COMPOSIZIONE del GOVERNO (italiano): PdCM + Min. + CdMin. (a. 92.1 cost.) organi non necessari (…) {istituzione, con o senza legge… (a. 95.3 cost.) } Rapporti tra organi gov. D. Lgs. 300/99: Articolo 2 (Ministeri) 1. A decorrere dalla prossima legislatura, i ministeri sono i seguenti: 1. Ministero degli affari esteri 2. Ministero dell'interno 3. Ministero della giustizia 4. Ministero della difesa 5. Ministero dell'economia e delle finanze 6. Ministero delle attivita' produttive 7. Ministero delle politiche agricole e forestali 8. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 9. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10. Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 11. Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 12. Ministero per i beni e le attivita' culturali FONTI sul FUNZIONAMENTO GOVERNO: - Cost. (aa. 92-96) + l. 400/88 + d.lgs. 300/1999 + reg. interno C. d. Min. (…)
Formazione del Governo {Presupposto: gov. preced. dimissionario} Consultazioni da parte del PdR Incarico PdCM PdCM “incaricato” sonda forze pol. in Parl. Scioglim. riserva DPR nomina PdCM + DPR nomina Minn. Giuramento (92-93 Cost.) Programma (CdM) (entro 10gg.) Fiducia delle Camere (mozione motivata x appello nominale) [94 Cost.]
Formazione del Governo Consultazioni: Prassi o Consuetudine? RATIO: formare un Gov. che possa avere la Fiducia delle Camere (poteri/mezzi impliciti nella norma di scopo dell’a. 94 Cost.) Governo in attesa di fiducia è già in carica! (poteri del Gov. tra giuramento e fiducia?)
FORMAZIONE del GOVERNO: (Voto motivato, palese + programma) “magg.politica” o “di Gov.” ≠ mero sostegno parlamentare del governo. NB: Non Nec. magg. assol., suff. anche relativa (governi di minoranza) (vecchio (?) S.E. proporzionale) (Entrare nel Gov./sostenere Gov./astensione) Parlamentare e membro di Gov.: non v’è incompatibilità Sostegno esterno di Rifondazione Comunista al Governo Prodi del 1996-97: politica estera (azioni NATO in Kosovo e Serbia) era frutto di «altra maggioranza» (senza Rifondazione ma con AN e Forza It.)…
(…FORMAZIONE del GOVERNO) Governi di coalizione: coalizioni fondate su impegno elettorale =/= su accordo tra partiti post elezioni; elettori scelgono / non scelgono maggioranza e PdCM (democr. immediata/mediata) Ma FdG resta Parlamentare (elettori NON eleggono Gov.) Con Sistema el. maggioritario elettori scelgono il (capo del) Governo? (Sistema partitico; Regole cost. su FdG…) Con SE maggioritario Coalizione Gov. scelta da elettori? ma… Non c’è sanzione giuridica: 67 Cost.; non alterabile potere PdR in formazione Gov. e in scioglimento Camere (92 e 88 cost.); non vige a. 126.3 cost. come x Regioni; PdCM non ha potere scioglim. anticip. Camere non nec. magg. ass. per fiducia [Regole convenzionali ≠ giuridiche] Arma spuntata dello scioglim. anticipato a richiesta del Premier (riforma cost. 2005, poi respinta con referendum cost. 2006): minacciare altre compontenti coaliz., ma si tratta di alleati decisivi per eventuale vittoria elettorale, a che pro sciogliere se si è destinati a perdere? Meglio andare avanti anche se a fatica (Lippolis-Pitruzzella, 2007, p. 44) Anche nel Regno Unito, riforma del 2015 ha abolito l’istituto dello scioglimento anticipato a richiesta del PM…
