Progetto di Alternanza Scuola / Lavoro FACCIAMO IMPRESA Progetto di Alternanza Scuola / Lavoro I.I.S.S. Merloni Meliani Fabriano ITCG Camerino e Matelica
L’impresa può essere esercitata da: Una sola Persona Più Persone La forma tipica di esercizio dell’impresa in forma collettiva è quella SOCIETARIA Impresa Individuale
conferiscono beni o servizi Nel nostro ordinamento la SOCIETA’ è “il contratto con cui due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di divederne gli utili” art. 2247 c.c.
L’esercizio dell’impresa in forma societaria presenta i seguenti Vantaggi: Condividere con gli altri soci il rischio societario Maggiori possibilità di reperimento di capitale e risorse finanziarie Possibilità di organizzare imprese di più ampie dimensioni Svantaggi: Può essere richiesto un importo minimo per iniziare Minore flessibilità e conseguente minore rapidità di decisione Maggiori costi di tipo amministrativo e contabile ESEMPIO ESEMPIO
Un esempio di vantaggi Ferrari S.p.A. ha un capitale sociale di € 20.260.000 con migliaia di azionisti. La realizzazione di determinati prodotti richiede grande investimenti di capitale. Exor S.p.A. € 4.639.540 Piero Ferrari € 2.026.000 Flottante € 13.472.900
Un esempio di vantaggio rispetto alla ditta individuale Il pignoramento dei beni è uno svantaggio in caso di andamento negativo dell’azienda individuale. Per recuperare il debito, i creditori possono soddisfarsi su tutti i beni del debitore, anche quelli che non fanno parte dell’azienda. Può essere oggetto di pignoramento anche la propria abitazione. Non possono essere pignorati: – gli oggetti sacri – l’anello nuziale – i vestiti, la biancheria – i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina. Sono esclusi, ovviamente, i mobili (tranne i letti) di rilevante valore economico.
Un esempio di svantaggio Per adottare una decisione occorre il consenso della maggioranza dei soci. Occorrono tempi più lunghi per prendere le decisioni.
CHI PUO’ ESSERE SOCIO ? chiunque sia cittadino italiano, comunitario o extracomunitario se in possesso di regolare permesso di soggiorno e per il quale è verificata la condizione di reciprocità. che abbia la capacità di agire Possono partecipare a società anche i minori, gli inabilitati e gli interdetti (che sono incapaci di agire) attraverso una serie di autorizzazioni specifiche
Tipi di società Di Persone Di capitali
E la responsabilità ’ dei soci e’ illimitata e solidale Caratteristiche delle Società di Persone: Le società di persone si caratterizzano per il fatto di non avere la personalità giuridica. Da ciò discende che il patrimonio dei soci non è completamente distinto da quello della società E la responsabilità ’ dei soci e’ illimitata e solidale Ogni socio può essere chiamato a pagare con il patrimonio personale Un solo socio può rispondere per il debito degli altri
IL RISCHIO DI IMPRESA è LIMITATO AL CONFERIMENTO Caratteristiche delle Società di Capitali: Le società di capitali hanno la personalità giuridica. La personalita’ giuridica si acquista con l’iscrizione dell’atto costitutivo nel registro delle imprese Da quel momento solo la societa’ risponde dei debiti sociali con il proprio patrimonio IL RISCHIO DI IMPRESA è LIMITATO AL CONFERIMENTO
Ricapitolando… La scelta della società di capitali presenta i seguenti: Vantaggi La responsabilita’ e’ limitata al valore del capitale conferito Nell’ipotesi di insolvenza fallisce solo la societa’ e non i soci Svantaggi: Le spese di costituzione/di gestione e organizzazione sono piu’ elevate Vi e’ l’obbligo di redazione e deposito del bilancio presso la camera di commercio La struttura risulta molto complessa.
Tipi di società Di Persone Di capitali Società Semplice: S.S. Società in Nome Collettivo: S.N.C. Società in Accomandita Semplice: S.A.S. Società Per Azioni: S.P.A. Società In Accomandita per Azioni: S.A.P.A. Società a Responsabilità Limitata: S.R.L. Società a Responsabilità Limitata Semplificata: S.R.L.S. Società Cooperativa
Caratteristiche comuni delle Società di Capitali: Hanno personalità giuridica e agiscono sotto una “denominazione sociale” che, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione della relativa forma giuridica (S.r.l., S.p.a., ecc.). Vi è una prevalenza dell’elemento economico (conferimento) su quello personale (socio) Di norma è più facile cedere le proprie quote o azioni rispetto a quelle detenute nelle società di persone; L’amministrazione può spettare anche ai non soci.
