CONCORDATO PREVENTIVO Costituisce un beneficio concesso all'imprenditore per favorire la composizione della crisi mediante una soluzione concordata con i creditori. L'imprenditore che si trova in stato di difficoltà economica, e che supera anche uno solo dei limiti dimensionali fissati dall'art. 1, 2° comma, 1. fall., può evitare che la crisi sfoci in fallimento regolando i propri rapporti con i creditori mediante tale procedura.
Concordato preventivo : stato di crisi Il presupposto oggettivo, non è più solo lo stato d'insolvenza, bensì più in generale lo stato di crisi economica dell'imprenditore. Per stato di crisi si intende sia una difficoltà temporanea e reversibile che non consente all'imprenditore di soddisfare regolarmente i creditori e sia lo stato di insolvenza che giustificherebbe la dichiarazione di fallimento.
FINALITA’ DEL CONCORDATO PREVENTIVO E' una procedura concorsuale alla quale attualmente può essere riconosciuta una duplice finalità: Se la crisi è temporanea e reversibile, il concordato mira a superare tale situazione attraverso il risanamento economico e finanziario dell'impresa. Se la crisi è definitiva e irreversibile, il concordato preventivo può essere attuato prima che sia dichiarato il fallimento e serve ad evitare lo stesso (sotto tale profilo si differenzia perciò nettamente dal concordato fallimentare).
CONCORDATO GIUDIZIALE E DI MASSA Il concordato preventivo è : un concordato giudiziale in quanto per il suo perfezionamento non basta l'approvazione della maggioranza qualificata dei creditori, ma è necessaria l'omologazione da parte del tribunale; un concordato di massa in quanto, una volta approvato, è produttivo di effetti per tutti i creditori anteriori. E al pari del concordato fallimentare libera definitivamente l'imprenditore per la parte eccedente la percentuale concordataria.
VANTAGGI DEL CONCORDATO PREVENTICO Offre all'imprenditore insolvente l'ulteriore notevole vantaggio di evitare le gravi conseguenze patrimoniali, personali e penali del fallimento. L'imprenditore non subisce lo spossessamento e conserva, sia pure con particolari cautele, l'amministrazione dei beni e la gestione dell'impresa. Non si deve più condurre necessariamente alla liquidazione del patrimonio del debitore insolvente per il soddisfacimento dei creditori.
PRESSUPOSTI DEL CONCORDATO PREVENTIVO Non è più richiesto che l'imprenditore sia in grado di garantire il pagamento di una percentuale non esigua ai creditori chirografari (prima era di almeno il quaranta per cento) e neppure è necessario soddisfare per intero i creditori privilegiati.
CONTENUTO DELLA PROPOSTA Il concordato può perseguire : la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma; può consistere in una dilazione dei termini di pagamento, o nel soddisfacimento parziale dei creditori, o in entrambe le soluzioni; può disporre l'attribuzione ad un assuntore delle attività delle imprese interessate dalla proposte; può infine prevedere la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei.
AMMISSIONE AL CONCORDATO La procedura di concordato preventivo inizia con la domanda di ammissione del debitore, presentata con ricorso al tribunale competente per la dichiarazione del fallimento. Alla domanda devono essere allegati : Un'aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa; Uno stato analitico delle attività con i relativi valori; Un elenco nominativo dei creditori e dei titolari di diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore.
...segue La proposta e gli allegati devono inoltre essere accompagnati dalla relazione di un professionista scelto dal debitore fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili appartenenti alle categorie professionali indicate dalla legge. Il professionista deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.
AMMISSIONE AL CONCORDATO: ISTRUTTORIA Ricevuta la domanda, il tribunale : svolge un controllo preliminare volto ad accertare se ricorrono i presupposti di legge per l'ammissione alla procedura; verifica la completezza e la regolarità della documentazione nonché, per le proposte che prevedono la suddivisione in classi dei creditori, la correttezza dei criteri di formazione delle classi stesse;
...segue Controlla che sia proposto il soddisfacimento dei creditori privilegiati in misura non inferiore al valore della prelazione; Infine, prima di pronunziarsi, il tribunale deve ordinare la comparizione del debitore in camera di consiglio per consentirgli l'esercizio del diritto di difesa; Eventualmente può assegnare un termine per l'integrazione della proposta o dei documenti.
...segue Se l'accertamento ha esito negativo, il tribunale dichiara inammissibile la proposta di concordato. Inoltre, su istanza dei creditori o del pubblico ministero, verifica l'esistenza dei presupposti per dichiarare il fallimento del debitore. Se invece ritiene ammissibile la proposta, il tribunale, con decreto non soggetto a gravame, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo (DECRETO DI AMMISSIONE).