Rapporti Pres. Cons., Ministri e Cons. min. (95 cost.) Collegialità + Direzione monocratica; Ratio: unità indirizzo pol. (poteri del PdCM di coordinamento non gerarchia; conflitti tra ministri risolti da CdM l. 400/88) Strumenti giur. coordinam. a disposizione del PdCM: - Nomina+Revoca Minn. (?);
(…Rapporti PdCM, Ministri e Cons. min. (95 cost.) Strumenti giur. coordinam. a disposizione del PdCM: - PdCM presiede CdM (…); dichiaraz. pubbl. dei Minn. concordate con PdCM; - sospende atti dei Ministri per discuss. in CdM; - PdCM pone “la fiducia” su assenso del CdM; - dimissioni PdCM crisi gov. (Effettività poteri coordinamento / governi di coalizione / forza dei partiti) Riforma cost. 2005 (bocciata da referendum 2006): PdCM ha potere di - DETERMINARE (non più solo dirigere) politica gen. Gov.; GARANTIRE (anziché mantenere) unità indirizzo; DIRIGERE (anziché promuovere e coordinare) attività dei Ministri; - N. e attribuz. Ministeri fissato da Gov. con regolam., in base a principi di legge; mera lettura del programma iniziale, senza fiducia Camera. Abolita sfiducia individuale ai Ministri; Sfiducia: solo da parlamentari della coalizione vincente alle elezioni (Norma Anti-ribaltone) "I ministri sono nominati e revocati dal PM"; il PM determina la pol gen. del Gov. e ne è respons.; Camere scioglibili anticip. dal PdR "su richiesta del PM, che ne assume la respons.» Pasquino 2006: Nessun premierato ovvero, molto meglio, nessun capo di un governo parlamentare… riuscirà mai ad essere istituzionalmente forte fintantoché la sua maggioranza parlamentare non sarà anche politicamente forte. E nessuna maggioranza multipartitica e frammentata potrà mai dare, e qualche volta neppure vorrà farlo, un sostegno «forte» al Primo ministro. Tradizione italiana (c.d. I Repubblica): non coincidenza tra «Premiership» e «Leadership» (tranne fase iniziale di De Gasperi, brevi fasi Fanfani e De Mita), indebolimento della funzione unificatrice della guida del partito coincidente con quella del Governo; DC ha sempre diviso le cariche (dopo De Gasperi e fino a De Mita, per breve periodo; Craxi nel PSI fu eccezione tardiva), ciò reso possibile da impossibilità dell’alternanza (PCI e conventio ad excludendum) che ha anche impedito che in Italia attecchisse il modello inglese (ma anche tedesco) di parlamentarismo con capo del governo «forte» (politicamente prima che istituzionalmente…). Oggi (dopo vittoria delle primarie nel dicembre 2013 e dimissioni del governo Letta in favore di governo Renzi nel febbraio 2014): partito di maggioranza alle Camere guidato dal Capo del governo (coincidenza tra «leadership e premiership»).
