CHI HA DIRITTO ALL’ APE SOCIALE

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Transcript della presentazione:

CHI HA DIRITTO ALL’ APE SOCIALE Tutti i lavoratori dipendenti e i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata dell’INPS. Gli interessati devono aver compiuto 63 anni di età e non essere titolari di un trattamento pensionistico diretto

SOGGETTI BENEFICIARI art. 2 lavoratori che assistono da almeno sei mesi coniuge o parente di primo grado convivente con handicap grave e che hanno un’anzianità contributiva di almeno 30 anni (NB. Nel caso in cui più soggetti assistano la stessa persona con handicap grave, l’APE sociale è concessa ad un solo avente diritto) DOCUMENTAZIONE NECESSARIA: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sulla sussistenza dei requisiti al momento della domanda o al loro realizzarsi entro la fine dell’anno; certificazione attestante l’handicap in situazione di gravità della persona a cui presta assistenza.

SOGGETTI BENEFICIARI art. 2 lavoratori con invalidità civile di grado almeno pari al 74% che hanno un’anzianità contributiva di almeno 30 anni DOCUMENTAZIONE NECESSARIA: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sulla sussistenza dei requisiti al momento della domanda o al loro realizzarsi entro la fine dell’anno; verbale di invalidità civile attestante l’invalidità pari almeno al 74%.

SOGGETTI BENEFICIARI art. 2 lavoratori dipendenti in possesso di anzianità contributiva di almeno 36 anni, che, al momento della domanda di accesso all’APE, svolgono da almeno sei anni, in via continuativa, (sei anni negli ultimi sette precedenti la decorrenza dell’Ape sociale) attività lavorative difficoltose o rischiose. In questa categoria rientrano i docenti della scuola dell’infanzia (elenco attività gravose Allegato A, lettera h) DOCUMENTAZIONE NECESSARIA: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sulla sussistenza dei requisiti al momento della domanda o al loro realizzarsi entro la fine dell’anno; contratto di lavoro o busta paga; dichiarazione del datore di lavoro su specifico modulo INPS attestante i periodi di lavoro, CCL applicato, mansioni svolte, inquadramento attribuito.

Elenco attività gravose: Allegato A h) Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido Le professioni comprese in questa unità organizzano, progettano e realizzano attività didattiche finalizzate, attraverso il gioco individuale o di gruppo, a promuovere lo sviluppo fisico, psichico, cognitivo e sociale nei bambini in età prescolare. Programmano tali attività, valutano l'apprendimento degli allievi, partecipano alle decisioni sull'organizzazione scolastica, sulla didattica e sull'offerta formativa; coinvolgono i genitori nel processo di apprendimento dei figli, sostengono i bambini disabili lungo il percorso scolastico. L'ambito della scuola dell'infanzia comprende: a - servizi educativi per l'infanzia (articolati in: nido e micronido; servizi integrativi; sezioni primavera) b - scuole dell'infanzia statali e paritarie.

A QUANTO AMMONTA art. 3 L’APE SOCIALE è erogata mensilmente per 12 mensilità l’anno. L’importo è calcolato in base all’ammontare del futuro trattamento pensionistico di vecchiaia cui avrà diritto il richiedente nel limite massimo di 1.500 euro, non soggetto a rivalutazione. E’ soggetto alla tassazione prevista per il reddito da lavoratore dipendente

COME SI CHIEDE L’APE SOCIALE La procedura prevede 3 diversi passaggi: La domanda di riconoscimento dei requisiti di accesso all’Ape sociale La risposta sulla sussistenza dei requisiti La vera e propria domanda di Ape sociale Tutto il processo è gestito dall’INPS. NB. Se si ha la ragionevole certezza di essere in possesso dei requisiti la domanda di APE si presenta contestualmente alla domanda per la verifica dei requisiti per evitare di perdere mensilità

DOMANDA DI RICONOSCIMENTO REQUISITI APE SOCIALE art. 4 La domanda di riconoscimento dei requisiti va presentata alla sede dell’INPS di residenza, che rilascia ricevuta con annotazione della data ed ora di ricezione. (Attendiamo circolare INPS) TERMINI PER LA PRESENTAZIONE: ENTRO IL 15 LUGLIO 2017 per coloro che si trovano o si troveranno nelle condizioni richieste entro il 31 dicembre 2017. (L’INPS deve rispondere l’interessato entro il 15 ottobre 2017) ENTRO IL 31 MARZO 2018 per coloro che si troveranno nelle condizioni richieste entro il 31 dicembre 2018. (L’INPS deve rispondere l’interessato entro il 30 giugno 2018) NB: Le domande presentate oltre queste date ma in ogni caso entro il 30 novembre di ciascun anno saranno prese in considerazione solo se all’esito del monitoraggio residueranno le risorse finanziarie

TERMINI PER LA MATURAZIONE DEI REQUISITI NB: Le condizioni per l’accesso all’APE SOCIALE devono realizzarsi già al momento della presentazione della domanda di riconoscimento dei requisiti, fatto salvo per: il requisito anagrafico; il requisito dell’anzianità contributiva; il periodo di tre mesi di conclusione della disoccupazione; il periodo di svolgimento dell’attività in via continuativa dei sei anni queste condizioni devono, però, realizzarsi entro la fine dell’anno in corso al momento di presentazione della domanda

VERIFICA DEI REQUISITI art. 6 L’INPS verifica la sussistenza dei requisiti e comunica all’interessato : Il riconoscimento delle condizioni indicando la prima decorrenza utile se è sufficiente la copertura finanziaria rispetto al monitoraggio. Il riconoscimento delle condizioni con differimento dell’Ape in caso di insufficiente copertura finanziaria. In questa ipotesi solo dopo il monitoraggio verrà comunicata la data utile. Il rigetto della domanda se non sussistono i requisiti

LA DOMANDA DI ACCESSO ALL’APE SOCIALE art. 7 La domanda di accesso all’Ape si presenta alla sede INPS di residenza dopo aver ottenuto la risposta in ordine alla sussistenza delle condizioni. L’Ape sociale verrà corrisposta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di accesso e al raggiungimento di tutte le condizioni previste e sarà attribuita fino al raggiungimento dell’età anagrafica prevista per il trattamento pensionistico di vecchiaia