La disciplina speciale dell’insolvenza bancaria

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La disciplina speciale dell’insolvenza bancaria Ferrara, 10 maggio 2017 Giuseppe Boccuzzi

Le misure di gestione delle crisi I sistemi di garanzia dei depositi Agenda Le misure di gestione delle crisi 2 Le ragioni del regime speciale dell’insolvenza bancaria e il nuovo quadro normativo 1 La risoluzione 3 I sistemi di garanzia dei depositi 4

Le ragioni del regime speciale dell’insolvenza bancaria e il nuovo quadro normativo 1

L’elevato leverage e la composizione del passivo. Perché una disciplina speciale della crisi dell’impresa bancaria L’elevato leverage e la composizione del passivo. La tutela dei depositanti. La funzione monetaria del passivo. Ripercussioni sulla fiducia del pubblico nella moneta bancaria. I rapporti con altri intermediari finanziari e la partecipazione al sistema dei pagamenti. Rischio di contagio. Rapporti con l’economia e le imprese. Ripercussioni dell’instabilità finanziaria sull’economia reale.

L’approccio integrato e la logica della prevenzione introdotti dalla riforma europea BRRD Fondi di risoluzione Misure preparatorie Early intervention Inclusa amministrazione straordinaria Risoluzione Liquidazione coatta amministrativa Piani di risanamento Piani di risoluzione Sistemi di garanzia dei depositi

Il nuovo quadro normativo Decreto legislativo n. 30/2016 Modifiche TUB Sistema di garanzia dei depositi DGSD Decreto legislativo n. 181/2015 Misure di intervento precoce, inclusa AS Piani di risanamento Disciplina AS Disciplina LCA Disciplina crisi gruppo bancario Decreto legislativo n. 180/2015 Piani di risoluzione Valutazione di risolvibilità Riduzione o conversione di strumenti di capitale Disciplina della risoluzione Poteri di risoluzione Fondi di risoluzione Salvaguardie e tutela giurisdizionale BRRD

La disciplina prima e dopo la riforma TUB TUB e d.lgs. 180/2015 Amministrazione straordinaria Liquidazione coatta amministrativa Disciplina della crisi del gruppo bancario Rafforzate le misure di intervento precoce, in cui è compresa l’amministrazione straordinaria Risoluzione Disciplina della crisi del gruppo bancario Riduzione o conversione degli strumenti di capitale Misure preparatorie

Le misure di gestione delle crisi 2

Le procedure di gestione delle crisi nel nuovo quadro normativo Riduzione e conversione di strumenti di capitale Risoluzione Liquidazione coatta amministrativa

I presupposti oggettivi comuni (art. 17) La banca è in dissesto o a rischio di dissesto 1 Non possono ragionevolmente prospettarsi misure alternative che permettano di superare lo stato di dissesto o rischio di dissesto in tempi adeguati (tra cui: intervento di uno o più soggetti privati o di un sistema istituzionale o un’azione di vigilanza, che può includere misure di intervento precoce o l’AS) 2 Irregolarità nell’amministrazione o violazioni di disposizioni legislative, regolamentari o statutarie che regolano l’attività della banca di gravità tale che giustificherebbero la revoca dell’autorizzazione Perdite patrimoniali di eccezionale gravità, tali da privare la banca dell’intero patrimonio o di un importo significativo di esso Attività inferiori alle passività La banca non è in grado di pagare i propri debiti alla scadenza Elementi oggettivi indicano che una o più delle condizioni precedenti si realizzeranno nel prossimo futuro E’ prevista l’erogazione di sostegno finanziario pubblico straordinario a favore della banca se

Individuazione della procedura di gestione della crisi (art. 20) Al ricorrere congiunto dei due presupposti è disposta alternativamente nei confronti della banca: La riduzione o la conversione di azioni, altre partecipazioni e strumenti di capitale messi dalla banca (burden sharing), quando ciò consente di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto La risoluzione o la liquidazione coatta amministrativa della banca se la misura di riduzione o conversione (burden sharing) non consente di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto. La risoluzione è disposta quando la Banca d’Italia ha accertato la sussistenza dell’interesse pubblico Misure applicabili anche se non sono state precedentemente adottate misure di intervento precoce o l’AS

