chiarimenti 45gg.per rispondere Fissazione data sincrona se non si chiude con la semplificata La semplificata si chiude nei casi di assenso netto (non condizionato) o di dissenso vincolato (non superabile perché lo impone una norma) Negli altri casi cmq il dissenso deve essere costruttivo

Termine di conclusione Art. 14 ter comma 2 Non si possono superare i 45 gg. (a meno di settori sensibili in cui sono 90 gg)

Unico rappresentante Ogni amministrazione partecipa con un rappresentante (art. 14 ter comma 3-5) In caso di più amministrazioni statali c’è un unico rappresentante di tutte Possono partecipare anche i soggetti proponenti

Principio decisorio Fino al 1997 c’era l’unanimità…potere di veto Nel 2000 si afferma il criterio della maggioranza.. Oggi: art. 14 ter comma 7: tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede

Assenso presunto Assenso presunto (art. 14 ter comma 7) quando il rapp.te: Non partecipa Partecipa ma tace Partecipa ma esprime un dissenso non motivato

Dissenso costruttivo Art. 14 bis comma 3 e 14 ter comma 7 Deve avere, se possibile, le specifiche indicazioni per assenso

Provvedimento finale Atto collegiale, accordo tra pa, fascio complesso di decisioni, proposta di provvedimento? Da tale qualificazione dipende il regime di imputazione, di impugnazione, di autotutela La risposta si trova nell’art 14 ter quater: determinazione motivata di conclusione del procedimento tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse Doppia anima: il provvedimento finale è unico (non più una pluralità di atti) ma essa non è organo speciale dell’amministrazione autonomo rispetto ai soggetti che vi partecipano (notificazione a tutti)

Autotutela ed efficacia Art. 14 quater comma 2: le pa che hanno partecipato possono chiedere determinazioni in autotutela (annullamento d’ufficio e revoca) in altra conferenza Art. 14 quater comma 3: se c’è unanimità immediata efficacia; se non c’è si aspettano i 10 gg.per opposizione

Art. 14 quinquies Procedura di superamento del dissenso delle amministrazioni sensibili Opposizione entro 10 giorni Tentativo di componimento bonario Intervento del consiglio dei Ministri

domande Definizione di conferenza di servizi? Antecedenti normativi? Norme attuali e loro evoluzione? Tipi di conferenza di servizi? Termine di conclusione dei lavori? Partecipanti? Caratteristiche del dissenso? Superamento del dissenso? Principio decisiorio? Natura del provvedimento finale?