Istituzioni di Diritto Romano IV cattedra Prof. Francesca Reduzzi

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Istituzioni di Diritto Romano IV cattedra Prof. Francesca Reduzzi (lettere D-E-F) A/A 2012/13 Prof. Francesca Reduzzi

GUARINO, Diritto privato romano, XIIa edizione, Corso di Istituzioni di diritto romano LIBRO CONSIGLIATO: GUARINO, Diritto privato romano, XIIa edizione, Napoli, Editore Jovene, 2001

D. 44.7.51 (Celsus 3 Digestorum) Nihil aliud est actio quam ius quod sibi debeatur, iudicio persequendi. D. 44.7.51 (dal terzo libro dell’opera Digesti del giurista Celso) L’azione non è altro che il diritto di un soggetto di perseguire con un giudizio (in un processo) ciò che gli è dovuto.

Ambito tutela processuale : Actiones civiles e honorariae Oggetto azione: In rem e in personam Oggetto pretesa attore : Reipersecutoriae Poenales Mixtae

Funzione del giudice: Actiones stricti iuris=di stretto diritto (iudicia stricta) Actiones bonae fidei= di buona fede=bonae fidei iudicia Actiones arbitrariae: (Iudicia arbitraria, con arbitrium de restituendo)

Riguardo alla struttura delle formulae di giudizio: Iudicia legitima Iudicia imperio continentia (=contenuti dall’imperium del magistrato)

Actiones directae (=“rettilinee”) Actiones utiles (= utilizzabili) || \/ >Fictio >Trasposizione di soggetti >Ampliamento della fattispecie prevista dall’azione originaria

Pars pro actore Pars pro reo Iussum iudicandi

“Sia giudice Tizio. Se ti sembra che la pretesa vantata da Aulo Agerio (attore) nei confronti di Numerio Negidio (il convenuto) sia fondata, allora tu, giudice Tizio, condanna Numerio Negidio a pagare ad Aulo Agerio la somma X. Se invece ciò non ti sembra, assolvilo. Nella mia qualità di magistrato giusdicente investo Tizio della potestà di giudicare”

FORMULA (CONCEPTA VERBA) PARTES FORMULARUM >INTENTIO (essenziale)=tesi attrice >DEMONSTRATIO (accidentale) >CONDEMNATIO (essenziale)=richiesta di condanna >ADIUDICATIO (accidentale) CLAUSOLE ACCESSORIE: EXCEPTIO - PRAESCRIPTIO (PRO ACTORE - PRO REO)

Gai 4.39. Partes autem formularum hae sunt: demonstratio, intentio, adiudicatio, condemnatio. Le parti delle formule sono queste: demonstratio, intentio, adiudicatio, condemnatio.

Gai. 4.40. Demonstratio est ea pars formulae, quae principio ideo inseritur, ut demonstretur res, de qua agitur, uelut haec pars formulae: Quod Aulus Agerius Numerio Negidio HOMINEM VENDIDIT, item haec: Quod A. Agerius apud N. Negidium HOMINEM DEPOSUIT. La demonstratio è quella parte della formula che viene inserita all'inizio, affinché sia indicato l'oggetto della controversia, come ad esempio questa parte della formula: “Poiché Aulo Agerio ha venduto a Numerio Negidio uno schiavo”, o questa: “Poiché Aulo Augerio ha depositato uno schiavo presso Numerio Negidio”.

Gai. 4.41. Intentio est ea pars formulae, qua actor desiderium suum concludit, velut haec pars formulae: SI PARET N. NEGIDIUM A. AGERIO SESTERTIUM X MILIA DARE OPORTERE; item haec: QUIDQUID PARET N. NEGIDIUM A. AGERIO DARE FACERE <OPORTERE>; item haec: SI PARET HOMINEM EX IURE QUIRITIUM AULI AGERII ESSE. L'intentio è quella parte della formula con la quale l'attore precisa la sua pretesa, come ad esempio questa parte della formula: “Se risulta che Numerio Negidio è tenuto a dare ad Aulo Agerio diecimila sesterzi”; oppure questa: “Tutto ciò che risulta che Numerio Negidio è tenuto a fare o a dare ad Aulo Agerio”; oppure questa: “Se risulta che lo schiavo appartiene ex iure Quiritium ad Aulo Agerio.