La risoluzione 3

I principali elementi caratterizzanti la disciplina Continuità funzioni aziendali Stabilità finanziaria Prevenzione del contagio Market discipline Min. ricorso fondi pubblici Protezione dep. garantiti Tutela fondi e attività clienti Obiettivi Principi generali Presupposti oggettivi Shareholders first Burden sharing Sost. Management Par condicio creditorum No creditor worse-off Salvaguardia dep. protetti e diritti creditori Failing or likely to fail Non prevedibile che alcuna azione privata eviti il fallimento Interesse pubblico

La risoluzione: gli strumenti interventi per lasciare in vita la banca insolvente come entità giuridica autonoma Going concern Gone concern Interventi che comportano il venir meno della banca come entità giuridica e la sua ristrutturazione attraverso la cessione Sale of business Bad bank-good bank separation Bridge bank Bail-in Strumenti pubblici di stabilizzazione (supporto con capitale pubblico, acquisizione temporanea della proprietà) Art. 48 e ss. Art. 40 e ss. Art. 45 e ss. Art. 42 e ss.

La principale innovazione della BRRD: il bail-in elementi del common equity tier 1 fino all’intero ammontare; se a) non è sufficiente a ripianare le perdite, strumenti di tier 1 nella misura necessaria e fino all’intero ammontare; se a) e b) non sono sufficienti a ripianare le perdite, strumenti di tier 2 nella misura necessaria e fino all’intero ammontare; se a), b) e c) non sono sufficienti a ripianare le perdite, debiti subordinati che non siano tier 1 o tier 2 secondo la gerarchia delle ordinarie procedure di insolvenza; se non ancora sufficiente a ripianare le perdite, tutte le altre passività assoggettabili secondo la gerarchia delle ordinarie procedure di insolvenza. Le Autorità hanno il potere di svalutare o cancellare le somme esigibili di creditori non garantiti della banca in crisi e di convertirle in capitale, al fine di ricapitalizzare la banca e consentirne la ristrutturazione in uno scenario di continuità (going concern). Il bail-in è in vigore dal 1° gennaio 2016

L’ambito di applicazione del bail-in In linea di principio, tutte le passività, non esplicitamente escluse in via permanente, sono assoggettabili a bail-in Esclusioni permanenti Esclusioni facoltative Oggetto di valutazione caso per caso

Le esclusioni permanenti dal bail-in (1/2) Passività garantite, incluse le obbligazioni bancarie garantite, le passività derivanti da contratti derivati di copertura dei rischi dei crediti e dei titoli ceduti a garanzia delle obbligazioni, nel limite del valore delle attività poste a garanzia delle stesse, nonché le passività nei confronti dell’amministrazione tributaria ed enti previdenziali, se i relativi crediti sono assisiti da privilegio o altra causa legittima di prelazione Depositi protetti Qualsiasi obbligo derivante dalla detenzione dal parte dell’ente in risoluzione di disponibilità dei clienti, inclusa le disponibilità detenute nella prestazione di servizi/attività di investimento e accessori ovvero da e per conto di OICR o fondi di investimento alternativi, a condizione che questi clienti siano protetti nelle procedure concorsuali applicabili Qualsiasi obbligo sorto per effetto di un rapporto fiduciario tra l’ente in risoluzione e un terzo, in qualità di beneficiario, a condizione che quest’ultimo sia protetto nelle procedure concorsuali applicabili Art. 49

Le esclusioni permanenti dal bail-in (2/2) Passività nei confronti dei dipendenti, limitatamente alle passività riguardanti la retribuzione fissa, i benefici pensionistici o altra componente fissa della remunerazione Passività con durata originaria inferiore a 7 gg nei confronti di un sistema di pagamento o di regolamento di titoli o di una controparte centrale, nonché dei suoi gestori o partecipanti, purché le passività derivino dalla partecipazione dell’ente in risoluzione ai sistemi Passività nei confronti di fornitori di beni o servizi necessari per il normale funzionamento dell’ente in risoluzione Passività nei confronti di sistemi di garanzia dei depositanti, limitatamente ai contributi dovuti dalla banca in risoluzione per l’adesione ai sistemi Art. 49 Passività con durata originaria inferiore a 7 gg nei confronti di banche o SIM non facenti parte del gruppo della banca in risoluzione

