1. Il matrimonio come istituto naturale - Istituto naturale disciplinato dal diritto divino naturale, integrato dal diritto secolare e dalle consuetudini - Tale istituto elevato da Cristo a sacramento Fonti normative che regolano il matrimonio canonico: Diritto divino naturale Diritto divino rivelato (Antico testamento : genesi, levitico, deuteronomio – Vangeli e lettere di Paolo) Diritto canonico umano: - Codex 1983, libro IV, cann. 1055-1165 - Istruzione Dignitas Connubii emanata dal Pont. Consiglio per i testi legislativi il 25/01/2005 (istruzione da usare nei Tribunali diocesani nella trattazione delle cause di nullità) - Decreto Generale sul matrimonio canonico emanato dalla CEI nel 1990 (per l’Italia) - Lettera apostolica Mitis Iudex Dominus Iesus data Motu Proprio dal Santo Padre Francesco sulla riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio nel CIC, 8 sett. 2015 4. Diritto civile (norme sui rapporti patrimoniali)
1 bis. CIC e Istr. Dignitas Connubii CIC 1983 - LIBRO IV l’ufficio di santificare Parte I “I sacramenti” – titolo VII “Il matrimonio”, cann. 1055-1165 Suddiviso in 10 capitoli: 1. cura pastorale, 2. impedimenti in genere, 3. impedimenti in specie,4. consenso matr., 4. la forma della celebrazione, 6. matrimoni misti, 7. celebrazione segreta, 8. effetti del matrimonio, 9. la separazione dei coniugi, 10. la convalida. ISTRUZIONE DIGNITAS CONNUBII Riguarda il processo matrimoniale e rimanda alle norme già presenti nel CIC 1983 sui processi CIC 1983 LIBRO VII, Sui processi p. I Dei processi in generale cann. 1400-1500 p. II Del giudizio contenzioso cann. 1501-1655 p. III Sui processi speciali (processo matrimoniale) cann.1671-1691 DECRETO GENERALE DELLA CEI SUL MATRIMONIO CANONICO (1990) Norme per completare le disposizioni del CIC e per assicurare una conforme applicazione della disciplina vigente
2. Origine e sviluppo della dottrina cristiana sul matrimonio Origine e sviluppo della dottrina cristiana sul matrimonio legato allo sviluppo delle prime comunità cristiane. Dopo il VI secolo anche il matrimonio finisce per essere attratto nella sfera del diretto interesse della Chiesa fino a diventare materia di esclusiva competenza ecclesiastica.
3 . Giurisdizione esclusiva della Chiesa e la rivendicazione del potere statale - Tra l’XI e il XII secolo il matrimonio è completamente sottoposto all’autorità ecclesiastica Tra il XII e il XIV secolo viene elaborata dai canonisti una solidissima dottrina canonistica in materia matrimoniale la giustificazione teorica dell’esclusività della giurisdizione ecclesiastica viene individuata nella natura sacramentale del matrimonio il monopolio ecclesiastico dura fino al XVI secolo a seguito delle rivendicazioni statali e delle pretese degli Stati nazionali si verificarono profondi contrasti tra Stato e Chiesa Dalla Rivoluzione francese in poi netta separazione tra sfera civile e sfera religiosa
4. Carattere sacramentale del matrimonio Can. 1055 § 1 : Cristo ha elevato alla dignità di sacramento il patto (foedus) tra l’uomo e la donna con cui le parti fanno sorgere un Consortium totius vitae. Carattere sacramentale non era ben chiaro nella Chiesa primitiva. Tale coscienza si sviluppò dopo l’XI secolo. S. Bonaventura, S. Agostino, Pietro Lombardo nel XII secolo individuarono il sacramento nella concorde volontà delle parti. Il carattere sacramentale del matrimonio venne definito come verità di fede nel Concilio di Trento e ribadito nel Codex del 1917 e in quello del 1983.
5. Definizione di matrimonio (can. 1055) Can. 1055 « Il patto matrimoniale con cui l'uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla procreazione e educazione della prole, tra i battezzati è stato elevato da Cristo Signore alla dignità di sacramento » Foedus patto/alleanza Consortium totius vitae Fini del matrimonio (o elementi essenziali): Il bene dei coniugi (bonum coniugum) Procreazione ed educazione della prole (bonum prolis) 4. Carattere sacramentale
6. Le proprietà del matrimonio (can. 1056) l’unità (nel duplice aspetto di rapporto monogamico e di sinonimo di fedeltà) Indissolubilità (perpetuità del vincolo fino alla morte e quindi con esclusione del divorzio Gli elementi essenziali del matrimonio (ossia i fini) + le proprietà + il carattere sacramentale costituiscono (nel linguaggio canonistico) i BONA MATRIMONII (espressione derivante da S. Agostino, ossia dei beni particolari strettamente connessi al matrimonio): (tria bona) bonum prolis, bonum fidei (unità/fedeltà), bonum sacramenti (indissolubilità) a cui si aggiunge il bonum coniugum (il bene dei coniugi)
7. Il consenso (can. 1057) Dal consenso nasce il patto coniugale che genera il vincolo matrimoniale. Per questo si dice che il consenso è causa efficiente del matrimonio. Si tratta di consenso qualificato prestato da 2 persone di sesso diverso abili per diritto a contrarre matrimonio. Can. 1057 § 1 Insostituibilità del consenso Can. 1057 § 2 il legislatore tenta di definire la natura e il contenuto del consenso: oggetto del consenso è la donazione reciproca (tradunt et accipiunt) con la quale l’uomo e la donna diventano marito e moglie costituendo quell’intima comunità di amore e vita coniugale che è il matrimonio Centralità del consenso: considerata la centralità che un consenso liberamente prestato dagli sposi ha nella costituzione del matrimonio, il diritto canonico disciplina con grande attenzione i requisiti ter una valida prestazione
8. Validità del matrimonio canonico Perché il matrimonio possa essere validamente celebrato occorre che ricorrano 3 elementi: consenso prestato da persona giuridicamente abile (consenso non viziato); assenza di impedimenti alla celebrazione; osservanza della forma prescritta.