La Riforma Costituzionale: cosa cambia

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Transcript della presentazione:

La Riforma Costituzionale: cosa cambia Con un focus sulla riforma del Titolo V La Riforma Costituzionale: cosa cambia Con un focus sulla riforma del Titolo V

La Riforma Costituzionale: dalla proposta in Parlamento al Referendum del 4 dicembre 2016 iter per approvazione: circa due anni 8 aprile 2014 20 gennaio 2016 12 aprile 2016 15 aprile 2016 4 dicembre 2016 Presentata al Parlamento Approvata dal Senato in ultima lettura con la maggioranza assoluta Approvata dalla Camera in ultima lettura con la maggioranza assoluta Pubblicata in Gazzetta Ufficiale Referendum popolare confermativo 1

La Riforma Costituzionale: cosa prevede superamento del bicameralismo paritario riduzione del numero dei parlamentari contenimento dei costi di funzionamento delle Istituzioni soppressione del CNEL revisione del Titolo V della parte II della Costituzione 2

Le nuove funzioni di Camera e Senato (nuovo art. 55 della Costituzione) Nuova Camera dei deputati Nuovo Senato rappresenta le Istituzioni territoriali è titolare del rapporto di fiducia con il Governo (è quindi l’unica Camera politica) concorre alla funzione legislativa nei casi e modi previsti dalla Costituzione (vedi slide successiva) esercita la funzione di indirizzo politico partecipa alle decisioni dirette alla formazione e attuazione degli atti normativi e delle politiche Ue, verificandone l’impatto esercita la funzione legislativa esercita la funzione di controllo dell'operato del Governo valuta le politiche pubbliche e l’attività delle PA 3

Le nuove funzioni del Senato (nuovi artt. 70-71 della Costituzione) Il Senato: esercita la funzione legislativa collettivamente con la Camera solo per alcune leggi (es. quelle costituzionali, concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa delle politiche dell’UE, etc.) può decidere su richiesta di 1/3 dei componenti, entro 10 giorni dalla trasmissione immediata da parte della Camera, di esaminare ogni disegno di legge approvato dalla Camera e deliberare entro 30 giorni proposte di modifica non vincolanti. Su queste proposte la Camera si pronuncia in via definitiva. Sono previste alcune eccezioni sui tempi per la deliberazione di eventuali modifiche (es. per i disegni di legge di Bilancio entro 15 giorni) può richiedere alla Camera, con maggioranza assoluta dei suoi membri (metà +1), di procedere all’esame di un disegno di legge; entro 6 mesi la Camera procede all’esame del DDL e si pronuncia 4

(nuovo art. 72 della Costituzione) L’ accelerazione dei tempi di approvazione di leggi essenziali per il programma di Governo (nuovo art. 72 della Costituzione) Comma 7: (…) « Il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro 5 giorni dalla richiesta, che un disegno di legge essenziale per l'attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei deputati entro il termine di 70 giorni dalla deliberazione » (…), con esclusione di specifiche materie previste dalla Costituzione In questi casi il Senato esamina i disegni di legge in tempi ridotti rispetto a quelli ordinari 5

(art. 117 della Costituzione) Riforma del Titolo V Cosa cambia nel Titolo V: la ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni, «prima» e «dopo» Prima (art. 117 della Costituzione) alcune materie sono attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato altre materie sono attribuite alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni: nella legislazione concorrente rientrano la tutela della salute, la ricerca scientifica e tecnologica e il sostegno all’innovazione per i settori produttivi per tutte le materie non menzionate vi è la competenza legislativa esclusiva delle Regioni Alcune osservazioni: la regolazione ampiamente differenziata a livello regionale ha creato inefficienze, incremento dei costi e incertezza interpretativa, che ha portato alla produzione di un ampio contenzioso davanti alla Corte Costituzionale l’articolo 117 non prevede una clausola di salvaguardia che consenta ai poteri centrali di intervenire in materie di competenza regionale qualora lo richiedano gli interessi strategici del Paese (la cosiddetta ‘clausola di supremazia’, presente invece nel testo della riforma) 6

(nuovo art. 117 della Costituzione) Riforma del Titolo V Una ripartizione esplicita delle competenze dello Stato e delle Regioni Dopo (nuovo art. 117 della Costituzione) Stato Regioni ampliamento del novero delle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, tra le quali: adozione di disposizioni generali e comuni per la tutela della salute e le politiche sociali; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica le materie di competenza legislativa regionale vengono espressamente indicate. Tra esse la programmazione e l’organizzazione dei servizi sanitari e sociali alle Regioni spetta, inoltre, la competenza legislativa residuale in tutte le eventuali materie non espressamente menzionate confermata in capo allo Stato la competenza sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale Questo si traduce nel rafforzamento della centralizzazione degli aspetti decisionali riguardanti le politiche della salute e, di conseguenza, del farmaco. Le Regioni conservano la potestà legislativa solo in materia di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali 7

La clausola di supremazia Riforma del Titolo V La clausola di supremazia Dopo (nuovo art. 117 della Costituzione) la riforma prevede l’introduzione della clausola di supremazia, che consente alla legge dello Stato, su proposta del Governo, di intervenire in materie di competenza regionale quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica o la tutela dell’interesse nazionale In tali casi il Senato si esprime entro 10 giorni dalla data di trasmissione. La Camera può non conformarsi alle modificazioni proposte a maggioranza assoluta dei componenti del Senato, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti (nuovo art. 70 Cost.) 8

Nuove regole sulla potestà regolamentare Riforma del Titolo V Nuove regole sulla potestà regolamentare Dopo (nuovo art. 117 della Costituzione) la potestà regolamentare segue la potestà legislativa ossia negli ambiti in cui lo Stato e le Regioni hanno la competenza legislativa possono anche adottare regolamenti, scegliendo quindi di volta in volta lo strumento normativo più appropriato Resta la possibilità per lo Stato di delegare alle Regioni la potestà regolamentare nelle materie rientranti nella sua competenza legislativa 9

L’autonomia finanziaria Riforma del Titolo V L’autonomia finanziaria Dopo (nuovo art. 119 della Costituzione) i principi fondamentali sull’autonomia finanziaria di entrata e di spesa degli enti territoriali contenuti nell’articolo 119 della Costituzione restano immutati, salvo l’espresso richiamo alla necessità di rispettare quanto disposto dalle leggi dello Stato ai fini di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario Viene espressamente prevista in Costituzione la fissazione di indicatori di riferimento (benchmark) di costo e di fabbisogno, volti a promuovere condizioni di efficienza nell’esercizio delle funzioni, facendo leva sulle esperienze concrete delle amministrazioni più virtuose 10