LA RAPPRESENTANZA ARTT. 1387-1400 C.C..

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
IL MANDATO: Il mandato è il contratto col quale una parte (detta mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra (detta.
Advertisements

Art.1387 c.c. Titolo II ‘Dei contratti in generale’
Università degli Studi della Calabria Corso di Diritto Privato
LA RAPPRESENTANZA ARTT C.C..
LA RAPPRESENTAN ZA ARTT C.C.. Un soggetto (RAPPRESENTANTE) pone in essere, per un altro soggetto (RAPPRESENTATO) un atto giuridico che questultimo.
LA RAPPRESENTAN ZA. Un soggetto (RAPPRESENTANTE) pone in essere, per un altro soggetto (RAPPRESENTATO) un atto giuridico che questultimo non può o non.
Corso di abilità informatiche
Schema normativo ipertestuale
Corso di Diritto Privato
LA RAPPRESENTANZA La rappresentanza è un istituto mediante il quale un soggetto-rappresentante ha il potere di sostituirsi ad un altro soggetto- rappresentato.
Il contratto di lavoro part-time
I collaboratori dell’imprenditore
Il contratto di lavoro intermittente
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a
Società in accomandita semplice
SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO D. LGS 81/2008 E LAVORO ATIPICO D
Le impugnazioni.
IL CONTRATTO D’ALBERGO
MORA DEL CREDITORE ARTT – 1217 c.c.
INVALIDITA’ del contratto
CONTRATTO PRELIMINARE art c.c.
LA SIMULAZIONE (art ) Creare l’apparenza : simulato e dissimulato (spesso documentato con controdichiarazione) Simulazione ASSOLUTA e RELATIVA.
Contratti di utilizzazione dell’aeromobile
L’oggetto dell’ipoteca
LA SOCIETA’ IN ACCOMANDITA PER AZIONI
AMMINISTRATORI ODCEC TIVOLI IL
Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
Gli atti degli Enti Locali
CONTRATTO Elementi essenziali (art.1325 c.c.) Accordo Oggetto Causa
La fideiussione Art c.c.: garanzia personale
Superamento dell’associazione in partecipazione con apporto di lavoro
Le persone e i diritti La capacità giuridica La capacità di agire
INVALIDITÀ ED ETEROINTEGRAZIONE DEL CONTRATTO
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a. a
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a (6)
Fonti obbligazioni art.1173
OBBLIGAZIONI NASCENTI DALLA LEGGE
Corso di formazione per i gestori della crisi da sovraindebitamento
I vizi di legittimità.
LO STATUTO DEL LAVORATORE AUTONOMO
VIZI DEL CONSENSO ERRORE artt VIOLENZA artt DOLO artt
OBBLIGAZIONE E’ un rapporto giuridico (regolato dal diritto)
CONTRATTO IN GENERALE ARTT C.C.
IL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO
ADEMPIMENTO L’adempimento è l’ESATTA ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE che forma oggetto dell’obbligazione. L’adempimento esatto ESTINGUE l’obbligazione LIBERA.
IL DEPOSITO IN ALBERGO.
DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
USURA ED INDEBITI BANCARI
LA RAPPRESENTANZA La rappresentanza è un istituto mediante il quale un soggetto-rappresentante ha il potere di sostituirsi ad un altro soggetto- rappresentato.
Effetti del contratto.
ARTICOLO N.1994 Effetti del possesso di buona fede
ARTICOLO N.1260 Cedibilità dei crediti.
Recesso, esclusione e controllo del socio nelle S.R.L.
I caratteri fondamentali
Amministrazione congiuntiva
Schema delle fonti.
La responsabilità degli Stati per illecito internazionale
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a
Il negozio giuridico E' la dichiarazione di volontà emessa da uno o più soggetti, giuridicamente capaci, per la produzione di effetti giuridici riconosciuti.
Art 81 cost. AI SoG LUISS 31 gennaio.
LO STATUTO DEL LAVORATORE AUTONOMO
I RAPPORTI GIURIDICI.
La società per azioni – caratteri generali
Come si scrive un atto di citazione
Il ricorso amministrativo
LE OBBLIGAZIONI Marcello Trentinella Giacomo Capizzano 3 A SIA.
L'atto costitutivo delle associazioni di promozione sociale (art
L'atto costitutivo delle organizzazioni di volontariato - Art
Transcript della presentazione:

LA RAPPRESENTANZA ARTT. 1387-1400 C.C.

