La responsabilità del giudice nazionale nell’interpretazione e applicazione del diritto europeo La giurisprudenza della Corte di giustizia Corte d’appello di Genova 28 maggio 2012 Paolo Iannuccelli Referendario alla Corte di giustizia dell’UE
Outline Le fonti del diritto dell’Unione europea I rapporti tra ordinamenti La gestione del contrasto certo La gestione del contrasto dubbio Le conseguenze dell’erronea interpretazione del diritto dell’Unione da parte del giudice
1. Le fonti del diritto dell’UE Il diritto primario I Trattati istitutivi (inclusa la Carta dei diritti fondamentali) I principi generali Parità di trattamento Sussidiarietà Proporzionalità Legittimo affidamento Certezza del diritto Il diritto derivato I regolamenti Le direttive Le decisioni Gli atti non vincolanti Raccomandazioni Pareri Gli atti atipici Comunicazioni
2. Il rapporto tra ordinamenti L’efficacia diretta CG 5 febbraio 1963, 26/62 – Van Gend en Loos Efficacia diretta CG 26 febbraio 1986, 152/84 – Marshall e CG 14 luglio 1992, C-91/92 – Faccini Dori Effetto diretto delle direttive chiare precise e incondizionate, ma solo orizzontale CG 13 novembre 1990, C-106/89 – Marleasing Interpretazione conforme CG 5 ottobre 2004, C-391/01 a C-403/01, Pfeiffer CG 19 gennaio 2010, C-555/07 – Kukukdeveci
2. Il rapporto tra ordinamenti Il primato L’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione dei trattati è stato dato con legge ordinaria. Un risultato sofferto: le tre fasi dell’esperienza italiana
2. Il rapporto tra ordinamenti I fase Cost. 24 febbriao 1964, n. 14 – Costa-Enel: concezione dualista dei rapporti tra i due ordinamenti. Si applica il principio della successione delle leggi nel tempo CG 15 luglio 1964, C-6/64 – Costa/Enel: concezione monista dei rapporti tra ordinamenti, il primo si integra nei secondi e prevale in virtù di una forza propria
2. Il rapporto tra ordinamenti II fase Cost. 18 dicembre 1973, n. 183 – Frontini Legittimità cost. art. 189 (controlimiti): prevalenza del regolamento sulla legge ordinaria Cost. 22 ottobre 1975, n. 232 – Industrie Chimiche Obbligo di sollevare questione di legittimità costituzionale con riferimento agli artt. 10 e 11 Cost. CG 9 marzo 1978, C-106/77 – Simmenthal La legge nazionale non si forma validamente ed è pertanto inapplicabile
2. Il rapporto tra ordinamenti III fase Cost 5 giugno 1984, n. 170 – Granital la norma nazionale è inapplicabile in caso di contrasto con il diritto UE Se legge anteriore a reg., allora legge caducata Se legge posteriore a reg., allora la legge “non viene in rilievo” Permanenza di due visioni diverse, ma con risultati sostanzialmente equivalenti
3. La gestione del contrasto Il giudice nazionale come giudice comune di diritto dell’UE Responsabilità del giudice nell’apprezzamento della “compatibilità” del diritto nazionale con il diritto UE Obbligo generale di interpretazione conforme (o adeguatrice)
3. La gestione del contrasto certo Individuazione del contrasto Anche d’ufficio, in caso di norme di ordine pubblico Art. 101, secondo comma, TFUE Portata dell’obbligo dell’intervento d’ufficio Es. giurisprudenza sulle clausole abusive
3. La gestione del contrasto certo Contrasto con norme UE dotate di efficacia diretta La norma nazionale è inapplicabile Obbligo di “disapplicazione” che incombe a tutti gli organi dello Stato: Giudice Autorità amministrative La norma UE è parametro di legalità dell’atto di trasposizione Portata dell’obbligo di disapplicazione CG 18 luglio 2007, C-119/05 – Lucchini: può travolgere il giudicato, ma solo eccezionalmente
3. La gestione del contrasto certo Contrasto con norme UE non dotate di efficacia diretta Obbligo di interpretazione conforme CG 10 aprile 1984, 14/83 – von Colson, 13 novembre 1990, C-106/89 – Marleasing, e 4 luglio 2006, C-212/04 – Adeneler Cass. 22 febbraio 2012, n. 2632 (interpretazione adeguatrice) La norma UE è parametro ermeneutico Portata dell’obbligo di interpretazione conforme Limite dell’interpretazione contra legem. In caso di contrasto insanabile: questione di legittimità costituzionale della norma interna per contrasto con gli artt. 11 e 117 Cost. e la norma UE funge da parametro interposto responabilità dello Stato per violazione del diritto UE
In altre parole:
situazione n. 1 norma nazionale in contrasto con una norma UE direttamente applicabile (regolamento o decisione) il giudice disapplica la norma nazionale a vantaggio della norma UE
situazione n. 2 a) situazione verticale: [controversia privato-Stato] norma nazionale in contrasto con una norma UE non direttamente applicabile (es. direttiva non trasposta o trasposta in modo scorretto), provvista di effetto diretto a) situazione verticale: [controversia privato-Stato] il giudice disapplica la norma nazionale a vantaggio della norma UE b) situazione orizzontale: [controversia tra privati] NO effetto diretto orizzontale: solo interpretazione conforme
