PERSONA GIURIDICA Non vi è definizione nel c.c. Libro I e V Anche se non assoluta: libro I a prevalenza enti no profit (ma anche le cooperative), libro V a prevalenza profit
PERSONA GIURIDICA Sono ENTI che hanno soggettività e personalità giuridica acquisita attraverso il riconoscimento ASSOCIAZIONI FONDAZIONI COMITATI Ente ha portata ampia: anche i soggetti non riconosciuti Art.2 Cost.: “formazioni sociali” si riferisce a tutte le associazioni N.B.: la soggettività giuridica è effetto della sola autonomia dagli associati che si manifesta mediante il contratto associativo Autonomia patrimoniale perfetta e imperfetta
Enti pubblici e privati: difficile discernere anche se i pubblici sono rivolti al perseguimento di interessi della collettività Propensione recente a diminuire le diversità ed i regimi speciali legati alla mera qualità di ente pubblico
Capacità giuridica generale: la possiedono enti privati (associazioni/fondazioni) e pubblici, economici (società) e non economici (non commerciali/ONLUS) Centri autonomi di imputazione Titolari di diritti/obblighi L. 127/97 ha abrogato art. 17 c.c. acquisto sub autorizzazione; limite ex art. 473 c.c. Titolari anche di diritti personalissimi
Capacità d’agire: regolata dal rapporto organico che indica “immedesimazione”; diverso dal rapporto rappresentativo che indica “intersoggettività”
ENTI NON ECONOMICI Enti no profit ASSOCIAZIONI FONDAZIONI COMITATI
Elementi materiali: - persone fisiche: pluralità - patrimonio: sufficiente x raggiungimento dello scopo - scopo: nell’atto costitutivo precisazione - denominazione e - sede (legale e effettiva)
Elemento formale: - riconoscimento
È un contratto PLURILATERALE con comunione di scopo; di ORGANIZZAZIONE ASSOCIAZIONE Formazione sociale che si propone , con una stabile organizzazione, di perseguire scopi ultraindividuali È un contratto PLURILATERALE con comunione di scopo; di ORGANIZZAZIONE SCOPO DI NATURA IDEALE ORGANIZZAZIONE A STRUTTURA APERTA DIRITTI E OBBLIGHI ASSOCIATI
ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA NON RICONOSCIUTA
ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA - RICONOSCIMENTO DPR 361/00 regolamento x semplificazione riconoscimento persone giuridiche Richiesta iscrizione registro persone giuridiche c/o Prefettura Rilascio CONCESSO se: condizioni di legge e di regolamento / scopo lecito e possibile /patrimonio adeguato allo scopo PATRIMONIO COMUNE AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA (eccezione l. 383/00 sulle associazioni promozione sociale) SOGGETTA A CONTROLLI PREVIA ISCRIZIONE E SUCCESSIVI
ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA MANCA IL RICONOSCIMENTO: regolamento proviene dagli accordi degli associati FONDO COMUNE AUTONOMIA PATRIMONIALE IMPERFETTA (art.38) NESSUN CONTROLLO NE’ REGISTRAZIONE
Art.38 c.c. Obbligazione del rappresentante di associazione non riconosciuta ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto a quella dell’associazione ed è riconducibile alla figura della fideiussione essendo pertanto soggetta alle decadenze di cui all’art. 1957 c.c.
ASSOCIAZIONE Requisiti essenziali: (art. 16 c.c.) 1)denominazione 2) Scopo 3) Patrimonio 4) Sede 5) Norme sull’ordinamento e amministrazione 6) Diritti e obblighi associati 7) Condizioni di ammissione
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE ASSEMBLEA: organo deputato ad elaborare decisioni principali AMMINISTRATORI: funzione esecutiva degli indirizzi dell’assemblea