Istituzioni di Diritto Pubblico Prof. F. S. Marini

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Transcript della presentazione:

Istituzioni di Diritto Pubblico Prof. F. S. Marini

Presidente della Repubblica Art. 87 Cost.  il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato. Per la dottrina, il Capo dello Stato è: titolare di tutti i poteri non attribuiti agli altri organi statali (MEYER) L’organo in grado di mettere in moto lo Stato e la cui inattività determinerebbe una paralisi (JELLINEK) L’organo supremo in posizione, in guida e in comando (ESPOSITO) in posizione: preminenza dell’organo in onori e dignità (si pensi alle regole sul Cerimoniale o al reato di offesa all’onore e al prestigio del PdR, art. 278 c.p.) in guida: strumenti volti a valorizzare l’attitudine del soggetto ad esercitare una forza persuasiva sui cittadini in comando: poteri di imposizione e coercizione del PdR Istituzioni di Diritto Pubblico - Prof. F. S. Marini

Presidente della Repubblica Per SCHMITT: Il Capo dello Stato parlamentare sarebbe un soggetto regnante ma non governante e dovrebbe rappresentare un potere neutro, imparziale e super partes. Per ESPOSITO differenza rispetto agli altri organi=“personalizzazione” - il PdR è un organo monocratico Per CALAMANDREI funzione di garante o custode della Costituzione - viva vox. Per BARILE e CUOMO - controlla l’attuazione dell’indirizzo politico (o del merito) costituzionale Istituzioni di Diritto Pubblico - Prof. F. S. Marini

Presidente della Repubblica ELEZIONE e DURATA Il Presidente è eletto indirettamente dal popolo, dal Parlamento in seduta comune in composizione allargata ai delegati regionali (3 per ogni Regione, salva la Valle d’Aosta che ne indica 1). Per sganciare il PdR dalla maggioranza parlamentare contingente: Elezione a scrutinio segreto Maggioranza dei 2/3 nelle prime 3 votazioni e quella assoluta nelle votazioni successive (art. 83 Cost.) Mandato di 7 anni (art.85, I co., Cost) Istituzioni di Diritto Pubblico - Prof. F. S. Marini

Presidente della Repubblica REQUISITI DI ELEGGIBILITA’ Sono fissati nell’art. 84 Cost. e sono: Cittadinanza italiana Compimento del 50esimo anno di età Godimento dei diritti civili (capacità di agire) e politici (in particolare, l’elettorato attivo) Rielezione e art. 88 (semestre bianco) Istituzioni di Diritto Pubblico - Prof. F. S. Marini

Presidente della Repubblica La cessazione dalla carica presidenziale avviene per: Conclusione del mandato Morte Impedimento permanente Dimissioni Decadenza per effetto della perdita di uno dei requisiti di eleggibilità Destituzione disposta per effetto alla sentenza di condanna pronunciata dalla Corte Costituzionale per i reati presidenziali. Istituzioni di Diritto Pubblico - Prof. F. S. Marini

Presidente della Repubblica La continuità dell’organo è assicurata da tre istituti: Elezione pre-scadenza: l’art. 85 Cost. prevede che 30 giorni prima della fine del settennato Prorogatio: opera esclusivamente se le Camere sono sciolte o mancano meno di 3 mesi alla fine della legislatura. Rimane controversa l’applicabilità dell’istituto nel caso di mancata tempestiva elezione del nuovo Presidente. Supplenza: l’art. 86 Cost. prevede che le funzioni del PdR, nel caso in cui egli non possa adempierle (impedimento temporaneo o permanente), sono esercitate dal Presidente del Senato. Istituzioni di Diritto Pubblico - Prof. F. S. Marini

Presidente della Repubblica L’art. 89 cost. dispone che “nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità” La controfirma = sottoscrizione posta a suggello del contenuto di un atto, con la funzione di attestare la partecipazione del soggetto controfirmante alla sua formazione. Istituzioni di Diritto Pubblico - Prof. F. S. Marini

Presidente della Repubblica ATTI ESENTI DA CONTROFIRMA Atti privati (acquisto di un’autovettura personale) Omissioni (diversi dagli atti espressi di diniego) Esternazioni (atti orali) Atti compiuti quale Presidente di un organo collegiale (CSM e CSD). Ad eccezione dei provvedimenti disciplinari Giuramento i regolamenti interni le dimissioni i conflitti di attribuzione sollevati dal PdR Istituzioni di Diritto Pubblico - Prof. F. S. Marini