Le esclusioni facoltative dal bail-in (1/2) Possono eccezionalmente essere escluse, del tutto o in parte dall’applicazione del bail-in passività diverse da quelle escluse in via permanente, al verificarsi di una delle seguenti condizioni: Non sarebbe possibile applicare il bail-in a tali passività in tempi ragionevoli L’esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per: i) assicurare la continuità delle funzioni essenziali e delle principali linee di operatività della banca in risoluzione, in modo da consentirgli di preservare la propria operatività o la fornitura di servizi chiave; o ii) evitare un contagio che perturberebbe gravemente il funzionamento dei mercati finanziari e delle infrastrutture di mercato con gravi ricadute negative sull’economia di uno Stato membro o dell’UE L’inclusione di tali passività nell’applicazione del bail-in determinerebbe una distruzione di valore tale che gli altri creditori sopporterebbero perdite maggiori rispetto a quelle che subirebbero in caso di esclusione di tali passività dal bail-in Art. 49

Le esclusioni facoltative dal bail-in (2/2) Le esclusioni facoltative sono disposte avendo riguardo a: Il principio secondo cui a essere incisi dalle perdite sono prima gli azionisti e successivamente i creditori, secondo il rispettivo ordine di priorità applicabile in sede concorsuale La capacità di assorbimento delle perdite della banca in risoluzione che ne risulterebbe, la necessità di mantenere risorse adeguate per il finanziamento di altre procedure di risoluzione e la natura dei titolari delle passività, ivi inclusi i titolari dei depositi Art. 49

L’eccezionalità delle esclusioni facoltative RTS on Contractual Recognition of Bail-in (RTS-2015-06) Tehcnical Advice on exclusion from the bail-in tool (Op-2015-07) EBA L’EBA identifica i «fattori generali» che possono verificarsi e le condizioni qualificabili come «circostanze eccezionali» per l’ammissibilità delle esclusioni facoltative. Condizioni di mercato Livello delle perdite della banca Circostanze della crisi Impatto sul sistema bancario nel suo complesso e conseguente rischio di contagio Superiore a quello atteso nel piano di risoluzione Esclusione di talune passività necessaria per prevenire effetti negativi sulla stabilità finanziaria

Chi copre le perdite in caso di esclusioni facoltative? ii) ove non trasferibili alle altre categorie di creditori, sul fondo di risoluzione, che effettua conferimenti al capitale della banca in misura almeno sufficienti a portare a zero il patrimonio netto o a ripristinare il coefficiente di capitale primario di classe 1 Le perdite che le passività escluse avrebbero dovute assorbire sono trasferite, alternativamente o congiuntamente: i) sui titolari delle altre passività soggette a bail-in mediante la loro riduzione o conversione in capitale, fatto salvo il no-credior-worse-off; Le perdite non completamente assorbite dai creditori, una volta che essi hanno contribuito per almeno l’8% del totale delle passività della banca, possono essere coperte dal fondo di risoluzione, fino al 5% delle passività totali.

Ci sono problemi nel meccanismo delle esclusioni facoltative? È prevista la notifica preventiva dell’esclusione facoltativa alla Commissione europea che, ove sia richiesto il contributo del fondo di risoluzione, può vietare o chiedere di modificare l’esclusione proposta (assenza dei requisiti, per preservare l’integrità del mercato interno senza pregiudicare l’applicazione delle regole sugli aiuti di Stato). Effetti sulla stabilità finanziaria Notifica alla Commissione europea Cosa succede se: L’esclusione facoltativa viene reputata necessaria dall’autorità di risoluzione per evitare effetti avversi sulla stabilità finanziaria La Commissione vieta o chiede di modificare l’esclusione Il bail-in può essere veicolo di instabilità finanziaria?

L’esperienza italiana di burden sharing Le quattro banche in a.s. poste in risoluzione a novembre 2015

Lo schema di risoluzione adottato dall’Autorità Veicolo di gestione deteriorati Fondo di risoluzione nazionale Banca ponte 1 Banca 1 Banca 2 Banca ponte 2 Banca 3 Banca 4 Banca ponte 3 Banca ponte 4 Capitale Res. 1

Quali problemi sono emersi? L’applicazione del burden sharing ha comportato l’azzeramento di strumenti finanziari subordinati detenuti per la maggior parte da clientela retail Impatto sulla fiducia e sulla stabilità del sistema bancario La risoluzione ha posto un onere rilevante sul sistema bancario attraverso il fondo di risoluzione (€ 2,350 mld cash e € 1,250 mld quale prestito da un pool di banche; ulteriori versamenti successivi) È stato introdotto il Fondo di solidarietà, affidandone la gestione e l’alimentazione al FITD, con ulteriori oneri sul sistema bancario