La scelta del tipo nelle società di capitali La scelta del tipo nelle società di capitali. La Società a Responsabilità Limitata IL CAPITALE SOCIALE PUO’ ESSERE COSTITUITO CONFERENDO DENARO, BENI IN NATURA, CREDITI O L’OBBLIGO DI UNA PRESTAZIONE LAVORATIVA IL CAPITALE SOCIALE E’ SUDDIVISO IN QUOTE IL CAPITALE SOCIALE DEVE ESSERE ALMENO DI 10.000 € E AL MOMENTO DELLA COSTITUZIONE DEVE ESSERE DEPOSITATO ALMENO IL 25% IN DENARO SU UN CONTO CORRENTE VICOLATO ALLA SOCIETA’ E’ COSTITUITA CON ATTO PUBBLICO ASSEMBLEA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COLLEGIO SINDACALE/REVISORE UNICO E’ INDICATA QUANDO L’ATTIVITA’ E’ DI ENTITA’ ECONOMICA LIMITATA COME POTREBBE ESSERE UNA START UP AL SUO INZIO IL NUMERO DEI SOCI E’ ESIGUO LA RESPONSABILITA’ E’ LIMITATA AL CAPITALE CONFERITO TRATTANDOSI DI SOCIETA’ DI CAPITALI
La scelta del tipo nelle società di capitali La scelta del tipo nelle società di capitali. La Società a Responsabilità Limitata Semplificata. d Disciplinata dalla L. 27/2012 E’ INDICATA PER GIOVANI IMPRENDITORI NEL CASO DI ATTIVITA’ CHE NON ABBIANO NECESSITA’ DI UN CAPITALE SUPERIORE A 10.000€ CAPITALE MINIMO DI 1€ MA NON SUPERIORE A 10.000 € e interamente versato all’atto della costituzione L’ATTO COSTITUTIVO E L‘ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE SONO ESENTI DA BOLLO E DIRITTI DI SEGRETERIA NON SI PAGA L’ONORARIO NOTARILE PER LA STIPULA DELL’ATTO
La scelta del tipo nelle società di capitali. La Società Cooperativa POSSIBILITA’ DI USUFRUIRE DI BENI E SERVIZI A CONDIZIONI PARTICOLARI Sono società a capitale variabile perché il numero dei soci può cambiare (principio della porta aperta) Hanno scopo mutualistico se svolgono prevalentemente la loro attività a favore degli stessi soci (cooperative di consumo, di servizi, di lavoro) Sono iscritte in un apposito albo IL PROCESSO DECISIONALE E’ ALQUANTO COMPLESSO Sono indicate quando si vuole gestire un bisogno specifico comune a tutti i soci
La scelta del tipo nelle società di capitali La scelta del tipo nelle società di capitali. La Società in Accomandita per Azioni E’ UN TIPO DI SOCIETA’ POCO DIFFUSO PERCHE’ PRESENTA UNA GESTIONE COMPLESSA E COSTOSA E’ STATA USATA COME CASSAFORTE DI FAMIGLIA (celebre la «Giovanni Agnelli» Sapa). Gli accomandatari, infatti, sono di diritto amministratori e le norme sulla nomina dei nuovi amministratori nel corso della vita della società attribuiscono un diritto di veto sulla scelta dei nuovi a quelli già in carica, rendendo così il gruppo di comando sicuro da tentativi di scalata della società attuati mediante rastrellamento delle azioni sul mercato. SONO PRESENTI DUE TIPI DI SOCI: I SOCI ACCOMNDATARI CHE HANNO IL POTERE DI AMMINISTRARE MA SI ASSMONO LA RESPONSABILITA’ SOLIDALE E ILLIMITATA PER LE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE I SOCI ACCOMNDANTI CHE RISCHIANO SOLO LA QUOTA CONFERITA MA NON HANNO ALCUN POTERE DI AMMINISTRAZIONE
La scelta del tipo nelle società di capitali. La Società per Azioni. IL CAPITALE SOCIALE PUO’ ESSERE COSTITUITO CONFERENDO DENARO, BENI IN NATUTA, CREDITI IL CAPITALE SOCIALE E’ SUDDIVISO IN AZIONI IL CAPITALE SOCIALE DEVE ESSERE ALMENO DI 50.000 € E AL MOMENTO DELLA COSTITUZIONE DEVE ESSERE DEPOSITATO ALMENO IL 25% IN DENARO SU UN CONTO CORRENTE VICOLATO ALLA SOCIETA’ OGNI SOCIO HA DIRITTO A TANTE AZIONI CORRISPONDENTI AL VALORE DEL CAPITALE VERSATO L’UTILE E’ DISTRIBUTO IN BASE ALLE AZIONI POSSEDUTE I SOCI RISCHIANO SOLO IL CAPITALE CONFERITO E’ COSTITUITA CON ATTO PUBBLICO
Come può costituirsi una società ? Con scrittura privata autenticata Con atto Pubblico Il NOTAIO redige l’atto che viene firmato da tutti i soci e lo iscrive nel REGISTRO DELLE IMPRESE Effettuata la REGISTRAZIONE la società è’ IMMEDIATAMENTE OPERATIVA [eliminare e al più trattarlo dopo la scelta della SPA]
