PIANO NAZIONALE FORMAZIONE PERSONALE ATA

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PIANO NAZIONALE FORMAZIONE PERSONALE ATA LA VALUTAZIONE DEI SERVIZI AI FINI GIURIDICI ED ECONOMICI E I NUOVI STRUMENTI OPERATIVI PARTE II ITIS MARCONI JESI Relatore Antonino Foti antoninofoti@hotmail.com

I CASI PARTICOLARI I DOCENTI DI RELIGIONE LA TEMPORIZZAZIONE I PASSAGGI DA ALTRA AMMINISTRAZIONE

RICOSTRUZIONE DI CARRIERA PER DOCENTI DI RELIGIONE La cosiddetta “ricostruzione di carriera” per il personale che insegna la religione cattolica, viene introdotta dall’art. 53 della Legge n° 312 dell’11/7/1980 e può essere considerata una procedura “atipica” . “Ai docenti di religione dopo quattro anni di insegnamento si applica una progressione economica di carriera con classi di stipendio corrispondenti all'ottanta per cento di quelle attribuite ai docenti laureati di ruolo, con l'obbligatorietà di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento cattedra.”

RICOSTRUZIONE DI CARRIERA PER DOCENTI DI RELIGIONE L’art. 2 comma 8 e seguenti del D.P.R. 209/87 ha previsto che “il personale docente di cui all'ultimo comma dell'art. 53 (docente di religione n.d.r.) della legge 11/7/1980, n. 312, che si trovi nelle condizioni previste dal comma stesso, ha titolo ad un trattamento economico corrispondente, a seconda del tipo di scuola in cui presta servizio, a quello spettante ai docenti laureati della scuola secondaria superiore ovvero ai docenti della scuola materna o elementare.”

RICOSTRUZIONE DI CARRIERA PER DOCENTI DI RELIGIONE L’art. 3 comma 7 del D.P.R. 399 ha ulteriormente ampliato la possibilità per questo personale di fruire di un riconoscimento ai fini economici della anzianità maturata. “Nei confronti del personale che maturi i requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 53 della legge 11 luglio 1980 n. 312, successivamente al 30 giugno 1980, i periodi computati ai sensi della normativa concernente l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio sono utili, nei limiti previsti per il personale docente di ruolo, per l'inquadramento economico di cui all'articolo 4. Le predette disposizioni si applicano anche al personale con orario settimanale di attività educativa o di insegnamento non inferiore a dodici ore nelle scuole materne ed elementari, nonché, qualora sia stato imposto da ragioni strutturali, nelle scuole secondarie. Il relativo trattamento economico è corrisposto in misura proporzionale all'orario settimanale di attività educativa o di insegnamento rispetto a quello previsto per la costituzione del posto orario.”

RICOSTRUZIONE DI CARRIERA PER DOCENTI DI RELIGIONE La definizione delle “ragioni strutturali” viene chiarita con la C.M. 206 del 26 luglio 1990: “Si ha quindi, nella scuola secondaria, ricorrenza delle ragioni strutturali qualora, dopo aver proceduto alla costituzione di posti comportanti un orario settimanale di insegnamento pari a 18, le ore residue non consentono - anche tra più scuole o istituti, secondo i criteri della formazione delle cattedre-orario - che la costituzione di posti di insegnamento per un numero di ore inferiore alle 18 settimanali, purché entro il limite minimo delle 12 ore.

RICOSTRUZIONE DI CARRIERA PER DOCENTI DI RELIGIONE RICAPITOLIAMO I successivi CCNL hanno confermato le disposizioni dei DD.PP.RR. 209 e 399 ed infine la C.M. 2 del 3 gennaio 2001 ha riassunto ed esemplificato le varie casistiche ricorrenti

RICOSTRUZIONE DI CARRIERA PER DOCENTI DI RELIGIONE Hanno diritto alla ricostruzione di carriera: Coloro che prestano servizio per un quadriennio (anche senza orario di cattedra ma con l’obbligo di accettazione dell’orario di cattedra) Nella scuola secondaria, coloro che, oltre all’ipotesi precedente, prestano servizio per almeno 12 ore (purchè così costituite per ragioni strutturali) sempre per almeno un quadriennio; (D.P.R. 209/88)

RICOSTRUZIONE DI CARRIERA PER DOCENTI DI RELIGIONE Nella scuola dell’infanzia e primaria coloro che, fermo restando il requisito del quadriennio, prestano servizio per almeno 12 ore settimanali (D.P.R. 399/88)

RICOSTRUZIONE DI CARRIERA PER DOCENTI DI RELIGIONE Dal D.P.R. 209/87 il riconoscimento è diventato pieno mentre, fino ad allora, il diritto alla progressione economica era, rispetto al personale di ruolo, limitato all’80% dello stipendio di questi ultimi.

