Appunti per ostetriche e non solo

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Appunti per ostetriche e non solo Collegio delle Ostetriche della provincia di Mantova Appunti per ostetriche e non solo Green Park Mantova, Strada Circonvallazione Sud 21/B Mantova 25 marzo – 8/22 aprile – 6/20 maggio 2017

Collegio delle Ostetriche della provincia di Mantova La prescrizione dei contraccettivi nella minorenne: una corsa ad ostacoli Green Park Mantova, Strada Circonvallazione Sud 21/B Mantova 25 marzo – 8/22 aprile – 6/20 maggio 2017 Dott.ssa Daniela Rastelli, medico legale

Collegio delle Ostetriche della provincia di Mantova Problematiche da affrontare: 1) la liceità della prescrizione stessa, in assenza o all’insaputa dei genitori; 2) l’esistenza di un’età minima per la contraccezione

Collegio delle Ostetriche della provincia di Mantova Condizione necessaria per ritenere lecita una qualsiasi prestazione sanitaria è l’esistenza del consenso da parte del paziente: questo presuppone per la stesso la capacità di autodeterminarsi, di comprendere la portata delle proprie azioni, di discernere le conseguenze per la propria salute delle scelte compiute. Tali capacità si ritengono normalmente acquisite al compimento della maggiore età quando, secondo il Codice Civile, si acquisisce la Capacità di Agire, ovvero l’attitudine ad esercitare diritti ed adempiere agli obblighi compiendo manifestazioni di volontà produttive di effetti giudici, il cui presupposto è l’esistenza della capacità di intendere e volere.

Collegio delle Ostetriche della provincia di Mantova Vi sono numerosi riferimenti legislativi che anticipano ad un’età inferiore ai 18 anni la possibilità di compiere lecitamente atti anche rilevanti per il proprio status giuridico. I riferimenti normativi si desumono a) dall’art. 2 della legge 194/78 b) legge sulla Violenza Sessuale (legge 15 febbraio 1996, n. 66)

Collegio delle Ostetriche della provincia di Mantova Conclusioni: s E’ da ritenersi orami accertata la possibilità di somministrare farmaci contraccettivi ai minori, anche in assenza del coinvolgimento di legali rappresentati, non essendo stato fissato per legge nessuna età minima, è ovvio che tanto minore è l’età della paziente che richiede la contraccezione, soprattutto se inferiore ai limite dei 13 anni, tanto maggiore dovrà essere l’attenzione da parte degli operatori sanitari cui si rivolge.

Collegio delle Ostetriche della provincia di Mantova L’art. 6 della legge 194/78 L'interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, può essere praticata: a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna; b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.

Collegio delle Ostetriche della provincia di Mantova L’interruzione volontaria della gravidanza è finalizzata solo ad evitare un pericolo per la salute della gestante, serio (entro i primi 90 giorni di gravidanza) e grave successivamente ed in conseguenza si ritiene le eventuali malformazioni o anomalie del feto rilevano solo nei termini in cui possano cagionare il danno alla salute della gestante e non in sé considerate, con riferimento al nascituro.

Collegio delle Ostetriche della provincia di Mantova Le malformazioni fetali non fanno sorgere un diritto all’aborto, ma sono rilevanti “solo per concretizzare il pericolo alla salute e alla vita della gestante e permettere alla stessa di avvalersi della esimente costituita dalla necessità di interruzione della gravidanza”; chiarissima, poi, la conseguenza: “l’aborto non è l’esercizio di un diritto della gestante, ma un mezzo concesso a lei (e solo a lei) per tutelare la sua salute o la sua vita, sopprimendo un altro bene giuridico protetto (il diritto a nascere del concepito)”.

Collegio delle Ostetriche della provincia di Mantova Per procedere alla interruzione della gravidanza dopo il novantesimo giorno non basta che siano presenti anomalie o malformazioni del nascituro, ma occorre che tale presenza cagioni processi patologici in atto che comportino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della madre.

Collegio delle Ostetriche della provincia di Mantova E’ necessario che nel caso concreto ricorra una “ulteriore condizione prevista dall’art. 7, comma 3 stessa legge”, e cioè “che non sussista possibilità di vita autonoma del feto”.

Art. 7: Quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto, l’interruzione della gravidanza può essere praticata solo nel caso di cui alla lettera a) dell’art. 6 e il medico che esegue l’intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto.