CORSO PREPARAZIONE CONCORSI PUBBLICI EGAS FVG

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Transcript della presentazione:

CORSO PREPARAZIONE CONCORSI PUBBLICI EGAS FVG

FONTI DEL DIRITTO Le fonti del diritto sono gli atti o i fatti considerati dall’ordinamento idonei a creare, modificare o estinguere le norme giuridiche

La pluralità di fonti presenti presuppone l'esistenza di regole che disciplinano i rapporti tra esse per evitare che si intralcino a vicenda. Fuori dai casi in cui viene stabilita un'equivalenza fra due o più fonti, quindi una parità tra le norme giuridiche da esse emanate i rapporti fra le fonti sono per lo più ordinati secondo criteri definiti

Criterio della gerarchia le fonti sono tra loro graduate in una scala gerarchica, in cui la fonte di grado superiore condiziona sempre la fonte di grado inferiore -la norma di grado inferiore non può mai modificare la norma di grado superiore, nè abrogarla. -la norma di grado superiore può sempre modificare o abrogare la norma di grado inferiore -le norme di pari grado possono modificarsi reciprocamente, in base al criterio temporale: la norma successiva nel tempo può modificare o abrogare la norma anteriore di pari grado

Criterio della competenza Viene demandata in via esclusiva ad una specifica fonte la disciplina di determinate materie, per evitare che altre fonti intervengano nelle stesse materie. Un caso tipico si ha nel rapporto di competenza tra leggi statali e leggi regionali. La competenza indica la materia o il rapporto sul quale la fonte è abilitata a porre norme giuridiche

a) fonti costituzionali (Costituzione e leggi costituzionali); b) fonti comunitarie (atti normativi dell’UE) e fonti internazionali; c) fonti primarie (leggi ordinarie statali, decreti legge e decreti legislativi, regolamenti parlamentari, referendum e leggi regionali); d) fonti secondarie (regolamenti amministrativi); e) fonti terziarie (consuetudini)

Vi sono cmq fonti dello stesso rango che hanno competenze specifiche: basti pensare alla legge ordinaria e ai regolamenti parlamentari che hanno il medesimo rango gerarchico (fonti primari), ma soltanto ai secondi è consentito disciplinare l’organizzazione interna della Camera o del Senato

Controllo La Corte Costituzionale è l’organo di controllo della costituzionalità delle leggi e nel conflitto delle fonti; essa ha il potere di rimuovere dall’ordinamento le norme incostituzionali di rango primario: la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza che ne ha dichiarato l’incostituzionalità (136 cost.).

statuto La principale differenza tra lo statuto speciale e lo Statuto regionale di una Regione a statuto ordinario, detto invece statuto di diritto comune, è quindi che mentre lo statuto ordinario è adottato e modificato con legge regionale, lo statuto speciale è adottato con legge costituzionale

Regioni a statuto speciale le Regioni a Statuto speciale possono deliberare leggi statutarie (o "di governo"). Questa categoria di atti si differenzia da una normale legge regionale, perché: necessita di una sola approvazione a maggioranza assoluta del Consiglio regionale; è sottoponibile a referendum confermativo preventivo su richiesta entro 3 mesi dalla pubblicazione (notiziale) da parte di 1/5 dei consiglieri regionali o di 50.000 iscritti agli albi elettorali regionali; è sottoponibile a controllo preventivo di costituzionalità su richiesta entro 30 giorni dalla pubblicazione (notiziale) da parte del Governo.

la Regione o la Provincia di diritto differenziato infatti può regolare con legge statutaria la materia elettorale, la forma di governo, l'iniziativa legislativa popolare ed il referendum, ma non può porre norme di principio analoghe alle norme programmatiche statutarie degli Statuti ordinari.

Art 116 costituzione L’art 116, come sostituito dall’articolo 2 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, dispone che 5 regioni abbiano speciali forme d’autonomia; le condizioni speciali d’autonomia sono definite nei rispettivi statuti, approvati con legge costituzionale.