Organi non necessari del Gov. (art. 6, 8, 9, 10 e 11 L. 400/1988) Comitati interministeriali (Cipe; Cisr) Consiglio di gabinetto Vicepresidente del Consiglio dei min. Ministri senza portafoglio Viceministri Sottosegretari Commiss. straord. Sottosegretari e Viceministri nominati dopo nomina intero Gov.: non ricevono la fiducia delle Camere; loro nomina passa per assenso del Consiglio dei ministri ( non sono meri ausiliari del Ministro, da quest’ultimo revocabili a piacere…). Né Sottosegretari né Viceministri appartengono al CdM, ma Vicemin. possono essere invitati a partecipare (senza diritto di voto), con l’eccezione del Sottos. alla Presidenza del Consiglio (funzioni di segretario del Consiglio dei ministri); deleghe di funzioni ministeriali attribuite ai Sottosegretari direttamente dal Ministro, ai Viceministri su approvaz. del Consiglio dei ministri. N. Massimo dei Ministeri e dei componenti del Gov.: fissato per legge (D.lgs. n. 300/99: max. 12 minn. e 60 membri gov.), non per Cost. più volte ritoccato con semplice atto legislativo (addirittura con D.L.) dalla maggioranza di turno che aveva necessità di allargare compagine governativa (d.l. adottato da Gov. subito dopo nomina e prima di fiducia, Gov. Prodi 2006). (max gov. I Repubblica, VII Andreotti: 30 minn. e 66 sottos.) XIV legisl. III gov. Berlusconi: 1 vice Pres., 24 minn., 9 viceminn., 63 sottos. TOT: 98 XV legisl. II gov. Prodi: 2 vice Pres., 24 min., 10 vicemin., 88 sottos.: TOT 125. XVI legisl. gov. marzo 2009: 9 sottos. Pres.; 9 Min. s.p. (Bossi); 12 Minn.; 31 sottosegretari TOT: 61+PDCM marzo 2010: 11 sottos. Pres. (Bertolaso); 10 Min. s.p. (Brambilla); 13 Min. (Salute, l. 172/09); 31 sottos. Tot: 65+PdCM XVI legisl. Gov. Monti (marzo ‘12): 4 sottos. Pres.; 6 Min. s.p.; 12 Minn.; 3 Vicemin.; 21 sottos.: TOT: 46+PdCM XVII Legisl. Gov. Letta (aprile ‘13) 1 Vicepres. (Alfano, anche Min. Int.), 12 Minn., 7 s.p.; 9 Vicemin.; 28 sottos.(4 sott. Pres.) Tot. 57+PdCM saliti poi a 64 membri Gov. Renzi (febb. ‘14) 15 ministri, di cui 13 a capo di un dicastero e 2 senza portafoglio, e 44 sottosegretari di Stato, di cui 9 viceministri (4 sott. Pres.) Tot: 60+PdCM (marzo 2016): 16 minn., di cui 3 senza port.; 6 Vice-min. (41 sottosegr., di cui 5 alla Pres.) Tot. 63+PdCM Ministro ad interim…
Rapporto fiduciario (Parl./Gov.) Mozione di (s)fiducia: Garanzie pro stabilità Gov. (a. 94.5 cost.) Ineffettività (mai verificatasi sfiducia) (Crisi di Governo: tutte extraparlamentari, parziali eccez. Gov. Prodi, 1998, 2008) - Mozione di (s)fiducia ≠ Questione di fiducia (extra Cost.; Regg. parl.: Ratio?) Sfiducia individuale (sfiducia ai sottosegret.) Questione di fiducia “tecnica”: 15.12.09 il Gov. pone questione fiducia alla Camera su approvazione di maxiemendamento sul d.d.l Finanziaria 2010. Il Pres. Camera interviene affermando che la posizione della fiducia – pur essendo legittima prerogativa del Gov. in quanto prevista dalla Costituzione – non possa essere in questa circostanza considerata una decisione di carattere TECNICO ma debba essere intesa come scelta attinente a ragioni di carattere politico rientranti unicamente all’interno del rapporto magg. Parl./Esecutivo; alla luce di ciò, il Pres. Fini reputa “deprecabile” la decisione del Gov., xché impedisce all’Assemblea di pronunciarsi sugli emendamenti. Nel 2006 (Governo Prodi, con coalizione di maggioranza poco coesa e con scarso margine al Senato) fu posta la Questione di fiducia al Senato su un UNICO ARTICOLO della legge finanziaria (l. 296/06) composto di ben 1364 commi (art. 72 Cost. impone che la legge venga discussa e approvata “articolo per articolo”)
