Fondo di Garanzia, start-up innovative ed Equity Crowdfunding Avv. Raul Ricozzi 16 maggio 2017
Fondo di Garanzia per le PMI
Fondo di Garanzia per le PMI - Introduzione - Il Fondo di Garanzia per le PMI rappresenta uno strumento istituito con la Legge n. 662 del 23 dicembre 1996 [art. 2, c. 100, lett. a)] "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" (pubblicata nella G.U. n. 303 del 28 dicembre 1996). La finalità del Fondo è quella di: Tramite il Fondo l'impresa può ottenere finanziamenti senza ulteriori garanzie (es., fideiussioni) sugli importi garantiti dal Fondo. favorire l'accesso alle fonti finanziarie delle PMI tramite la concessione di una garanzia pubblica
l'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo Fondo di Garanzia per le PMI - Focus sulle start-up innovative: il Decreto 26 aprile 2013 - Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 26 aprile 2013, n. 69068 (in G.U., 25 giugno 2013, n. 147) stabilisce: nonché criteri e modalità semplificati di accesso alla garanzia del Fondo in favore di start-up innovative e di incubatori certificati l'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo
Fondo di Garanzia per le PMI - Criteri e modalità di concessione della garanzia - (Segue) La garanzia del Fondo, in favore di start-up innovative e di incubatori certificati è concessa gratuitamente. Il Fondo interviene: oppure fino all’80% dell'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi (contrattuali e di mora) del soggetto richiedente nei confronti dell'impresa start-up innovativa o dell'incubatore certificato (Garanzia Diretta) fino all’80% dell’importo garantito da Confidi o da Altro Fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino l’80% del finanziamento (Controgaranzia)
Fondo di Garanzia per le PMI - Criteri e modalità di concessione della garanzia - L'importo massimo garantibile dal Fondo per singola start-up innovativa o incubatore certificato è pari a Euro 2,5 milioni. I soggetti richiedenti la garanzia del Fondo devono aver preventivamente acquisito apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (redatta secondo lo schema predisposto dal Soggetto gestore del Fondo) con la quale il rappresentante legale o procuratore speciale dell'impresa o dell'incubatore ne attesta l'iscrizione nella apposita sezione speciale del Registro delle imprese istituita ai sensi dell'art. 25, c. 8, del D.Lg. n. 179/2012. Tale dichiarazione è conservata dal soggetto richiedente e prodotta in caso di insolvenza della start-up innovativa o dell'incubatore certificato o su semplice richiesta del Soggetto gestore del Fondo. Le richieste di garanzia che sono, inter alia, prive di tale dichiarazione sono valutate e la relativa garanzia è concessa sulla base delle ordinarie modalità e procedure previste dalle vigenti Disposizioni operative del Fondo (fermo restando il fatto che la garanzia sarà concessa in ogni caso a titolo gratuito).
Misure di agevolazione
Start-up innovative - Misure di agevolazione - (Segue) Le misure di seguito riportate si applicano alle start-up innovative per 5 anni a partire dalla loro data di costituzione: Nuova modalità di costituzione digitale Esonero da diritti camerali e imposte di bollo Deroghe alla disciplina societaria ordinaria Proroga del termine per la copertura delle perdite Deroga alla disciplina sulle società di comodo e in perdita sistematica Esonero dall'obbligo di apposizione del visto di conformità per compensazione dei crediti IVA
Start-up innovative - Misure di agevolazione - (Segue) Le misure di seguito riportate si applicano alle start-up innovative per 5 anni a partire dalla loro data di costituzione: Applicazione di norme giuslavoristiche favorevoli Possibilità di remunerare il personale in modo flessibile Remunerazione tramite strumenti di partecipazione al capitale Incentivi fiscali all'investimento nel capitale di rischio delle start-up innovative Possibilità di raccogliere capitali tramite l'equity crowdfunding Intervento semplificato, gratuito e diretto al Fondo di Garanzia per le PMI
Start-up innovative - Misure di agevolazione - Le misure di seguito riportate si applicano alle start-up innovative per 5 anni a partire dalla loro data di costituzione: Servizi specifici per l'internazionalizzazione delle start-up Procedure di fail-fast Trasformazione in PMI innovativa