Un soggetto (RAPPRESENTANTE) pone in essere, per un altro soggetto (RAPPRESENTATO) un atto giuridico che quest’ultimo non può o non vuole porre in essere personalmente.

1388. Contratto concluso dal rappresentante . — 1. Il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato.

Caratteristiche della rappresentanza IN NOME DEL RAPPRESENTATO: contemplatio domini. NELL’INTERESSE DEL RAPPRESENTATO: per conto altrui (art.1703) EFFETTI DIRETTI DEL CONTRATTO NEI CONFRONTI DEL RAPPRESENTATO

1387. Fonti della rappresentanza. — 1 1387. Fonti della rappresentanza. — 1. Il potere di rappresentanza è conferito dalla legge ovvero dall'interessato.

RAPPRESENTANZA VOLONTARIA. LA PROCURA ATTO UNILATERALE RECETTIZIO 1392. Forma della procura. — 1. La procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere (c. 1350 ss., 1399).

PROCURA GENERALE PROCURA SPECIALE

ESTINZIONE DELLA PROCURA – PROCURA APPARENTE 1396. Modificazione ed estinzione della procura. — 1. Le modificazioni e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. In mancanza, esse non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione del contratto.

Trib. Lecce,09 maggio 2012 Ai fini della validità della procura alle liti rilasciata da chi si qualifichi legale rappresentante della persona giuridica è sufficiente che nell'intestazione dell'atto al quale la procura si riferisce siano indicati i poteri rappresentativi di colui che la sottoscrive, essendo onere della parte che contesta tale qualità allegare tempestivamente e fornire la prova dell'inesistenza del rapporto organico o della carenza dei poteri dichiarati.

Cause di estinzione della procura 1) compimento dell’affare 2) scadenza del termine o avveramento condizione risolutiva 3) estinzione rapporto interno 4) morte rappresentato o rappresentante 5) revoca da parte del rappresentato 6) rinunzia del rappresentante

ECCESSO DI POTERE E RAPPRESENTANZA SENZA POTERE Il contratto è privo di effetti nei confronti del rappresentato (differenza rispetto alla mancata conoscenza della revoca della procura) Tuttavia…

1399. Ratifica. — 1. Nell'ipotesi prevista dall'articolo precedente, il contratto può essere ratificato dall'interessato, con l'osservanza delle forme prescritte per la conclusione di esso (c. 1392). 2. La ratifica ha effetto retroattivo, ma sono salvi i diritti dei terzi.

Cass. 26-07-2012 n. 13296 In tema di appalti pubblici, l' eccesso di potere dell'organo competente a concludere il contratto, la rappresentanza senza potere ovvero la mancanza di deliberazione da parte dell'organo munito del potere a contrarre si traducono in difetti del consenso dell'ente medesimo, che, incidendo sulla validità ed efficacia del contratto privatistico, ne comportano l'annullabilità; questa, peraltro, può essere fatta valere esclusivamente dall'ente, nel cui interesse sono poste le norme procedimentali violate, mentre il contratto può essere convalidato, ai sensi dell'art. 1444 c.c., tutte le volte in cui l'amministrazione, che conosceva o doveva conoscere la causa d'invalidità ed alla quale spettava l'azione di annullamento, vi abbia dato volontariamente esecuzione.

Art.1398 Rappresentanza senza potere. — 1. Colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto.

