Il diritto alla salute come

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Transcript della presentazione:

Il diritto alla salute come Lezioni di Medicina Legale CdLM in Dietistica A.A. 2015-2016 Il diritto alla salute come “libertà positiva” Dott.ssa Eleonora Luzi 18 ottobre 2016

La salute da “assenza di malattia” a diritto individuale fondamentale Fino al 1948, la salute è stata considerata solo in senso biologico come una situazione di assenza di malattia, niente di più. Nella Costituzione dell’OMS troviamo la prima definizione formale di salute: “la salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non consiste solo in un’assenza di malattia o d’infermità. Il possesso del migliore stato di salute possibile costituisce un diritto fondamentale di ogni essere umano, senza distinzione di razza, di religione, d’opinioni politiche, di condizione economica o sociale”. Tale diritto alla salute è strettamente correlato alla dignità umana per questo motivo la salute deve essere protetta dai poteri pubblici in quanto valore-diritto fondante di ogni assetto sociale organizzato.

sia positiva che negativa Il diritto alla salute diritto di libertà positiva e diritto di libertà negativa “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Il diritto alla salute è un diritto soggettivo della personalità/personalissimo, non patrimoniale, assoluto, sociale Posizione soggettiva con i caratteri della libertà sia positiva che negativa

La salute come diritto fondamentale E’ l’unico diritto definito fondamentale dalla Corte Costituzionale e rientrante tra i diritti inviolabili dell’uomo previsti dall’articolo 2 Cost. (Corte Cost. 26 luglio 1979, n. 88; Corte Cost. 18 dicembre 1987, n. 559) Ciò che viene protetto non è soltanto l’integrità fisica della persona, ma in generale il suo benessere fisico, psichico e sociale, che impegna i poteri pubblici ad erogare prestazioni sanitarie volte a garantire il reale godimento dei diritti civili e sociali

libertà negative e libertà positive Diritti civili, diritti di libertà dallo Stato o libertà negative: la soddisfazione del diritto è assicurata attraverso il dovere dello Stato di astenersi da ingerenze nella sfera individuale Diritti sociali o libertà positive: la soddisfazione del diritto è assicurata attraverso il dovere dei pubblici poteri di intervenire nella sfera individuale per la soddisfazione dei suoi interessi Stato liberale > Stato Sociale

La salute come libertà positiva Pretesa positiva del cittadino di ottenere dai poteri pubblici prestazioni e servizi che lo soddisfino “La Repubblica tutela la salute…” la cura e la tutela della salute sono affidate, quindi, a tutti i soggetti pubblici coinvolti nel comparto “sanità”, che agiscono secondo la distribuzione delle competenze prevista dalla Costituzione e dalle leggi di settore. Tale previsione consente di qualificare il diritto alla salute come un diritto sociale e, il nostro Stato, come uno Stato sociale-interventista.

La salute come libertà negativa “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge” Art. 32, II comma pretesa negativa a non subire da nessuno lesioni del bene salute, della propria integrità psico-fisica, persino nei riguardi delle attività sanitarie contrarie alla sua volontà Questo diritto all’integrità psico-fisica è un diritto soggettivo direttamente esercitabile erga omnes, sia nei confronti dei privati, sia nei confronti dei poteri pubblici. La giurisprudenza ha reso concreta questa tutela nel diritto al risarcimento del “danno biologico” vale a dire il danno alla integrità psico-fisica.

Tipologia di danno non patrimoniale danno biologico: lesione dell'interesse, costituzionalmente garantito, all'integrità fisica e psichica della persona. danno esistenziale: peggioramento della qualità della vita danno morale: sofferenza interiore, perturbamento d’animo (risarcibile soltanto quando il fatto che lo ha determinato costituisce reato)

diritto e interesse, due aspetti distinti ma coordinati diritto fondamentale dell’individuo alla salute interesse della collettività alla salute individuale   unico diritto costituzionale per il quale è previsto un concorrente interesse della collettività a fronte della situazione soggettiva tutelata Ma per quale motivo la salute di uno dovrebbe essere un interesse di tutti? Il diritto alla salute si realizza attraverso il dovere di solidarietà la tutela della salute del singolo è dunque non solo in funzione di sé stessa, ma in funzione del benessere e dell’ordine sociale

Il diritto alla salute art. 32 Cost Il diritto alla salute art. 32 Cost. diritto e interesse, due aspetti distinti ma coordinati .“L’assunto secondo cui l’art. 32 Cost. consentirebbe limitazioni al diritto di circolazione solo se venisse in gioco il diritto alla salute di soggetti terzi rispetto a colui cui vengono imposte quelle limitazioni, con la previsione di sanzioni in caso di inosservanza, non può essere condiviso; appare conforme al dettato costituzionale, che considera la salute dell’individuo anche interesse della collettività, che il legislatore nel suo apprezzamento prescriva certi comportamenti e ne sanzioni l’inosservanza allo scopo di ridurre il più possibile le pregiudizievoli conseguenze, dal punto di vista della mortalità e della morbosità invalidante, degli incidenti stradali. Non può infatti dubitarsi che tali conseguenze si ripercuotono in termini di costi sociali sull’intera collettività, non essendo neppure ipotizzabile che un soggetto, rifiutando di osservare le modalità dettate in tale funzione preventiva, possa contemporaneamente rinunciare all’ausilio delle strutture. (Corte Cost. n. 180 del 1994)

