PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE

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Transcript della presentazione:

PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE DALL’ART. 1 ALL’ART.4

ART 1 : PRINCIPIO DEMOCRATICO COMMA 1 “ L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro” Il lavoro è lo strumento che serve ad attribuire dignità all’uomo facendolo diventare il principale protagonista della vita collettiva : non più uomini distinti per censo e casta, come avveniva nello Stato liberale, ma uomini lavoratori ugualmente importanti nella formazione della volontà popolare che si esprime mediante il voto. Il lavoro come simbolo della ricostruzione dell’Italia che, distrutta dalla guerra e dal totalitarismo, dal lavoro riparte per rigenerare una nuova società democratica.

ART.1 comma 2 : PRINCIPIO DEMOCRATICO COMMA 2 “ la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della costituzione” I poteri dello Stato (legislativo, esecutivo e giudiziario) che danno vita alla sovranità statale, dipendono,indirettamente, dalla volontà del popolo; infatti: Il potere legislativo viene esercitato dal Parlamento eletto dal popolo; Il potere esecutivo viene esercitato dal Governo che viene formato dal Presidente della Repubblica a sua volta eletto dal Parlamento il quale vota la fiducia al Governo per farlo funzionare; Il potere giudiziario viene esercitato dalla Magistratura che, seppur indipendente, è soggetta solo alla legge emanata dal Parlamento eletto dal popolo

ART 2, prima parte, PRINCIPIO PERSONALISTA E PLURALISTA “ La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità” La Costituzione accoglie l’idea che i diritti fondamentali ( alla vita, al nome, all’integrità fisica, all’onore) di ciascun uomo preesistono rispetto allo Stato e che, pertanto, lo Stato si impegna a rispettarli e a tutelarli. (principio personalista). La Costituzione non vede gli individui come essere isolati, ma li considera soggetti attivi in molteplici relazioni, all’interno della famiglia, della scuola, del mondo del lavoro, delle confessioni religiose ecc.; di conseguenza, lo Stato si impegna a tutelare anche quelle formazioni sociali in cui l’individuo si inserisce per esprimere al meglio la sua personalità e le sue aspirazioni (principio pluralista).

ART. 2, seconda parte, PRINCIPIO SOLIDARISTA. “ ….e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.” La Costituzione chiede ai singoli di non limitarsi a pretendere dallo Stato spazi di libertà individuale, ma di concorrere ciascuno alla realizzazione altrui e al miglioramento dell’intera collettività; esempi di solidarietà politica sono la partecipazione al voto, la fedeltà alla Repubblica, nel campo economico-sociale la Costituzione prescrive il diritto-dovere al lavoro, il dovere di pagare imposte e tasse, ma anche il dovere di essere corretti ed onesti nelle compravendite e in genere nelle relazioni commerciali.

ART.3: PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA “ Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza,di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.” ( principio di uguaglianza formale). Il significato maggiormente condiviso da dare a questa norma è che la legge, generale ed astratta, si applichi a tutti, sia ai governati che ai governanti. Ma la legge non può nemmeno trattare allo stesso modo coloro che si trovino in situazioni diverse. Perciò i trattamenti differenziati devono dipendere da motivazioni ragionevoli, altrimenti sarebbero discriminazioni vietate. “ È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico-sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese” ( principio di uguaglianza sostanziale). Con questo secondo comma, lo Stato si impegna a realizzare una effettiva eguaglianza fra i suoi cittadini, ma non rendendoli comunque tutti sempre uguali, bensì intervenendo con leggi e con spese volte a rimuovere quegli ostacoli che impediscono la parità dei punti di partenza dai quali ogni cittadino tenta di realizzare le sue aspirazioni politiche ed economiche e la sua personalità.

ART. 4 : PRINCIPIO LAVORISTA “ La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto”. Secondo la Costituzione, il lavoro serve per realizzare la propria personalità, soddisfare le proprie aspirazioni, ma serve anche per poter adempiere al proprio dovere di solidarietà (se uno non lavora, come potrebbe aiutare il prossimo, come potrebbe pagare le tasse ecc.?) Dato che l’iniziativa economica privata è libera, non si tratta di un vero e proprio diritto ad un posto di lavoro da far valere davanti ad un giudice del tribunale, ma di un generico dovere imposto al Legislatore di creare le condizioni che favoriscano l’occupazione e la tutela dei posti di lavoro. “ Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società” Si nota uno stretto collegamento con l’art.2 (principio solidaristico); il lavoro è lo strumento con il quale si migliora il benessere collettivo, quindi ciascun lavoratore è chiamato a dare il meglio di ciò che dovrebbe saper fare in base alla sua qualifica e al tipo di professionalità acquisita con lo studio e l’esperienza.