2 casi falsus procurator: 1.non ha alcun potere di rappresentanza 2. eccesso di poteri Non ha poteri quindi il contratto non ha effetto per il rappresentato Danni al terzo contraente DILIGENTE

Il contratto stipulato dal falsus procurator non è né nullo né annullabile, ma semplicemente inefficace fino all’eventuale ratifica da parte del dominus. Nel caso particolare che il f.p. abbia usato il nome del legale rappresentante di una società, la ratifica dovrà pervenire dall’organo rappresentativo della stessa e l’intenzione di far propri gli effetti del c. stipulato sotto falso nome

1394. Conflitto d'interessi . — 1. Il contratto concluso dal rappresentante in conflitto d'interessi col rappresentato (c. 1395) può essere annullato (c. 1441 ss.) su domanda del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo. Antepone proprio interesse a quello del rappresentato

1395. Contratto con se stesso. — 1. È annullabile il contratto che il rappresentante conclude con se stesso, in proprio o come rappresentante di un'altra parte, a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specificatamente ovvero il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilità di conflitto d'interessi (c. 1394, 1735). 2. L'impugnazione può essere proposta soltanto dal rappresentato.

Due casi 1) un soggetto conclude il contratto nella duplice veste di rappresentante e di rappresentato 2) un soggetto agisce da un lato come rappresentante di Tizio e nella veste di rappresentante di Caio ANNULLAMENTO del contratto a meno che autorizzazione ad hoc o contenuto del contratto predeterminato

Cass. 29.09.2000, n. 12969 Il danno risarcibile ex art. 1398 c.c. subito dal contraente che abbia confidato senza colpa nella esistenza della procura invocata dal falsus procurator, si limita al c.d. «interesse negativo», e risiede, oltre che nelle spese e nelle perdite strettamente dipendenti dalle trattative, nel vantaggio conseguibile dal contraente in buona fede per il tramite di altre contrattazioni, e non si estende perciò al lucro cessante ricavabile dall’adempimento del contratto

RAPPRESENTANZA LEGALE Si ha quando il potere di rappresentanza è attribuito dalla legge (genitori – tutore – curatore eredità giacente) Diretta attribuzione al rappresentato degli effetti giuridici del contratto

RAPPRESENTANZA ORGANICA Sussiste quando un soggetto, per la funzione di organo esterno di ente, è investito del potere di dichiarare la volontà negoziale dell’ente medesimo.

RAPPRESENTANZA INDIRETTA O INTERPOSIZIONE REALE Compie atti giuridici in nome proprio e poi ritrasferisce al rappresentato. Agisce per conto altrui ma in nome proprio L’interposto reale è partecipe degli effetti giuridici del contratto che stipula

IL CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE 1401. Riserva di nomina del contraente. — 1. Nel momento della conclusione del contratto (c. 1326) una parte può riservarsi la facoltà di nominare successivamente la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso (1).

1402. Termine e modalità della dichiarazione di nomina. — 1. La dichiarazione di nomina deve essere comunicata all'altra parte nel termine di tre giorni dalla stipulazione del contratto, se le parti non hanno stabilito un termine diverso. 2. La dichiarazione non ha effetto se non è accompagnata dall'accettazione della persona nominata o se non esiste una procura anteriore al contratto.

1403. Forme e pubblicità. — 1. La dichiarazione di nomina e la procura o l'accettazione della persona nominata non hanno effetto se non rivestono la stessa forma che le parti hanno usata per il contratto, anche se non prescritta dalla legge (c. 1392) . 2. Se per il contratto è richiesta a determinati effetti una forma di pubblicità (c. 2643 ss.), deve agli stessi effetti essere resa pubblica anche la dichiarazione di nomina, con l'indicazione dell'atto di procura o dell'accettazione della persona nominata.

Effetti della nomina La persona nominata acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dal contratto con effetto dal momento in cui questo fu stipulato. La nomina ha effetto retroattivo al momento della conclusione del contratto come se questo fosse stato stipulato direttamente tra il nominato e l’altra parte.

Non è richiesto l’assenso dell’altro contraente ( a differenza della cessione del contratto) in quanto questi ha preventivamente accettato la clausola di riserva di nomina “per sé o per persona da nominare”.

1405. Effetti della mancata dichiarazione di nomina. — 1 1405. Effetti della mancata dichiarazione di nomina. — 1. Se la dichiarazione di nomina non è fatta validamente nel termine stabilito dalla legge o dalle parti, il contratto produce i suoi effetti fra i contraenti originari.