Accreditamento delle sedi formative

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Transcript della presentazione:

Accreditamento delle sedi formative Costanza Bettoni, con la collaborazione di Laura Evangelista per le schede 18, 19, 20 e 21. Roma, Luglio 2001

Riferimenti normativi Scheda n°1 Riferimenti normativi Legge n.196/97 art. 17 Decreto Legislativo n.112/1998 Accordo Stato-Regioni del 18/2/2000, all.A

Scheda n°2 L’art. 17 L. 196/97 dice … … il presente articolo definisce i seguenti principi e criteri generali …: a) valorizzazione della formazione professionale quale strumento per migliorare la qualità dell’offerta di lavoro….; … c) svolgimento delle attività di formazione professionale da parte delle regioni e/o delle province anche in convenzione con istituti secondari e con enti privati aventi requisiti predeterminati.

Il Decreto legislativo 112/1998 all’art. 142 dice Scheda n°3 Il Decreto legislativo 112/1998 all’art. 142 dice Ai sensi di … sono conservati allo Stato le funzioni e i compiti amministrativi inerenti a: …. d) la definizione dei requisiti minimi per l’accreditamento delle strutture che gestiscono la formazione professionale

L’Accordo Stato-Regioni del 18 febbraio (All. A) stabilisce Scheda n°4 L’Accordo Stato-Regioni del 18 febbraio (All. A) stabilisce Chi accredita chi Le Regioni e Province Autonome La sede operativa Le aree di applicazione: Orientamento e Formazione Professionale I 5 indicatori per gli standard Chi definisce gli standard minimi: ministero del Lavoro e della previdenza sociale d’intesa con le Regioni

Gli indicatori per gli standard Scheda n°5 Gli indicatori per gli standard

Il gruppo di lavoro nazionale Scheda n°6 Il gruppo di lavoro nazionale (nominato secondo l’Accordo Stato-Regioni) Da chi è composto Ministero del Lavoro – Regioni con l’assistenza tecnica dell’ISFOL e di Tecnostruttura Cosa ha fatto Standard minimi nazionali Quadro delle competenze professionali Cosa deve ancora fare Standard minimi nazionali per le competenze professionali

Il gruppo di lavoro nazionale Scheda n°7 Il gruppo di lavoro nazionale Ha redatto il Regolamento, nel quale si esplicita: Cos’è l’accreditamento In che ambito si applica e quali sono le tipologie Chi accredita chi Qual è la struttura e quali le procedure Quali sono i tempi

Il gruppo di lavoro nazionale Scheda n°8 Il gruppo di lavoro nazionale Ha definito qual è la sede operativa da accreditare La sede operativa è un: soggetto organizzativo flessibile in cui si erogano servizi di qualità, responsabile dei processi ed erogatore dei servizi

Il gruppo di lavoro nazionale Scheda n°9 Il gruppo di lavoro nazionale Ha prodotto un modello operativo Definendo un set di requisiti discriminanti per selezionare le sedi da accreditare Individuando un set minimo di requisiti che fosse base comune irrinunciabile per tutte le Regioni

Il gruppo di lavoro nazionale Scheda n°10 Il gruppo di lavoro nazionale Ha definito le tipologie di intervento relative a formazione e orientamento Tipologie di formazione corsuale individualizzata Tipologie di orientamento informazione orientativa formazione orientativa consulenza orientativa

Il gruppo di lavoro nazionale Scheda n°11 Il gruppo di lavoro nazionale Ha individuato 3 macrotipologie formative per le quali le sedi possono accreditarsi: Formazione iniziale Formazione superiore Formazione continua

Le tappe procedurali del decreto Scheda n°12 Le tappe procedurali del decreto Il decreto relativo all’accreditamento delle sedi formative, con tutti gli allegati: 24 maggio 2001: Approvato in Conferenza Stato-Regioni 25 maggio 2001: firmato dal Ministero del Lavoro 14 luglio 2001: pubblicato sulla gazzetta ufficiale suppl. ord. N.185, G.U. N°162 del 14/7/2001

