26 marzo 2009 – Senato della Repubblica.

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26 marzo 2009 – Senato della Repubblica

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento Art. 1. (Tutela della vita e della salute) 1. La presente legge, tenendo conto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione: riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell’esistenza Art. 3. (Contenuti e limiti della dichiarazione anticipata di trattamento) 5. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, l’alimentazione e l’idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze fino alla fine della vita. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento. Art. 7. (Ruolo del medico) 1. Le volontà espresse dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento sono prese in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirle o meno.

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento Art. 1. (Tutela della vita e della salute) 1. La presente legge, tenendo conto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione: riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell’esistenza Art. 3. (Contenuti e limiti della dichiarazione anticipata di trattamento) 5. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, l’alimentazione e l’idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze fino alla fine della vita. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento. Art. 7. (Ruolo del medico) 1. Le volontà espresse dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento sono prese in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirle o meno.

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento Art. 1. (Tutela della vita e della salute) 1. La presente legge, tenendo conto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione: riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell’esistenza Art. 3. (Contenuti e limiti della dichiarazione anticipata di trattamento) 5. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, l’alimentazione e l’idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze fino alla fine della vita. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento. Art. 7. (Ruolo del medico) 1. Le volontà espresse dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento sono prese in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirle o meno.

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento Art. 1. (Tutela della vita e della salute) 1. La presente legge, tenendo conto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione: riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell’esistenza Art. 3. (Contenuti e limiti della dichiarazione anticipata di trattamento) 5. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, l’alimentazione e l’idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze fino alla fine della vita. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento. Art. 7. (Ruolo del medico) 1. Le volontà espresse dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento sono prese in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirle o meno.

Gli organismi sono differenza Charles Darwin

PRIMARIO CONDANNATO: OMICIDIO Confermata la sentenza d' appello 2 PRIMARIO CONDANNATO: OMICIDIO Confermata la sentenza d' appello È la prima volta che un medico in Italia viene riconosciuto colpevole di omicidio preterintenzionale 6 anni e 8 mesi in Cassazione all' ex primario del reparto di chirurgia del policlinico di Careggi a Firenze Pagina 15 (22 aprile 1992) - Corriere della Sera

2 Carlo Massimo, primario chirurgo dell'ospedale di Careggi, il 19 agosto 1983 sottopose una signora da 83 anni a un intervento demolitivo di amputazione totale addominoperineale di retto. La signora morì in ospedale il 23 ottobre successivo. Tutto questo, secondo le accuse, era avvenuto senza che vi fossero necessità terapeutiche tali da giustificare il tipo di intervento. Ma soprattutto l'operazione era avvenuta senza il consenso della paziente e delle figlie che avevano invece dato l'assenso ad un altro tipo di intervento, non demolitivo.

Quale strategia per il futuro? Facciamo tutti un passo indietro, sia chi sbandiera la sacralità della vita come un dono indisponibile, sia chi fa dell’autonomia dei cittadini un a-priori, una sorta di tratto genetico, e non piuttosto un traguardo cui tendere. Accostiamoci a temi così delicati con laica umiltà, nel riconoscimento della legittimità delle diverse idee, fedi religiose, opzioni morali e prendiamo atto dell’evoluzione avvenuta nella società, dove è ormai irreversibile la conquista da parte dei cittadini della libertà di decidere sulle questioni che riguardano la propria salute.

Etica della Sacralità della Vita Etica della Qualità della Vita Etica della Relazione Etica della Cura

Il Mito di Cura Cura, mentre sta attraversando un fiume, scorge del fango. Ne raccoglie un pò e comincia a forgiarlo. Mentre è intenta a pensare a quel che ha fatto, interviene Giove. Cura lo prega di infondere parola e spirito a quel che ella ha forgiato. Giove acconsente, ma pretende di imporre al manufatto il nome, e Cura si oppone. A sedare la disputa interviene, quale arbitro, Saturno, che così giudica: “Tu, Giove, che hai dato lo spirito, al momento della morte riceverai lo spirito; tu, Terra, che hai dato il corpo riceverai il corpo Ma poiché Cura ha forgiato per prima questo essere, fin che esso vive lo possieda Cura”. (Higynus, Liber Fabularum)