Gai 4.42. Adiudicatio est ea pars formulae, qua permittitur iudici rem alicui ex litigatoribus adiudicare, uelut si inter coheredes familiae erciscundae agatur aut inter socios communi diuidundo aut inter uicinos finium regundorum. nam illic ita est: QVANTVM ADIVDICARI OPORTET, IVDEX, Titio ADIVDICATO. La adiudicatio è quella parte della formula, con la quale è consentito al giudice di aggiudicare la res ad uno tra i contendenti: come ad esempio se si agisca tra coeredi con la actio familiae erciscundae, o tra soci con la actio communi dividundo, o tra proprietari di fondi vicini con la actio finium regundorum. Infatti in questi casi è così: “Il giudice attribuisca quanto è da aggiudicare”.

Gai 4.43. Condemnatio est ea pars formulae, qua iudici condemnandi absolvendive potestas permittitur, velut haec pars formulae: IUDEX, NUMERIUM NEGIDIUM AULO AGERIO SESTERTIUM X MILIA CONDEMNA. SI NON PARET, ABSOLVE; La condemnatio è quella parte della formula, con la quale si attribuisce al giudice la potestà di condannare o di assolvere, come questa parte della formula (ad esempio): “giudice, condanna N. Negidio per diecimila sesterzi in favore di A. Agerio, se non risulta, assolvilo”;

Gai 4.43. item haec: iudex, N. Negidium A. Agerio dumtaxat X milia condemnato. Si non paret, absolvito; item haec: iudex, N. Negidium A. Agerio condemnato et reliqua, ut non adiciatur DVMTAXAT. oppure: “giudice condanna N. Negidio in favore di A. Agerio fino a un massimo di diecimila sesterzi, se non appare provato, assolvilo”; oppure: “giudice condanna N. Negidio in favore di A. Agerio etc.”, senza aggiungere ‘fino a un massimo di’.

Come si svolgeva il processo formulare? In ius vocatio (citazione) Editio actionis (=esposizione dell’azione) Presenza delle parti o rappresentanti

Fase in iure Scopo: Conceptio verborum = formulazione della “regola di giudizio” Consenso sul iudicium: LITISCONTESTATIO Datio iudicis Iussum iudicandi Effetto: Res in iudicium deducta= res iudicanda=regiudicanda

FASE APUD IUDICEM Iudicatio Contraddittorio tra le parti Avvocati, oratori Onere della prova: ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat Sententia iudicis

SENTENTIA IUDICIS >parere sulla controversia: sententia in senso stretto >provvedimento di condemnatio, adiudicatio o absolutio (iudicatum in senso stretto)

Giudicato Mero accertamento (absolutio e praeiudicia) Accertamento costitutivo (in caso di adiudicatio) Accertamento con condanna

Sentenza valida=> res iudicata (cosa giudicata o regiudicata) DIVIETO di riproporre la stessa questione in giudizio CHI doveva far valere infrazione del divieto? Cioè: chi doveva far rilevare l’eadem res iudicata? Nei iudicia legitima scaturenti da Actiones in personam e in ius conceptae: eadem res iudicata era rilevabile dal giudice ex officio fino al momento della pronuncia della sentenza.

In tutti gli altri casi (iudicia legitima in personam, con formula in factum, iudicia legitima in rem, o imperio continentia ) Rilevabilità della eadem res iudicata o iudicanda spettava al CONVENUTO (tramite exceptio rei iudicatae vel in iudicium deductae)

ACTIO IUDICATI Esercitata dall’attore Per ottenere un titolo esecutivo della sentenza

MEZZI COMPLEMENTARI magis imperii quam iurisdictionis >interdicta >IN INTEGRUM RESTITUTIONES >STIPULATIONES PRAETORIAE >MISSIONES IN POSSESSIONEM >BONORUM VENDITIO

PROCEDURE EXTRA ORDINEM Caratteristiche: >unità procedimento >ufficialità procedimento >procedibilità contumaciale >impugnabilità della sentenza >specificità della condanna >esecutività ufficiale