L'ampliamento dell'operatività del FITD L'ampliamento dell'operatività del FITD. La gestione del Fondo di solidarietà. Risoluzione delle 4 Banche a novembre 2015 BURDEN SHARING Azzeramento delle obbligazioni subordinate Fondo di Solidarietà Legge di Stabilità 2016 Decreto legge 59/2016 e legge 119/2016 di conversione Legge 17/2017 Rimborso degli investitori subordinati

I sistemi di garanzia dei depositi 4

Gli interventi del FITD dal 1987 a oggi 1987-2015 11 interventi 2 6 3 n. di interventi Rimborso dei depositanti Trasferimento di attività e passività Interventi di sostegno In caso di liquidazione coatta amministrativa di una banca (Statuto, Art. 30) di una banca, in alternativa al rimborso (Statuto, Art. 31) In caso di amministrazione straordinaria di una banca (garanzie, finanziamenti, partecipazioni, altro) (Statuto, Art. 32) Minor onere Prospettive di risanamento

Gli interventi dei sistemi di garanzia nel nuovo quadro normativo Art. 96-bis, comma 1-bis Rimborso dei depositanti in lca Finanziamento della risoluzione Interventi alternativi per superare lo stato di dissesto o rischio di dissesto Trasferimenti di attività e passività in lca Obbligatori Volontari Funzione fondamentale dei sistemi di garanzia dei depositi

Il nuovo mandato è realmente attuabile? Cosa cambia per il FITD? Vincoli e limitazioni derivanti all’utilizzo di forme di intervento diverse dal rimborso dei depositanti e dal finanziamento della risoluzione dalle regole sugli aiuti di Stato applicate ai DGS Come nel caso delle quattro banche in amministrazione straordinaria

L’approccio della Commissione europea i) le contribuzioni erogate dalle banche aderenti al FITD hanno natura obbligatoria e, pertanto, costituiscono risorse statali (mandato pubblico) ii) gli aiuti di Stato richiedono l’applicazione della procedura di risoluzione disciplinata dalla BRRD iii) al di fuori della risoluzione, le misure di sostegno dovrebbero provenire dal settore privato, identificato secondo le regole degli aiuti di Stato.   Interventi effettuati su base volontaria e con fondi privati, mediante uno Schema costituito dal FITD anche al suo interno, non solleverebbero obiezioni sotto il profilo degli aiuti di Stato Schema volontario di intervento del FITD

Lo Schema volontario di intervento: le forme di intervento (1/2) Interventi di sostegno a favore di banche aderenti nei cui confronti siano state adottate misure di intervento precoce o sia stato dichiarato lo stato di dissesto o di rischio di dissesto dalla Banca d’Italia. Erogazione finanziamenti, rilascio garanzie, assunzione di partecipazioni, altre forme tecniche Interventi in operazioni di cessione di attività e passività nell’ambito di procedure di liquidazione coatta amministrativa. Concrete prospettive di risanamento della banca, sulla base di piani di ristrutturazione efficaci e credibili e a condizione che, ricorrendone le condizioni previste dalla normativa, siano state preventivamente adottate dalla Banca d’Italia misure di riduzione/conversione degli strumenti di capitale in CET1.

Lo Schema volontario di intervento: le forme di intervento (2/2) A seguito della pronuncia della Commissione europea sull’intervento di sostegno attuato nel 2014 dal FITD a favore di Banca Tercas, che è stato dichiarato aiuto di Stato incompatibile e ne è stato ordinato il recupero, lo Schema volontario ha erogato l’importo di 265 milioni di euro, per la copertura del deficit patrimoniale di Banca Tercas. La BPB è intervenuta per ricapitalizzare la banca. Banca Tercas Altre forme tecniche Caricesena Assunzione di partecipazioni Acquisizione della partecipazione di controllo da parte dello Schema volontario e nomina del nuovo management

Chi paga il costo della crisi? La principale innovazione della BRRD Bail-in Settore privato Azionisti e creditori della banca Fondo di risoluzione Requisito MREL Sistemi di garanzia dei depositi Fino a che punto il settore privato può farsi carico del costo delle crisi? Necessità di un backstop pubblico? Esigenza di contemperare il contenimento del moral hazard con la stabilità finanziaria