DECRETO DI AMMISSIONE Il tribunale designa gli organi della procedura : il giudice delegato, cui è devoluta la direzione della procedura; un commissario giudiziale, che svolge essenzialmente funzioni di vigilanza e di controllo. Sempre col decreto di ammissione il tribunale : ordina la convocazione dei creditori (entro trenta giorni);
...segue fissa la somma che ritiene necessaria come acconto sulle spese della procedura; fissa il termine, non superiore a quindici giorni, entro il quale il debitore deve depositare la somma suddetta nella cancelleria del tribunale. Il decreto di ammissione al concordato è pubblicato con le stesse modalità della dichiarazione di fallimento e, se il tribunale lo ritiene opportuno, anche in uno o più giornali.
EFFETI PER IL DEBITORE L'ammissione alla procedura di concordato incide sia sulla posizione del debitore sia su quella dei creditori anteriori. PER I DEBITORI: a differenza che nel fallimento, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e continua l'esercizio dell'impresa, sia pure sotto la vigilanza del commissario giudiziale. È però necessaria l'autorizzazione del giudice delegato per gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione.
...segue Gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice delegato sono inefficaci nei confronti dei creditori, espongono inoltre l'imprenditore alla revoca dell'ammissione al concordato ed anche, su istanza dei creditori o del pubblico ministero, e previo accertamento dei relativi presupposti, alla contestuale dichiarazione di fallimento. Inefficaci sono anche i pagamenti di debiti anteriori alla proposta di concordato compiuti senza l'autorizzazione del giudice delegato.
EFFETTI PER I CREDITORI PER I CREDITORI: sono in larga parte coincidenti con quelli propri del fallimento, dato che anche il concordato preventivo è per i creditori caratterizzato dal principio della par condicio creditorum. EFFETTI PER I CREDITORI
SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA Intervenuta l'ammissione alla procedura, il procedimento per la concessione del concordato preventivo si articola in due fasi : L'approvazione della proposta da parte dei creditori; L’omologazione del concordato da parte del tribunale.
L'approvazione della proposta da parte dei creditori ADUNANZA DEI CREDITORI: l'approvazione del concordato preventivo avviene in apposita adunanza dei creditori, presieduta dal giudice delegato. Vi partecipa il commissario giudiziale che illustra ai creditori la proposta definitiva del debitore. All'adunanza possono intervenire anche i creditori non convocati ed ottenere l'ammissione al voto provando in tale sede il loro credito. I creditori esclusi dalla votazione possono opporsi all'esclusione in sede di omologazione del concordato, qualora la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze.
...segue Se la proposta è respinta: il tribunale dichiara d'ufficio inammissibile la proposta di concordato con decreto ed inoltre, su istanza dei creditori o del pubblico ministero e previo accertamento dei relativi presupposti, dichiara il fallimento del debitore con separata sentenza. Se il concordato è stato approvato: si apre il giudizio di omologazione, con procedimento in camera di consiglio, nel quale possono intervenire il debitore, il commissario giudiziale, i creditori dissenzienti e qualsiasi interessato.
GIUDIZIO DI OMOLOGAZIONE Il tribunale effettua un controllo sulla regolarità della procedura e sul risultato della votazione : Se i risultati del controllo sono positivi, il tribunale omologa con decreto il concordato (il decreto è pubblicato nel registro delle imprese ed il commissario giudiziale inoltre ne dà notizia ai creditori). Se i risultati del controllo sono negativi lo respinge e, su istanza di un creditore o del pubblico ministero e previo accertamento dei relativi presupposti, dichiara contestualmente il fallimento con sentenza.
ESECUZIONE DEL CONCORDATO Con il decreto di omologazione del concordato, la procedura si chiude. Il concordato viene eseguito sotto la sorveglianza del commissario giudiziale, secondo le modalità stabilite del decreto di omologazione. ESECUZIONE DEL CONCORDATO
RISOLUZIONE ED ANNULLAMENTO DEL CONCORDATO Può essere risolto od annullato su ricorso di ciascun creditore. RISOLUZIONE: si fonda sull’inadempienza del concordato. E’ pronunciata dal tribunale con sentenza quando: Non vengono costituite garanzie personali; Il proponente non adempie regolarmente agli obblighi del concordato.
...segue ANNULLAMENTO: è disposto da tribunale quando : si scopre che il passivo era stato dolosamente esagerato; una parte rilevante dell’attivo era stata sottratta o dissimulata.