Diritto del lavoro Corso di Laurea in Giurisprudenza a.a

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Diritto del lavoro Corso di Laurea in Giurisprudenza a.a. 2016-2017 Prof.ssa Silvia Borelli Lezione XXV – Cassa integrazione guadagni

Origine e funzioni Sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per fronteggiare situazioni temporanee di eccedenza del personale Seconda guerra mondiale, per fronteggiare la discontinuità produttiva assicurando la continuità del reddito dei lavoratori Moltiplicazione delle causali: assicurare la continuità del reddito in situazioni di impossibilità sopravvenuta + salvaguardia dei livelli occupazionali durante periodi di crisi o trasformazione dell’impresa; estensione dell’utilizzo durante la crisi Temporaneità dell’evento e positivo superamento del momento di crisi; CIG come surrogato dell’indennità di disoccupazione Settorialità: industria, edilizia, agricoltura

CIG e indennità di disoccupazione ID (Naspi e fino al 2017, indennità di mobilità): sostegno al reddito in caso di perdita del lavoro CIG: sostegno al reddito in caso di sospensione del rapporto di lavoro o riduzione dell’orario di lavoro

CAUSALI CIGO: situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti; situazioni temporanee di mercato (art. 11 d. lgs. 148/2015) CIGS: riorganizzazioni aziendali, crisi aziendali o contratto di solidarietà (art. 21 d. lgs. 148/2015) * impossibilità di chiedere la CIGS se si è richiesta la CIGO (art. 21 co. 6)

Contratti di solidarietà Contratto collettivo aziendale con cui si riduce l’orario di lavoro per evitare il licenziamento (art. 21 co. 5 d. lgs. 148/2015) Riduzione fino al 60% dell’orario giornaliero Durata fino a 36 mesi nell’arco del quinquiennio (art. 22 co. 3 e 5 d. lgs. 148/2015) Contratti di solidarietà espansivi (art. 41 d. lgs. 148/2015): contratti collettivi aziendali con cui si riduce l’orario di lavoro e si assumono lavoratori con contratto a tempo indeterminato. * sgravio contributivo a favore del datore di lavoro (co. 2-3) * prepensionamento (co. 5)

CAMPO DI APPLICAZIONE Lavoratori subordinati, compresi gli apprendisti (v. art. 2 d. lgs. 148/2015), con un’anzianità di servizio di almeno 90 gg., salvo il caso di CGO per eventi non evitabili (art. 1 d. lgs. 148/2015) * computo dell’anzianità in caso di successione di appalto (co. 3) CIGS: imprese di alcuni settori che abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione della richiesta (inclusi apprendisti e dirigenti; art. 20 co. 1 d. lgs. 148/2015); imprese di alcuni settori che abbiano occupato mediamente più di 50 lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione della richiesta (inclusi apprendisti e dirigenti; art. 20 co. 2 d. lgs. 148/2015); altre imprese e partiti politici (art. 20 co. 3). CIGO: art. 10 d. lgs. 148/2015

PROCEDURA CIGO Fase sindacale: l'imprenditore è tenuto a comunicare preventivamente alle RSA/RSU, ove esistenti, nonché alle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati; esame congiunto su richiesta delle parti (art. 14 d. lgs. 148/2015). * eventi non oggettivamente evitabili (co. 4) * imprese dell’industria e dell’artigianato edile e dei lapidei (co. 5) Fase amministrativa: comunicazione telematica all’INPS (art. 15 d. lgs. 148/2015 e decisione della sede INPS territorialmente competente (art. 16 d. lgs. 148/2015). CIGS Fase sindacale: comunicazione dell’imprenditore a RSA/RSU e oo.ss. Comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; esame congiunto (art. 24 d. lgs. 148/2015). * obbligo di dichiarare la non praticabilità del contratto di solidarietà (co. 4) Fase amministrativa: comunicazione al Ministero del lavoro e alla DTL competente; decreto del Min. lav. (art. 25 d. lgs. 148/2015).

DURATA 24 mesi nell’arco del quinquennio mobile (art. 4 co. 1 d. lgs. 148/2015) * eccezioni (art. 4 co. 2) Contribuzione figurativa (art. 6) CIGO: 13 settimane continuative, prorogabili fino a 52 settimane (art. 12 d. lgs. 148/2015) * eventi oggettivamente non evitabili (co. 4) CIGS: art. 22 d. lgs. 148/2015 * computo per la metà dei trattamenti connessi al contratto di solidarietà (co. 5)

Disciplina FINANZIAMENTO Contributo ordinario (art. 13 d.lgs. 148/2015 per la CIGO e art. 23 per la CIGS) e contributo addizionale (art. 5), salvo per gli eventi oggettivamente non evitabili (art. 13 co. 3 d. lgs. 148/2015). * incremento del contributo addizionale in caso di assenza di rotazione (art. 24 co. 6) TRATTAMENTO 80% retribuzione spettante al lavoratore per le ore non prestate, entro un massimale fissato annualmente (art. 3 d. lgs. 148/2015) modalità di erogazione (art. 7 d. lgs. 148/2015) Decadenza dal trattamento CIG in caso di omessa comunicazione all’INPS dell’attività di lavoro autonomo o subordinato (art. 8 d. lgs. 148/2015).

CRITERI di SCELTA dei LAVORATORI Scelta non discriminatoria dell’imprenditore; eventuale accordo collettivo (in caso di CIGS, i criteri di scelta dei lav. devono essere oggetto della comunicazione preventiva dell’imprenditore e dell’esame congiunto) obbligo di rotazione: se l'impresa ritiene, per ragioni di ordine tecnico-organizzativo connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza, di non adottare meccanismi di rotazione tra i lavoratori che espletano le medesime mansioni e sono occupati nell'unità produttiva interessata dalle sospensioni, deve indicarne i motivi nel programma CIGS; se l’impresa non adotta la rotazione paga un maggiore contributo addizionale

Disciplina In caso di omessa o ritardata richiesta di CIG, l’imprenditore deve corrispondere ai lavoratori una somma pari all’integrazione salariale non percepita (art. 15 co. 4 e art. 25 co. 4 d. l. 148/2015). Potere unilaterale dell’imprenditore di collocare i lavoratori in CIG che sorge con il provvedimento amministrativo di ammissione alla CIG. Il provvedimento amministrativo è illegittimo in caso di mancato espletamento della fase sindacale. Obbligo per il lavoratore in CIG di stipulare un patto di servizio personalizzato (art. 22 d. lgs. 150/2015).

Fondo di solidarietà bilaterali Le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulano accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi a oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori che non rientrano nell'ambito di applicazione della CIGO e della CIGS, con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalle disposizioni sulla CIGO e sulla CIGS (art. 26 d. lgs. 148/2015). L'istituzione dei fondi è obbligatoria in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti (co. 7). Ulteriori finalità dei fondi (co. 9). Erogazione di un assegno ordinario (art. 30) * fondi di solidarietà bilaterali alternativi (art. 27) * fondi di solidarietà residuali/fondo di integrazione salariale (artt. 28-29); erogazione di un assegno di solidarietà (art. 31)