Istituzioni di Diritto Romano IV cattedra Prof. Francesca Reduzzi

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Istituzioni di Diritto Romano IV cattedra Prof. Francesca Reduzzi (lettere D-E-F) A/A 2012/13 Prof. Francesca Reduzzi

GUARINO, Diritto privato romano, XIIa edizione, Corso di Istituzioni di diritto romano LIBRO CONSIGLIATO: GUARINO, Diritto privato romano, XIIa edizione, Napoli, Editore Jovene, 2001

Gai 1.55. Item in potestate nostra sunt liberi nostri, quos iustis nuptiis procreavimus. Quod ius proprium civium Romanorum est (fere enim nulli alii sunt homines, qui talem in filios suos habent potestatem, qualem nos habemus) ... Nec me praeterit Galatarum gentem credere in potestate parentum liberos esse.   Istituzioni di Gaio 1.55. Ugualmente sono soggetti alla nostra potestà i nostri figli, che abbiamo procreato da legittime nozze. E questo diritto è proprio dei cittadini romani (difficilmente ci sono altri uomini che abbiano un tale potere sui loro figli, quale abbiamo noi) ... Non mi sfugge che la gente Galata crede che i figli siano in potestà dei genitori.

Gai 1.156. Sunt autem agnati per virilis sexus personas cognatione iuncti, quasi a patre cognati, veluti frater eodem patre natus, fratris filius neposve ex eo, item patruus et patrui filius et nepos ex eo. At hi, qui per feminini sexus personas cognatione coniunguntur, non sunt agnati, sed alias naturali iure cognati. Sono agnati (=nati vicino) coloro che sono congiunti da parentela in linea maschile, come da un padre comune. Come il fratello nato dallo stesso padre, il figlio del fratello, o il nipote di lui, e così ancora lo zio (paterno) e il figlio dello zio e il nipote di lui. Coloro che, invece, sono uniti da parentela in linea femminile, non sono agnati, ma cognati (nati insieme), cioè diversamente legati da parentela naturale.

Qualificazioni soggettive regolari (Capacità giuridica) >appartenenza alla specie umana >esistenza >libertà >cittadinanza romana >autonomia familiare

Soggetti giuridici limitati Cause della limitazione: >libertinità >extraromanità >sesso femminile >assoggettamento quasi servile >bassezza morale >condizione sociale >confessione religiosa

Capacità di agire in diritto romano: Età pubere Sesso maschile Normalità fisica e psichica Mera capacità di agire: Filii familias Schiavi

SOGGETTI GIURIDICI IMMATERIALI (O INCORPORALI): ASSOCIAZIONI (modellate sul populus Romanus Quiritium) FONDAZIONI (patrimonii speciali autonomi)

D. 3.4.7.1 (Ulp.10 ad ed.) : Si quid universitati debetur, singulis non debetur: nec quod debet universitas singuli debent. Digesto 3.4.7.1 (Ulpiano libro X di commento all’editto): Se qualcosa è dovuto all’”universitas”, non è dovuto ai singoli: e ciò che deve l’”universitas” non devono i singoli.

OGGETTI GIURIDICI- Qualificazioni oggettive regolari: Concretezza Utilità limitatezza disponibilità privata estraneità al soggetto attivo del rapporto RES

Res mancipi et nec mancipi Gai 2.15. Sed quod diximus ea animalia, quae domari solent, mancipi esse, (…) statim ut nata sunt … ; Nerva vero et Proculus et ceteri diversae scholae auctores non aliter ea mancipi esse putant quam si domita sunt; et si propter nimiam feritatem domari non possunt, tunc videri mancipi esse incipere, cum ad eam aetatem pervenerint, in qua domari solent. Ciò che abbiamo detto, che quegli animali che sogliono essere domati sono ‘res mancipi’, (…) appena nati, (alcuni) ritengono che siano ‘mancipi’; invece Nerva e Proculo ed altri giuristi dell’altra scuola (=Proculiani) ritengono che siano ‘mancipi’ solo se sono stati domati; e se per l’eccessiva selvatichezza non possono essere domati sembreranno iniziare ad essere ‘mancipi’ quando giungeranno all’età nella quale sono soliti essere domati.

Gai 2.16. At ferae bestiae nec mancipi sunt, velut ursi, leones, item ea animalia, quae ferarum bestiarum numero sunt, velut elefanti et cameli, et ideo ad rem non pertinet, quod haec animalia etiam collo dorsove domari solent; Gaio (Istituzioni) Ma le bestie feroci non sono “mancipi”, come gli orsi, i leoni, e quegli animali che si considerano selvaggi, come gli elefanti e i cammelli, e non importa il fatto che questi animali sogliono essere domati con la briglia e la sella;

nam ne notitia quidem eorum animalium illo tempore fuit, quo constituebatur quasdam res mancipi esse, quasdam nec mancipi. infatti non si aveva proprio notizia dell’esistenza di questi animali quando si cominciò a fare la distinzione tra ‘res mancipi’ e ‘nec mancipi’.