Riconoscimento delle qualifiche professionali PROFESSIONE DOCENTE
IL RICONOSCIMENTO DELLA PROFESSIONE DOCENTE SI APPLICA AI TITOLI COMUNITARI – ai sensi della direttiva comunitaria 2005/36 recepita dal D.L.vo n. 206/2007 PER I CITTADINI COMUNITARI: il riconoscimento attribuisce il diritto di accedere alla professione e di esercitarla nel rispetto delle condizioni richieste dalla normativa vigente ai cittadini italiani
COSA SI INTENDE PER TITOLO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE un titolo di formazione disciplinare e didattico pedagogica che, in base alle norme del paese ove è stato conseguito, consente l’esercizio della professione quale docente abilitato all’insegnamento (Formazione Regolamentata)
PROFESSIONE CORRISPONDENTE Il riconoscimento può essere richiesto Per gli insegnamenti per i quali l’interessato sia legalmente abilitato nel paese che ha rilasciato il titolo Può essere ottenuto a condizione che tali insegnamenti trovino corrispondenza nell’ordinamento scolastico italiano
DOMANDA DI RICONOSCIMENTO TITOLI NON COMUNITARI La domanda di riconoscimento in bollo d € 14,62 deve essere prodotta corredata dalla seguente documentazione: Permesso di soggiorno Certificato di cittadinanza o copia del passaporto Titolo di istruzione secondaria superiore Titolo relativo a ciclo di studi post secondari Titolo relativo a formazione professionale (se previsto) “Dichiarazione di valore in loco” rilasciata dalle Rappresentanze diplomatiche italiane (Ambasciata, Consolato) del Paese che ha rilasciato il titolo Certificazione relativa alle materie sulle quali verte la formazione ricevuta Certificazione relativa ad eventuale esperienza professionale Documentazione relativa alla conoscenza della lingua italiana
TRADUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE I documenti da presentare ai fini del riconoscimento devono essere accompagnati, se redatti in lingua straniera, da traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui i documenti sono stati redatti. I cittadini comunitari possono presentare traduzione con asseverazione (timbro che si ottiene presso un Ufficio giudiziario italiano).
Conferenza dei servizi Adozione del provvedimento di riconoscimento incondizionato o subordinato al superamento di misure compensative Conferenza dei servizi Istruttoria Avvio di procedimento Fasi della procedura di riconoscimento 4 mesi
Tirocinio di adattamento Prova attitudinale Subordinato al superamento di misura compensativa Tirocinio di adattamento Il riconoscimento della professione docente può essere: Incondizionato Adozione decreto di riconoscimento
Formazione altro Paese La differenza nella durata e/o nei contenuti della formazione dà luogo a misure compensative Formazione altro Paese Formazione italiana MISURE COMPENSATIVE
Esperienza professionale Formazione italiana Formazione altro Paese + esperienza professionale Le conoscenze acquisite nel corso dell’esperienza professionale attestata dal richiedente possono colmare la differenza sostanziale o di durata della formazione Esperienza professionale
Per i cittadini dell’Unione europea Prova attitudinale o Tirocinio di adattamento Differenza di durata nella formazione Differenza nei contenuti della formazione A scelta dell’interessato A scelta dell’interessato
LA PROVA ATTITUDINALE si articola in una prova scritta/pratica e orale o in una prova orale sulla base dei contenuti delle materie stabilite dall’Autorità competente a seguito della Conferenza di servizi consiste in un esame volto ad accertare le conoscenze professionali del richiedente effettuato allo scopo di valutarne l’idoneità ad esercitare la professione di docente. Le materie su cui svolgere l’esame sono scelte in relazione al confronto tra la formazione richiesta sul territorio nazionale e quella posseduta dal richiedente
IL TIROCINIO DI ADATTAMENTO consiste nell’esercizio in Italia della professione regolamentata corrispondente a quella in relazione alla quale è richiesto il riconoscimento, svolto , per un periodo non superiore a tre anni, sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato eventualmente da una formazione complementare secondo modalità stabilite dalla legge
TERMINE DI ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca adotta il decreto motivato di riconoscimento entro quattro mesi dalla presentazione completa della documentazione da parte del richiedente. Tale termine è stabilito dalla Direttiva comunitaria Il Decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.