Stabiliscono le modalità dei controlli Scheda n°13 Regioni e Province Autonome sono responsabili delle procedure di accreditamento, e cioè: Definiscono criteri/indicatori/parametri di accreditamento a partire dagli standard minimi nazionali Introducono eventuali criteri/indicatori/ parametri aggiuntivi, comunicandoli al Ministero del Lavoro Stabiliscono le modalità dei controlli

Scheda n°14 Regioni e Province Autonome sono responsabili delle procedure di accreditamento, e cioè: Redigono un elenco regionale delle sedi operative accreditate, da trasmettere al Ministero del Lavoro Comunicano alle sedi non accreditate le situazioni di non conformità ai requisiti Verificano annualmente, secondo modalità proprie, il mantenimento dei requisiti Sospendono o revocano l’accreditamento in caso di riscontrata difformità

Scheda n°15 I tempi Nei Programmi Operativi 2000-2006 delle Regioni e Province Autonome e nei successivi Complementi di Programmazione è indicato il termine per la realizzazione dell’accreditamento 30 giugno 2003

Scheda n°16 I tempi intermedi Entro il 31 dicembre 2001, il Ministero del Lavoro, d’intesa con le Regioni, definisce gli standard minimi di competenze professionali degli operatori Entro il 30 giugno 2002, le sedi operative devono essere accreditate rispetto ad alcuni criteri: alle sedi attive da tempo andranno applicati i criteri a2, b, d e e alle sedi di nuova costituzione andranno applicati i criteri a1 a2 e b

1 marzo 2003 La sperimentazione Scheda n°17 Con la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del decreto legislativo (n. 166 del 25 maggio 2001) sull’accreditamento prende avvio la fase sperimentale In questa fase vengono sottoposti a monitoraggio i sistemi avviati dalle Regioni e Province Autonome definiti sulla base del Regolamento I risultati della sperimentazione costituiscono la base per le eventuali modifiche e/o integrazioni del modello La sperimentazione si concluderà entro il 1 marzo 2003

Accreditamento e certificazione ISO 9001 Scheda n°18 Accreditamento e certificazione ISO 9001 Solo i soggetti accreditati hanno la possibilità di accedere ai finanziamenti pubblici, infatti: La certificazione è un processo libero messo in atto dalla scelta del singolo soggetto che eroga formazione L’accreditamento è un processo vincolante messo in atto da una pubblica amministrazione

L’accreditamento per i soggetti certificati Scheda n°19 L’accreditamento per i soggetti certificati Per le sedi operative già in possesso di certificazione è prevista una procedura di accreditamento abbreviata Verifica del possesso dei requisiti relativi a: Efficacia ed efficienza nelle attività già realizzate Interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo del territorio Controllo del possesso degli indicatori non compresi nel sistema di qualità relativi a: Capacità gestionali e logistiche Situazione economica Competenze professionali

La normativa di riferimento Scheda n°20 La normativa di riferimento Il rapporto tra accreditamento e certificazione del sistema qualità è regolamentato: Nell’Allegato A dell’accordo Stato/Regioni del 18 febbraio 2000 Nell’art. 7 del decreto n.166 del 25 maggio 2001 sull’accreditamento Nell’Allegato 3 del decreto n.166 del 25 maggio 2001 n.166 sull’accreditamento

Aggiungere tali procedure nel proprio manuale qualità OPPURE Scheda n°21 L’Allegato 3 del decreto n. 166 del 25 maggio 2001 in materia di accreditamento delle sedi formative Le sedi formative per ottenere l'accreditamento devono essere sottoposte a controllo, in base alle procedure contenute nell'Allegato 3 (Sistema di qualità, norme ISO 9001). LE SEDI CERTIFICATE POSSONO Aggiungere tali procedure nel proprio manuale qualità OPPURE sottoporle ad accertamento da parte della pubblica amministrazione responsabile (Regione o Provincia Autonoma)