RICOSTRUZIONE DI CARRIERA PER DOCENTI DI RELIGIONE Ai fini del computo del quadriennio si considerano i servizi resi sia nelle scuole materne ed elementare sia nelle scuole secondarie dal 1 giugno 1977

RICOSTRUZIONE DI CARRIERA PER DOCENTI DI RELIGIONE A decorrere dal 1/9/90 ai sensi del D.P.R. 751/85 e delle integrazioni apportate dal D.P.R. 202/90 diventa requisito indispensabile all’insegnamento e di conseguenza al conseguimento del diritto alla ricostruzione di carriera il possesso del prescritto titolo di studio rilasciato da una facoltà riconosciuta dalla C.E.I.

RICOSTRUZIONE DI CARRIERA PER DOCENTI DI RELIGIONE Per i docenti che non siano in possesso dei requisiti richiesti per la ricostruzione di carriera, sono attribuiti aumenti biennali, calcolati nella misura del 2,50% della posizione stipendiale iniziale per ogni biennio di servizio prestato

RICOSTRUZIONE DI CARRIERA PER DOCENTI DI RELIGIONE Ove vengano a cessare le condizioni che hanno dato luogo al diritto al riconoscimento alla progressione di carriera gli interessati hanno diritto all’attribuzione di aumenti biennali in ragione del 2,50% della posizione stipendiale iniziale per ogni biennio di servizio

RICOSTRUZIONE DI CARRIERA PER DOCENTI DI RELIGIONE Qualora i requisiti previsti per il diritto alla ricostruzione di carriera si verifichino nuovamente, la progressione di carriera riprende aggiungendo, all’anzianità maturata all’atto dell’interruzione il periodo di servizio durante il quale non c’è stata progressione di carriera, valutandolo agli effetti della carriera nella misura di due terzi ai fini giuridici ed economici ed un terzo ai soli fini economici. Gli eventuali aumenti biennali in godimento sono riassorbiti con il passaggio alla posizione stipendiale successiva. (C.M. 2 DEL 3/1/2001)

RICOSTRUZIONE DI CARRIERA PER DOCENTI DI RELIGIONE La procedura per l’ottenimento del riconoscimento dei periodi pregressi ai fini della progressione di carriera è del tutto omologa a quella necessaria per la ricostruzione di carriera del personale di ruolo dello Scuola. La domanda va presentata al Dirigente Scolastico competente ad emanare il provvedimento entro dieci anni dalla data in cui è sorto il diritto

LA TEMPORIZZAZIONE La temporizzazione è un procedimento di riconoscimento dell’anzianità ai fini economici utilizzato esclusivamente nei passaggi di qualifica

LA TEMPORIZZAZIONE La norma che la prevede è l’art. 4 cc. 8 e 9 del D.P.R. 399/88 articolo interamente ripreso dall’art. 66 del CCNL 4/8/95 e riconfermato nell’ambito del CCNL 24/7/2003 all’art. 142

LA TEMPORIZZAZIONE Le temporizzazioni più “famose” riguardano l’inquadramento dei primi D.S.G.A. e l’inquadramento del Personale proveniente dagli EE.LL. ex legge 124/99. In entrambi i casi l’Amministrazione si è trovata a dover far fronte ad un vasto e complesso contenzioso dovuto alle differenti soluzioni interpretative prospettate dalla stessa normativa di riferimento (art. 4 D.P.R. 399/88)

LA TEMPORIZZAZIONE Articolo 4 che al comma 13 prevede che “Restano ferme le anzianità giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli”

LA TEMPORIZZAZIONE Per quanto riguarda il personale transitato ai ruoli statali la vicenda si è definitivamente conclusa con la pronuncia della Corte Costituzionale n. 234 del 26/6/2007 sulla legittimità dell’art. 1 comma 218 della legge 266/2005 (finanziaria 2006) e della sentenza del 16/1/2008 n. 677 della Corte di Cassazione che ha respinto i ricorsi contro tale norma che si qualifica come norma di interpretazione autentica con efficacia retroattiva.

I PASSAGGI DA ALTRA AMMINISTRAZIONE Il caso di un passaggio da altra amministrazione pubblica è regolato da una norma ad hoc: c. 458 LEGGE 147/2013 che ha abrogato la preesistente norma Art. 202 dpr 3/57

…segue 458. L'articolo 202 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e l'articolo 3, commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono abrogati. Ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi, dopo che siano cessati dal ruolo o dall'incarico, e' sempre corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianita'.

\ AVREI FINITO... CI SONO DOMANDE?