Più nello specifico… le formalità necessarie alla Creazione di una SPA Redazione atto costitutivo da parte di un notaio che viene firmato da tutti i soci. Entro 20 giorni il notaio deposita l’atto presso il registro delle imprese allegando (ex. art. 2330): Documenti comprovanti la completa sottoscrizione del capitale Documenti comprovanti il rispetto delle disposizioni sui conferimenti Eventuali autorizzazioni per la specifica attività Si tratta della c.d. ISCRIZIONE Da questo momento la società acquista la personalità giuridica Probabilmente da eliminare
Disciplina dei conferimenti Premessa la definizione di società, ricordiamo il conferimento indica quanto il socio apporta alla società e determina anche la sua quota di diritto agli utili e perdite. Alla sottoscrizione dell’atto costitutivo deve essere versato: Il 25% dei conferimenti in denaro Il 100% del capitale se la spa è costituita per atto unilaterale
I principali adempimenti fiscali, previdenziali e amministrativi necessari sono i seguenti: Iscrizione nel Registro delle imprese e in presenza di particolari requisiti all’Albo delle Imprese Artigiane (AIA) Apertura della partita iva tenere una regolare contabilità ottenimento di eventuali licenze o autorizzazioni amministrative, sanitarie, iscrizioni presso albi, registri o elenchi in caso di esercizio di particolari attività, ecc; iscrizione all’INPS e, a seconda dell’attività esercitata, all’INAIL Mettere dopo
Le SPA possono essere strutturate secondo tre modelli organizzativi: MODELLO TRADIZIONALE ASSEMBLEA CONSIGLIO DI AMM.NE COLLEGIO SINDACALE MODELLO DUALISTICO ASSEMBLEA CONSIGLIO DI GESTIONE CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA SOCIETA’ DI REVISIONE ESTERNA MODELLO MONISTCO ASSEMBLEA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O AMMINISTRATORE UNICO COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE COSTITUITO ALL’INTERNO DEL CONS.AMM. SOCIETA’ DI REVISIONE
Struttura della SPA modello tradizionale. Consiglio di Amministrazione Organi della Società degli azionisti Assemblea Consiglio di Amministrazione Collegio sindacale
L’Assemblea dei Soci si riunisce in due modalità: Ordinaria ASSEMBLEA ORDINARIA per deliberare in ordine (art. 2363): Approvazione bilancio Nomina, compenso, responsabilità amministratori e sindaci Altre competenze attribuite da legge o statuto Si riunisce almeno una volta l’anno o quando lo richiedano almeno i soci titolari di almeno decimo del capitale (un ventesimo in caso di società che faccia ricorso al capitale di rischio) L’assemblea è validamente costituita se è presente almeno la metà del capitale sociale (salvo deroghe) Le delibere vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti (salvo deroghe)
L’Assemblea dei Soci che si riunisce in due modalità: Straordinaria L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA delibera su: Modifiche dello statuto Nomina e sostituzione liquidatori - Altre funzioni attribuite dallo statuto L’assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.
Consiglio di amministrazione La GESTIONE DELL’IMPRESA spetta esclusivamente agli amministratori (art. 2380bis). Possono essere amministratori anche i non soci. Se l’amministrazione è affidata a più persone queste costituiscono il consiglio di amministrazione.
Collegio Sindacale È composto da 3/5 membri, soci o non soci + 2 membri supplenti. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra revisori legali iscritti in apposito registro. I restanti membri devono essere scelti tra iscritti a specifici albi o docenti universitari. (2397) Doveri: (2403) vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto amministrativo e contabile adottato e della revisione dei conti.