NON FARE IL BULLO Federico Batini (Università di Perugia – Pratika)

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Transcript della presentazione:

NON FARE IL BULLO Federico Batini (Università di Perugia – Pratika) Materiali su: federicobatini.wordpress.com www.dispersione.it www.lestoriesiamonoi.eu www.narrazioni.it www.pratika.net www.pratika-insegnanti.net

Convenzione di Istanbul La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) è una convenzione del Consiglio d'Europa approvata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 7 aprile 2011 ed aperta alla firma l'11 maggio 2011 a Istanbul (Turchia). Il trattato si propone di prevenire la violenza, favorire la protezione delle vittime ed impedire l'impunità dei colpevoli. È stato firmato da 32 paesi e il 12 marzo 2012 la Turchia è diventata il primo paese a ratificare la Convenzione, seguito dai seguenti paesi: Albania, Portogallo, Montenegro, Moldavia, Italia, Bosnia-Erzegovina, Austria, Serbia, Andorra, Danimarca, Francia, Finlandia, Spagna, Svezia. Il 19 giugno 2013, dopo l'approvazione unanime del testo alla Camera, il Senato ha votato il documento con 274 voti favorevoli e un solo astenuto. Lista aggiornata di chi ratifica si trova qui: http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=210&CM=&DF=&CL=ENG

Cosa dice la Convenzione di Istanbul? La violenza contro le donne è una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione (Art. 3 lett. a). I paesi dovrebbero esercitare la dovuta diligenza nel prevenire la violenza, proteggere le vittime e perseguire i colpevoli (art. 5). La Convenzione è il primo trattato internazionale che contiene una definizione di genere. Infatti l'art. 3, lett. c), il genere è definito come "ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini". Il Trattato stabilisce una serie di delitti caratterizzati da violenza contro le donne. Gli Stati dovrebbero includere questi delitti nei loro codici penali o in altre forme di legislazione. I reati previsti dalla Convenzione sono: violenza psicologica (articolo 33); atti persecutori - stalking (art.34); violenza fisica (art.35), violenza sessuale, compreso lo stupro (Art.36); matrimonio forzato (art. 37); mutilazioni genitali femminili (Art.38); aborto forzato e sterilizzazione forzata (Art.39); molestie sessuali (articolo 40).

Obiettivi della Convenzione di Istanbul (art. 1) “La presente Convenzione ha l’obiettivo di: proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica; contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne e promuovere la concreta parità tra i sessi, ivi compreso rafforzando l’autonomia e l’autodeterminazione delle donne; predisporre un quadro globale, politiche e misure di protezione e di assistenza a favore di tutte le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica; promuovere la cooperazione internazionale al fine di eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica; sostenere e assistere le organizzazioni e autorità incaricate dell’applicazione della legge in modo che possano collaborare efficacemente, al fine di adottare un approccio integrato per l'eliminazione della violenza contro le donne e la violenza domestica. “ Testo completo della Convenzione in italiano: http://www.publicpolicy.it/il-testo-della-convenzione-di-istanbul-contro-la-violenza-sulle-donne-13127.html

Per chi vale la Convenzione di Istanbul? (art. 4, comma 3) “L'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione da parte delle Parti contraenti, in particolare le misure destinate a tutelare i diritti delle vittime, deve essere garantita senza alcuna discriminazione fondata sul sesso, sul genere, sulla razza, sul colore, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche o di qualsiasi altro tipo, sull’origine nazionale o sociale, sull’appartenenza a una minoranza nazionale, sul censo, sulla nascita, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere, sull'età, sulle condizioni di salute, sulla disabilità, sullo status matrimoniale, sullo status di migrante o di rifugiato o su qualunque altra condizione.“

Tra gli “obblighi generali” della Convenzione di Istanbul? (art. 12) “Le Parti adottano le misure necessarie per promuovere i cambiamenti nei comportamenti socio-culturali delle donne e degli uomini, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull'idea dell'inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini. […] Le Parti adottano le misure necessarie per incoraggiare tutti i membri della società, e in particolar modo gli uomini e i ragazzi, a contribuire attivamente alla prevenzione di ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione. Le Parti vigilano affinché la cultura, gli usi e i costumi, la religione, la tradizione o il cosiddetto "onore" non possano essere in alcun modo utilizzati per giustificare nessuno degli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione. “

L’educazione secondo la Convenzione di Istanbul (art. 14). Articolo 14 – Educazione 1 Le Parti intraprendono, se del caso, le azioni necessarie per includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado dei materiali didattici su temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all'integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi. 2 Le Parti intraprendono le azioni necessarie per promuovere i principi enunciati al precedente paragrafo 1 nelle strutture di istruzione non formale, nonché nei centri sportivi,culturali e di svago e nei mass media.