Il diritto alla salute come diritto “condizionato” Il cittadino ha diritto ad ottenere prestazioni sanitarie non soltanto curative, ma anche preventive, riabilitative, medico-legali. Il diritto alla salute non può essere configurato, però, come illimitato ed assoluto Il diritto alla salute è un diritto “condizionato”, in quanto dipende dalle risorse finanziarie pubbliche di cui dispone il sistema, le quali non sono illimitate “Spetta al legislatore determinare concretamente i mezzi finanziari da assegnare al sistema sanitario e quindi stabilire il livello concreto di tutela della salute (…).

Il diritto alla salute come diritto “condizionato” Secondo l’art. 117 Cost. lo Stato non solo deve indicare i principi fondamentali secondo i quali la Regione può legiferare, ma deve stabilire i livelli essenziali delle prestazioni assistenziali (LEA) il diritto alla salute deve avere un contenuto essenziale uguale su tutto il territorio nazionale I servizi sanitari devono assumere standards minimi nazionali Se alcune Regioni si trovano nell’impossibilità di raggiungere detti standards minimi, sarà lo Stato, secondo quanto previsto dell’art. 119, III° co. Cost., a fornire loro le risorse necessarie. Si realizza in questo modo il dovere di solidarietà al livello nazionale. Le Regioni possono orientarsi verso modelli che realizzano un grado di tutela maggiore ma non inferiore a quello stabilito come normale

Il diritto alla salute come diritto “finanziariamente condizionato” La legge deve garantire sempre un livello minimo ineliminabile di prestazioni e servizi, al di sotto del quale viene meno l’effettività del diritto alla salute ex art.32 Un conto è proclamare un diritto, un altro è goderne in modo effettivo (Bobbio N. L’età dei diritti. 1990) Nel nostro Paese si sarebbero dovuti attendere trent’anni , per questa attuazione pratica del diritto alla salute attraverso la creazione del Servizio Sanitario Nazionale.

Legge 23 dicembre 1978, n. 833 Prima riforma sanitaria Il Servizio Sanitario Nazionale “Complesso di funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l’eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio. L’attuazione del servizio sanitario nazionale compete allo Stato, alle regioni e agli enti locali territoriali, garantendo la partecipazione dei cittadini.”

I principi ispiratori del SSN Principio di globalità delle prestazioni, in forza del quale viene presa in considerazione la persona e non la malattia, e che prevede l’erogazione sinergica di prestazioni pubbliche di prevenzione, cura, diagnosi, riabilitazione. Principio di universalità dei destinatari, che garantisce un’eguaglianza sostanziale nel godimento del diritto alla salute, assicurando la fornitura di servizi e prestazioni sanitarie nei confronti di tutti senza distinzione di condizioni individuali o sociali, e in modo uniforme nel territorio nazionale. Principio di unicità del soggetto istituzionale referente e garante del servizio sanitario. Soggetto attivo della tutela della salute è infatti la Repubblica, nelle sue articolazioni.

L’organizzazione del SSN Le funzioni in ambito sanitario non venivano attribuite ad una sola amministrazione ma erano ripartite fra Stato, Regioni, Province e Comuni. Le Unità Sanitarie Locali (USL), istituite dalle Regioni ma di fatto strutture operative dei Comuni, con la funzione di garantire alla popolazione nazionale la tutela della salute e le prestazioni medico-sanitarie in modo uniforme.

L’aziendalizzazione delle USL c. d seconda riforma sanitaria D L’aziendalizzazione delle USL c.d seconda riforma sanitaria D.lgs 502/92 e D.lgs 517/93 la seconda riforma sanitaria aveva l’intento di aumentare l’efficienza del sistema sanitario impiegando in modo più proficuo le risorse finanziarie, di estromettere i comuni dalla gestione della sanità (c.d. regionalizzazione della materia sanitaria), di ridurre le USL sul territorio nazionale e trasformarle in Aziende Sanitarie locali (dotate di una autonomia amministrativa, contabile e gestionale)

Le aziende sanitarie locali ASL Con questi importanti provvedimenti legislativi si interpretò in chiave aziendale l’organizzazione sanitaria: sono le ASL a dover erogare i livelli essenziali delle prestazioni sanitarie agendo come un’azienda imprenditoriale, cioè facendo in modo che le erogazioni avvengano in modo efficace ed efficiente, puntando ad un pareggio del bilancio