Asse II – attuazione interventi – Accordi di collaborazione (art. 15 l

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Asse II – attuazione interventi – Accordi di collaborazione (art. 15 l Asse II – attuazione interventi – Accordi di collaborazione (art.15 l.241/90) Alessandro Maria Vestrelli

Perché si utilizza lo strumento dell’accordo (art.15 l. 241/1990) L’accordo di collaborazione viene sottoscritto per disciplinare l'attuazione di attività di interesse comune, Regione/Comuni, di cui all'asse 2 del PO FSE, per interventi svolti nell'ambito dell'adempimento delle funzioni amministrative, concernenti gli interventi sociali, assegnate ai Comuni dall'ordinamento vigente. E’ escluso dalla disciplina degli appalti pubblici a norma dell’art. 5, comma 6, del D.Lgs. 50/2016.

Principi guida valenza strutturale delle azioni sostenute dal FSE rispetto del principio di addizionalità (art. 95 del Reg. UE 1303/2013) integrazione fra risorse accompagnamento alla riforma delle autonomie locali nella realizzazione della gestione associata, anche ai fini del rafforzamento delle economie di scala allocazione delle risorse sulla base dei principi di proporzionalità, pari opportunità, non discriminazione, peculiarità sociali e territoriali guida regionale esercitata in una logica di governance partecipata, di coprogettazione e di sussidiarietà ripartizione di compiti e responsabilità tra le Amministrazioni pubbliche articolazione attuativa volta a consentire adeguate condizioni di implementazione e messa a regime, anche attraverso il rafforzamento della capacità amministrativa della Regione e dei Comuni, nonché per l'efficiente uso del FSE; monitoraggio in itinere e valutazione, ai fini del rispetto dei riferimenti di efficienza ed efficacia nell'uso e negli impatti delle risorse.

Soggetti L’accordo viene sottoscritto tra la Regione Umbria ed il Comune capofila della zona sociale (ambito territoriale), il quale, a sua volta, agisce in qualità di delegatario in quanto delegato dai Comuni della zona sociale nei rapporti convenzionali di gestione associata, ai sensi del TU degli Enti Locali. d.lgs 267/2000 art. 30. Le azioni sono realizzate dal Comune capofila a favore di tutti i Comuni costituenti la zona sociale, secondo la relativa programmazione sociale di territorio ed è escluso il trasferimento dei fondi fra Comune capofila e Comuni costituenti la zona sociale.

Interventi attuati con l’accordo INTERVENTI SPECIFICI RISORSE Mediazione familiare Servizio di assistenza domiciliare ai minori Tutela minori Minori con disabilità: assistenza domiciliare, inclusione sociale e servizi di prossimità Adulti disabili (SAL: tirocini extracurriculari, borse, tutoraggio) Giovani disabili (SAL: tirocini extracurriculari, borse, tutoraggio) Potenziamento delle autonomie possibili (sperimentazione di progetti di vita indipendente) Non Autosufficienza (progetti di domiciliarità per anziani non autosufficienti e riduzione della residenzialità) € 22.536.500,00 dell’Asse II del POR FSE (dotazione complessiva dell’Asse 2 € 55.526.158,00)

Servizi educativi territoriali di comunità Innovazione sociale INTERVENTI SPECIFICI agenda urbana AREE URBANE RISORSE Politiche giovanili Centri famiglia Servizi educativi territoriali di comunità Innovazione sociale Perugia, Terni, Foligno, Città di Castello e Spoleto € 4.750.576,00 dell’Asse II del POR FSE

STRUTTURA ACCORDO APPLICAZIONE ART. 1326 c.c Gli interventi vengono realizzati secondo le modalità, caratteristiche, costi e tempi specificati in dettaglio nelle schede allegate all’accordo (una per ciascun intervento). Se non tutti gli interventi sono stati co-progettati in sede di sottoscrizione dell’accordo, la Regione ed il Comune Capofila di Zona Sociale provvedono all’integrazione del medesimo con la analitica descrizione (previa co progettazione) dei restanti interventi, nei modi e nelle forme di accettazione della proposta ai sensi dell’art. 1326 del c.c.

Durata e flussi finanziari L’accordo ha validità dalla data di sottoscrizione fino al 31.12.2023 Il valore effettivo dei trasferimenti è definito in esito alla rendicontazione delle operazioni sostenute, sulla base delle loro caratteristiche attuative e del cronoprogramma definiti negli allegati all’accordo . Viene previsto un sistema di trasferimento in tre tranches e il saldo viene erogato entro 30 giorni dalla rendicontazione finale dei costi eligibili ( dietro presentazione della domanda di rimborso finale). Sono rimborsabili, a ristoro delle spese sostenute nell’ambito delle attività previste, solo i costi direttamente sostenuti per la realizzazione delle operazioni oggetto dell’accordo e ammessi a rendicontazione

Funzioni, compiti responsabilità REGIONE programma, anche sulla base delle caratteristiche socio demografiche della zona sociale, le risorse finanziarie destinate all’attuazione delle azioni dell’accordo assegna i target fisici e finanziari definisce le caratteristiche degli interventi in termini di: contenuti di servizio/intervento, tipologie di destinatari finali e criteri di loro eligibilità, spese ammissibili, modalità e tempi di attuazione, gestione, rendicontazione, monitoraggio, verifica e controllo, valutazione, criteri di rimodulazione del servizio/interventi e delle risorse per l’efficacia e l’efficienza degli stessi in relazione ai target fisici e finanziari del servizio/intervento

esprime parere obbligatorio circa la coerenza programmatoria, sostanziale e finanziaria, degli interventi (parere posto in capo all'Autorità di Gestione) definisce, tutte le tipologie e le fasi dell’affidamento di servizi/interventi, ai sensi del d.lgs. n. 50 del 18/04/2016, o della concessione a persone fisiche di cui all’art. 12 della legge 241/1990 o ai sensi dell’art. 268 bis, comma 1, lett. f) della l.r. 11/2015 ss.mm.ii., stabilendo le caratteristiche e gli elementi essenziali degli atti da adottare per ciascuna fase in relazione agli obiettivi da conseguire; definisce inoltre le regole essenziali da prevedere nella disciplina dei rapporti per l’erogazione del servizio/intervento; gli standard qualitativi e quantitativi del servizio/intervento e i criteri di rimodulazione del finanziamento in relazione al livello di raggiungimento degli standard; le operazioni per il controllo in itinere dello stato di avanzamento e della conformità delle attività. in attuazione del principio di sana gestione finanziaria delle risorse comunitarie, mette in campo controlli documentali e in loco su ciascun intervento. I contenuti, le modalità e le tempistiche di svolgimento di detti controlli sono descritti dal sistema di gestione e controllo del POR FSE 2014/2020, la Regione verifica, tra l’altro, che i servizi/interventi cofinanziati siano stati erogati, che il Comune beneficiario abbia pagato le spese dichiarate e che queste ultime siano conformi al diritto applicabile, al programma operativo e alle condizioni stabilite da presente accordo (cfr. art. 125, § 4, lett. a) – UE – 1303/2013). A tal fine la Regione assolve alla funzione di rendere tracciabile la spesa, nonché di documentare la regolarità del processo attraverso la pista di controllo, così come definiti dal SI.GE.CO.

IL COMUNE CAPOFILA DI ZONA SOCIALE si configura come beneficiario delle operazioni sostenute con le risorse trasferite dalla Regione attua la programmazione definita dalla Regione provvede a tutti gli adempimenti necessari per la realizzazione degli interventi , ivi incluse tutte le fasi della procedura di attuazione delle operazioni, l'individuazione dei destinatari finali e il loro accesso ai benefici attribuiti, attraverso i propri Servizi sociali/Uffici della cittadinanza quale organismo pubblico e beneficiario delle operazioni è responsabile dell'avvio e dell'attuazione degli interventi attraverso provvedimenti dei Servizi sociali/Ufficio di piano aggiorna il SISO regionale, nonché di altri sistemi informativi regionali cura l’intera gestione amministrativa e l'eventuale contenzioso delle operazioni finanziate

Integrazioni e revisioni In presenza di situazioni che determinino impatti sulla programmazione, anche verificato lo stato di attuazione, in caso di ritardi e/o non conseguimento dei target, la Regione, sentito il Comune capofila di zona sociale, può ridefinire i contenuti e le risorse dell’accordo nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale. Le parti sottoscrivono le modifiche definite ed esse divengono parte sostanziale dell’originario accordo. In caso di variazione del Comune capofila della Zona Sociale, il nuovo capofila subentra integralmente e senza soluzione di continuità nei diritti e nei doveri derivanti dal presente accordo, procedendo alla sottoscrizione del medesimo

Attuazione Con DGR 1633/2015, DGR 180/2017 e DGR 566/2017 la Giunta regionale ha: delimitato, a partire dai principi di policy dell’Asse 2, gli schemi di programmazione per l’attuazione delle azioni base, definendo, per ognuna di esse, attraverso l’opportuno processo di governance, lo schema applicabile, prevedendo azioni a regia centrale, attuate direttamente dalla Regione, e azioni strutturate su scala territoriale, il cui riferimento giuridico è l'Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della l. 241/90 definito gli interventi, a valere sull’Asse 2 del PO FSE Umbria 2014-2020, già previsti nel DIA, da attuare su scala territoriale previa stipulazione dell’Accordo di collaborazione art. 15 l. 241/1990 tra la Regione e i Comuni capofila di Zona sociale approvato i criteri di riparto delle risorse. Avuto riguardo agli indicatori storici, nel rispetto dell’art. 357 della lr n. 11/2015 ss.mm.ii., tali criteri prendendo a riferimento il dato della popolazione residente (ultimo dato ISTAT disponibile al 31/12/2015) e vengono ponderati su due parametri: demografico e sociale Sono già stati approvati n. 2 Accordi con le Zone Sociali e n. 2 Accordi con le Autorità Urbane, altri 6 accordi con le Zone sociali saranno approvati entro il corrente mese .

Grazie per l’attenzione!