Le definizioni della Convenzione di Istanbul 1 Principali definizioni • L’espressione “violenza nei confronti delle donne” designa una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, sia nella vita privata. L’espressione “violenza domestica” designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza della vittima. Il termine “genere” si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini. L’espressione “violenza contro le donne basata sul genere” designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato.

Le definizioni della Convenzione di Istanbul 2 Per “vittima” si intende qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti descritti nei primi due punti. Con il termine “donne” sono da intendersi anche ragazze di meno di 18 anni. Violenza psicologica (art. 33): comportamento intenzionale mirante a compromettere seriamente l’integrità psicologica di una persona con la coercizione o le minacce. Atti persecutori–Stalking (art. 34): comportamento intenzionalmente e ripetutamente minaccioso nei confronti di un’altra persona, portandola a temere per la propria incolumità. Violenza fisica (art. 35): comportamento intenzionale di chi commette atti di violenza fisica nei confronti di un’altra persona. Violenza sessuale e stupro (art. 36): comportamenti intenzionali quali atti sessuali non consensuali con penetrazione vaginale, anale o orale compiuti su un’altra persona con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto; atti sessuali compiuti su una persona senza il suo consenso; atti sessuali non consensuali con un terzo a cui una persona è stata costretta da un’altra.

Le definizioni della Convenzione di Istanbul 3 Matrimonio forzato (art. 37): l’atto intenzionale di costringere un adulto o un bambino a contrarre matrimonio. Mutilazioni genitali femminili (art. 38): atti intenzionali quali l’escissione, l’infibulazione o qualsiasi altra mutilazione della totalità o di una parte delle grandi labbra vaginali, delle piccole labbra o l’asportazione del clitoride; il costringere una donna a subire tali atti sopra citati o a fornirle i mezzi a tal fine. Aborto forzato e sterilizzazione forzata (art. 39): atti intenzionali quali la pratica di un aborto su una donna senza il suo preliminare consenso informato; la pratica di un intervento chirurgico che abbia lo scopo e l’effetto di interrompere definitivamente la capacità riproduttiva di una donna senza il suo preliminare consenso informato o la sua comprensione della procedura praticata. Molestie sessuali (art. 40): qualsiasi forma di comportamento indesiderato, verbale, non verbale o fisico, di natura sessuale, con lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una persona, segnatamente quando tale comportamento crea un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

Quali strumenti? Peer education Formazione docenti e genitori Strumenti narrativi Percorsi per l’alfabetizzazione emotiva Percorsi utili a potenziare le bambine e ragazze Inserire nel curricolo lo studio di donne Favorire l’adozione di testi non discriminatori Mettere a tema le discussioni Costruire un PIANO… (esempio del PGD Toscana)

Bullismo e cyberbullismo Con il termine bullismo si definiscono le «azioni aggressive o i comportamenti di manipolazione sociale tipici dei gruppi di pari, basati su uno squilibrio di potere, perpetrati nel tempo in modo intenzionale e sistematico da una o più persone ai danni di altre» (Menesini, 2000). Il cyberbullismo mantiene alcune caratteristiche del bullismo tradizionale, ma si denota per alcuni elementi peculiari quali la facilità, la scarsa consapevolezza della negatività di comportamenti e conseguenze, il poco controllo esercitabile ex post, la potenza di diffusione, la natura “pubblica” del fenomeno.

Bullismo e cyberbullismo: quali approcci funzionano? Dall’analisi della letteratura gli approcci con più alto grado di efficacia sono: training e informazioni per insegnanti e genitori; integrazione nella didattica in modo trasversale delle life skyll; uso di narrazioni plurali; supervisione degli spazi ad accesso libero (cortile, corridoi, bagni...); l’uso di metodi disciplinari e possibili sanzioni; conferenze scolastiche rivolte a ragazzi, insegnanti e genitori; co-costruzione delle regole in classe e azioni per la gestione della classe. Oltre a questi elementi, sono risultate importanti la combinazione e l’integrazione di più componenti, la durata e l’intensità del programma per bambini e insegnanti. Gli elementi associati a una riduzione della vittimizzazione sono risultati: l’uso dei video e di stimoli per la consapevolezza; metodi disciplinari e sanzioni; lavoro con i pari (coinvolgere i pari in qualità di mediatori o di supporto verso i compagni); training dei genitori; lavoro in team tra diverse figure professionali; proposta continua di narrazioni adeguate.

Quindi? Costruire un piano complessivo per la gestione delle differenze o per il rispetto degli altri… Quali elementi dovrebbe contenere? A quali domande dovremmo rispondere? Chi fa che cosa? Considerare i tre livelli: di istituto (norme, regolamenti, formazione docenti, appuntamenti fissi, materiali didattici…); di classe (didattica, e non solo); individuale (orientamento, counseling, sostegno).