Presidente della Repubblica Storicamente: attesta volontà e assunzione di responsabilità altrui Ora iniziativa ministeriale e responsabilità del PdR Istituzioni di Diritto Pubblico - Prof. F. S. Marini

Presidente della Repubblica (Per parte della dottrina) atto presidenziale = atto complesso (derivante dalla fusione di due atti distinti di due organi) e a complessità per lo più diseguale (nel senso che la volontà manifestata da uno dei due prevale su quella espressa nell’altro). Il potere sostanziale nella determinazione del contenuto dell’atto spetterebbe alternativamente o cumulativamente al Presidente della Repubblica o al Ministro controfirmante a seconda del tipo di atto. Istituzioni di Diritto Pubblico - Prof. F. S. Marini

Presidente della Repubblica Classificazione: Gli atti sostanzialmente ministeriali: in tali atti, il Presidente della Repubblica si limiterebbe a una funzione di controllo prevalentemente di legittimità, mentre il contenuto sarebbe determinato dal controfirmante. Es. l’emanazione dei decreti legge, dei decreti legislativi, dei regolamenti governativi . Gli atti dovuti: non vi sarebbe alcuna discrezionalità nell’esercizio del potere, costituiscono un’eccezione all’art. 89 Cost., perché non vi è una vera e propria proposta. Es. promulgazione delle leggi riapprovate dalle Camere dopo il rinvio. Istituzioni di Diritto Pubblico - Prof. F. S. Marini

Presidente della Repubblica c) Gli atti sostanzialmente presidenziali: autonoma decisione del PdR, rispetto alla quale il Ministero sarebbe spettatore o al più controllore. Es. l’autorizzazione a presentare alle Camere i disegni di legge del Governo, la ratifica dei trattati internazionali, il messaggio scritto alle Camere, gli atti di nomina di 5 giudici costituzionali e di 5 senatori a vita. d) Gli atti paritari: sono quelli nei quali le due volontà si equivarrebbero, tanto che in mancanza dell’accordo l’atto non potrebbe essere adottato. (es. nomina del Presidente del Consiglio e scioglimento delle Camere) Istituzioni di Diritto Pubblico - Prof. F. S. Marini

Presidente della Repubblica atto del Presidente ha carattere monocratico e si fonda su una proposta non vincolante e in ipotesi difforme del Ministro. La controfirma assumerebbe la funzione di certificare l’avvenuta collaborazione del Ministro, sicché la sua mancanza costituirebbe un mero vizio formale. Sotto il profilo lessicale, l’art. 89 Cost. si riferisce al Ministro “proponente” e la proposta di regola costituisce un atto interno al procedimento e quindi non vincolante. Sotto il profilo logico, l’eventuale diniego del Ministro finirebbe per imporsi alla volontà del PdR e creerebbe il paradosso che un atto imputato formalmente al Capo dello Stato sia deciso dalla scelta del Ministro. Istituzioni di Diritto Pubblico - Prof. F. S. Marini

Presidente della Repubblica RESPONSABILITA’ PDR Sì per atti fuori dall’esercizio delle funzioni Sì per atti funzionali solo - alto tradimento comportamento doloso, in collusione con potenze straniere e volto alla compromissione di interessi vitali della Nazione - attentato alla Costituzione identificherebbe una dolosa violazione di norme costituzionali, tali da mettere a rischio caratteri essenziali dell’ordinamento costituzionale o da sovvertirlo radicalmente. Il giudizio sui reati presidenziali è disciplinato dalle l. cost. 11 marzo 1953 n. 1, l. cost. 16 gennaio 1989 n.1, l. 5 giugno 1989, n.219, e dal regolamento parlamentare sui procedimenti di accusa. Istituzioni di Diritto Pubblico - Prof. F. S. Marini

Presidente della Repubblica messo in stato d’accusa dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta. a scrutinio segreto. Relazione del Comitato per i procedimenti di accusa Sulle accuse contro il Presidente, decide poi la Corte Costituzionale in composizione integrata. In siffatta eventualità, la Corte ha anche il potere di disporre, in via provvisoria e cautelare, la sospensione della carica Istituzioni di Diritto Pubblico - Prof. F. S. Marini