Lo statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia è stato approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.1, e successivamente più volte modificato. Va infine ricordato che l’articolo 10 della stessa legge costituzionale n. 3 del 2001 ha disposto che, sino all’adeguamento degli statuti delle Regioni ad ordinamento differenziato, le disposizioni della legge costituzionale si applicano anche a queste ultime, per le parti in cui prevedono forme d’autonomia più ampie di quelle già attribuite.

La l. cost. n. 1/1999 e la l. cost. 2/2001 hanno profondamente innovato il procedimento di approvazione degli statuti ed hanno esteso anche le loro materie di competenza: in particolare, il «nuovo» art. 123 Cost. rinvia, infatti, agli s. regionali la decisione in ordine alla «forma di governo» regionale, laddove prima della l. cost. n. 1/1999 questa era disciplinata direttamente dalla Costituzione.

Statuto ordinario il procedimento di approvazione degli s. delle Regioni ad autonomia ordinaria non prevede più l’intervento del Parlamento in sede di approvazione e diversifica tale deliberazione da quelle sulle altre leggi regionali, prevedendo che sia necessaria una doppia deliberazione del Consiglio regionale a maggioranza assoluta con un intervallo non inferiore a due mesi. La deliberazione statutaria viene pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione a scopi meramente notiziali, al fine di fare decorrere i termini entro cui è possibile richiedere un referendum confermativo con funzione oppositiva

il Governo, può impugnare la deliberazione statutaria di fronte alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla pubblicazione della deliberazione consiliare. Tale sindacato da parte del giudice costituzionale, di cui al «nuovo» art. 127 Cost., costituisce attualmente l’unica forma di controllo preventivo di costituzionalità presente nel nostro ordinamento.

La l. cost. n. 2/2001 ha esteso i principi della l. cost. n La l. cost. n. 2/2001 ha esteso i principi della l. cost. n. 1/1999 alle Regioni ad autonomia differenziata. È previsto, infatti, che esse possano modificare il proprio statuto (che rimane approvato con legge costituzionale, ex art. 116, co. 1, Cost.), per quanto riguarda la forma di governo e il sistema elettorale, per mezzo delle c.d. leggi statutarie

E’ un procedimento particolare, diverso da quello legislativo ordinario, che ricalca in gran parte quanto previsto al «nuovo» art. 123 Cost. che prevede un’approvazione dalla maggioranza assoluta del Consiglio regionale; possibilità per il Governo di ricorrere alla Corte costituzionale; eventuale referendum

Statuto speciale Le sue disposizioni o almeno parti di esse, possono essere derogabili attraverso una legge regionale. In tal modo, lo Statuto subisce un depotenziamento di alcune sue parti, ciò significa che, potendo essere modificato con legge regionale, subisce un processo di decostituzionalizzazione; • Anche il procedimento di revisione degli statuti è depotenziato poiché, la legge del 2001 prevede che le future modifiche degli Statuti Speciali non sono sottoposte a referendum costituzionale

Legge costituzionale 2/2001 In armonia con la Costituzione e i princìpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e la disciplina del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo.

la legge regionale di cui al secondo comma non è comunicata al Commissario del Governo ai sensi del primo comma dell'articolo 29. Su di essa il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione. La legge regionale di cui al secondo comma è sottoposta a referendum regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale.

La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Se la legge è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale

Art 138 costituzione Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione

… Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

… Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Art 116 cost Art 116 della Costituzione, come sostituito dall’articolo 2 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, dispone che 5 regioni abbiano speciali forme d’autonomia; le condizioni speciali d’autonomia sono definite nei rispettivi statuti, approvati con legge costituzionale.

Lo statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia è stato approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.1, e successivamente più volte modificato. Va infine ricordato che l’articolo 10 della stessa legge costituzionale n. 3 del 2001 ha disposto che, sino all’adeguamento degli statuti delle Regioni ad ordinamento differenziato, le disposizioni della legge costituzionale si applicano anche a queste ultime, per le parti in cui prevedono forme d’autonomia più ampie di quelle già attribuite

Art 117 cost Anche le Regioni a statuto ordinario, quindi, hanno ora la competenza esclusiva, al pari delle Regioni a statuto speciale (o ad autonomia differenziata), con un capovolgimento della situazione precedente