il giudice tenta l’interpretazione conforme situazione n. 3 norma nazionale in contrasto con una norma UE non direttamente applicabile (es. disposizione di una direttiva non trasposta o trasposta in modo non corretto), NON provvista di effetto diretto a) situazione verticale: [controversia privato-Stato] b) situazione orizzontale: [controversia tra privati] il giudice tenta l’interpretazione conforme
4. La gestione del contrasto dubbio Rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE Finalità dello strumento Effetti della sentenza
4. La gestione del contrasto dubbio Dubbio sul significato del diritto dell’UE: organo giurisdizionale avverso le cui decisioni possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno Facoltà di rinvio Se adito su rinvio dopo cassazione, il giudice inferiore non è vincolato dall’interpretazione del diritto UE fornita dal giudice superiore se non conforme con l’interpretazione fornita dalla Corte su rinvio pregiudiziale del giudice inferiore (CG 5 ottobre 2010, C-173/09 – Elchinov)
4. La gestione del contrasto dubbio Organo giurisdizionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno Obbligo di rinvio pregiudiziale Eccezioni all’obbligo di rinvio: Questione non pertinente per la soluzione della controversia Teoria dell’atto chiaro (CG 6 ottobre 1982, 283/81 – CILFIT): disposizione già interpretata dalla Corte, ovvero inesistenza di ragionevoli dubbi, in base alle caratteristiche del diritto UE, delle particolari difficoltà che la sua interpretazione presenta e del rischio di divergenze di giurisprudenza all’interno della Unione
4. La gestione del contrasto dubbio Dubbio sulla validità del diritto derivato dell’UE: Nel caso in cui il giudice, anche non di ultima istanza, intenda risolvere un dubbio nel senso dell’invalidità di una norma di diritto derivato dell’Unione europea è tenuto ad effettuare il rinvio pregiudiziale CG 22 ottobre 1987, C-314/85 – Foto-Frost.
5. Le conseguenze dell’erronea interpretazione del diritto dell’Unione da parte del giudice Diritto della parte al risarcimento dei danni Responsabilità del magistrato
5. Le conseguenze dell’erronea interpretazione del diritto dell’Unione da parte del giudice Condizioni per il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni per violazione del diritto UE: la norma giuridica violata deve essere preordinata ad attribuire diritti ai singoli la violazione deve essere sufficientemente caratterizzata (violazione grave e manifesta dei limiti posti al potere discrezionale dell’agente) deve esistere un nesso causale tra la violazione e il danno
5. Le conseguenze dell’erronea interpretazione del diritto dell’Unione da parte del giudice Soggetto responsabile Come nel diritto internazionale lo Stato viene considerato nella sua unità
Il caso della violazione da parte del giudice 5. Le conseguenze dell’erronea interpretazione del diritto dell’Unione da parte del giudice Il caso della violazione da parte del giudice L’efficacia delle norme UE verrebbe rimessa in discussione e la tutela dei diritti che esse riconoscono sarebbe affievolita se fosse escluso che i singoli possano, a talune condizioni, ottenere un risarcimento allorché i loro diritti sono lesi da una violazione del diritto comunitario imputabile a una decisione di un organo giurisdizionale di ultimo grado di uno Stato membro.
5. Le conseguenze dell’erronea interpretazione del diritto dell’Unione da parte del giudice Condizioni: nel caso eccezionale in cui il giudice abbia violato in maniera manifesta il diritto vigente. CG 30 settembre 2003, C-224/01 – Köbler la violazione è manifesta se il giudice: dà a una norma di diritto sostanziale o procedurale dell’Unione una portata manifestamente erronea, in particolare alla luce della pertinente giurisprudenza della Corte in tale materia o interpreta il diritto nazionale in modo da condurre, in pratica, alla violazione del diritto dell’Unione vigente. CG 13 giugno 2006, C-173/03 – Traghetti del Mediterraneo
5. Le conseguenze dell’erronea interpretazione del diritto dell’Unione da parte del giudice Il caso dell’Italia L. 13 aprile 1988, n. 117 sulla responsabilità civile dei magistrati Esclusione della violazione in caso di interpretazione delle norme giuridiche o da una valutazione dei fatti e delle prove operate da tale organo giurisdizionale. Limitazione ai soli casi di dolo o colpa grave del giudice, ove una tale limitazione conducesse ad escludere la sussistenza della responsabilità dello Stato membro interessato. CG 13 giugno 2006, C-173/03 – Traghetti del Mediterraneo CG 24 novembre 2011, C-379/10 – Commissione c. Italia
5. Le conseguenze dell’erronea interpretazione del diritto dell’Unione da parte del giudice La proposta di modifica alla legge 13 aprile 1988, n. 117 sulla responsabilità dei magistrati
FINE Grazie per l’attenzione