Questione di Fiducia: Reg. Camera, Art. 116 (cfr. anche art. 161 Reg. Senato) 2. Se il Governo pone la questione di fiducia sul mantenimento di un articolo, si vota sull'articolo dopo che tutti gli emendamenti presentati siano stati illustrati. Se il voto della Camera è favorevole, l'art. è approvato e tutti gli emend. si intendono respinti. Nello stesso modo si procede se sia posta la questione di fiducia su un ordine del giorno, una mozione o una risoluzione. … 3. Sulla questione di fiducia si vota per appello nominale non prima di 24 ore, salvo diverso accordo fra i Gruppi. Ha facoltà di rendere dichiarazione di voto un deputato per ciascun Gruppo. ... 4. La questione di fiducia non può essere posta su proposte di inchieste parlamentari, … ed in generale su quanto attenga alle condizioni di funzionamento interno della Camera …
CRISI di GOVERNO: Parlamentari/extrap. Dimissioni (ex sfiducia, volontarie) Parlamentarizzazione della crisi Necessità dimissioni (No “revoca” del Gov.) Poteri di un Governo dimissionario (prorogatio)
FUNZIONI del Governo Attuazione indirizzo politico/programma gov. Direz. P.A. statale (f. esecutiva) F. normativa Politica di bilancio e finanziaria (a. 81 cost.) Politica estera (trattati f. legisl.va: a. 80 cost.) Politica comunitaria (UE) Politica militare Pol. informativa e di sicurezza (servizi segr., Copasir) Rapporti Stato/Regioni (Conferenze, pot. sostitutivi)
Responsabilità (dei membri) del Gov. Responsabilità politica ( Parlamento) Responsabilità giuridica (civ. e penale: reati ministeriali…, a. 96 cost.) ≠ Respons. Parlamentari (a. 67 e 68 cost.) Reati Ministeriali: autorizzazione a procedere della Camera d’appartenenza (o del Senato, se ministro non è parlamentare) a magg. ass. (l. cost. 1/89: se fatti contestati dal giudice svolti per tutelare “un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell’esercizio delle funzioni di governo”: art. 9.3 l. 1/89); giurisdizione del giudice ord. (ma con processo speciale e in composizione diversa da quella stabilita da norme di competenza per reati comuni: “tribunale dei ministri”); - Per fatti compiuti al di fuori dall’esercizio delle funzioni di governo: responsabilità giuridica (civile e penale) come qualsiasi cittadino. Se tribunale dei ministri non ritiene il reato “ministeriale” (commesso nell’esercizio delle funzioni), bensì comune (e perciò trasmette atti al giudice penale) non ha bisogno di chiedere alcuna autorizzazione alla Camera competente. Rischio che venga esautorato il potere delle Camere da parte dei giudici: C. cost. 241/09 ha imposto che venga coinvolta la Camera competente, cui deve essere comunicata ladecisione di trasmettere gli atti al tribunale ordinario per l’eventuale prosecuzione delle indagini e del processo (come del resto previsto dalla l. 219/89, attuativa di l. cost. 1/89). Caso “Ruby” (Berlusconi): Camere sollevano conflitto contro tribunale di Milano, che non aveva trasmesso gli atti al tribunale dei ministri né informato la Camera per eventuali valutazioni su “ministerialità del reato” (ma senza definitivamente ritenendo i fatti - telefonata del PdCM Berlusconi al capo della Questura di Milano per far rilasciare Ruby - svolti nell’esercizio delle funzioni e per tutelare “un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell’esercizio delle funzioni di governo”: art. 9.3 l. 1/89): C. cost. 87/2012 respinge il ricorso, dando ragione ai giudici (ossia: negando che esista obbligo per giudice penale che persegue per un reato comune un membro del Gov. di trasmettere comunque gli atti al tribunale dei ministri, affinché questo escluda propria competenza magari previo coinvolgimento della Camera, né di informare preventivamente la Camera; se Camera ritiene che il fatto sia “ministeriale” in disaccordo con giudice penale procedente, deve sollevare conflitto su questo specifico punto).
Organi ausiliari Consiglio di Stato (funzioni consultive, a. 100 cost.) Corte dei Conti (controllo di legittimità su atti del Gov., successivo su gestione bilancio, a. 100 cost.) (CNEL, a. 99 cost.)