Start-up - Focus: deroghe alla disciplina societaria ordinaria - con riferimento alle quote sociali, determinare liberamente i diritti attribuiti ai soci fare una offerta al pubblico di quote di partecipazione, agevolando così l'accesso al capitale Le start-up costituite in forma di S.r.l. possono, inter alia porre in essere operazioni sulle proprie partecipazioni emettere strumenti finanziari partecipativi
Per le start-up costituite in forma di S.r.l. Start-up - Focus: deroghe alla disciplina societaria ordinaria: le quote - Per le start-up costituite in forma di S.r.l. Quote: l'atto costitutivo può prevedere categorie di quote: provviste di diritti differenti rispetto a quelli ordinari: in questo caso l'atto deve stabilire il contenuto di ogni categoria, anche derogando al principio della proporzionalità della singola quota e anche assegnando diritti diversi e ulteriori rispetto a quelli particolari che possono essere assegnati ai singoli soci; senza diritto di voto o che assegnino al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta o diritti di voto circoscritti a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni anche in deroga alla regola secondo la quale ogni socio ha diritto di prendere parte alle decisioni che la legge prevede per i soci ed il suo diritto di voto è proporzionale alla sua partecipazione.
Equity Crowdfunding
Equity Crowdunfing - Normativa di riferimento - Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" (c.d. Decreto Crescita bis), coordinato con la legge di conversione n. 221 del 17 dicembre 2012: introduce le start-up innovative e consente loro di avviare campagne di raccolta di capitale diffuso mediante portali online; Decreto Legge n. 3 del 24 gennaio 2015 coordinato con la legge di conversione n. 33 del 24 marzo 2015, recante: "Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti»: amplia la platea dei soggetti che possano accedere all’equity crowdfunding, introducendo le PMI innovative e gli OICR / società di capitali che investano prevalentemente in start-up e PMI innovative; Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017): il comma 70 dell'articolo 1 ha introdotto modifiche: (i) all'articolo 1, comma 5-novies; (ii) all'articolo 50-quinquies; e (iii) alla rubrica del Capo III-quater, Titolo III, Parte II del T.U.F.: sono le modifiche che introducono l’equity crowdfunding nella normativa finanziaria; Regolamento Consob sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line (adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013), aggiornato con le modifiche apportate dalla delibera n. 19520 del 24 febbraio 2016: regole generali per la gestione dei portali. Gli aggiornamenti sono tesi a semplificare il processo di investimento.
Equity Crowdfunding: - Definizione di "Crowdfunding" - È una raccolta di fondi online in cui una pluralità di persone apporta denaro per sostenere lo sviluppo di un progetto o di una iniziativa. Che cosa si intende per "Crowdfunding"?
Equity Crowdfunding - Definizione e caratteristiche principali - L'Equity Crowdfunding rappresenta un modello di crowdfunding in cui chiunque può investire in una impresa che pubblica, su una piattaforma online specializzata, una campagna di raccolta fondi. La campagna ha una durata limitata e un importo di fondi da raccogliere già determinato. Qualora venga raggiunto tale obiettivo, gli investitori entreranno nel capitale sociale condividendo con i soci il rischio d'impresa. Al contrario, gli investitori riceveranno la somma investita in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo. Obiettivo dell’investitore: eventuali futuri dividendi capital gain a seguito di vendita della partecipazione societaria
Equity Crowdfunding - Utilità - Il Crowdfunding, nelle sue varie forme, rappresenta dunque uno strumento che consente di ovviare alla difficoltà delle imprese di accedere al credito nelle forme tradizionali, soprattutto negli ultimi anni a causa della crisi economica. L’Italia rappresenta il primo Paese europeo che si è dotato di una disciplina specifica in materia di Equity Crowdfunding, sebbene quest’ultima sia stata modificata più volte (sia dal Legislatore che dalla Consob). Le modifiche apportate sono tese essenzialmente ad ampliare la platea di soggetti che possano accedere all’Equity Crowdfunding e a semplificare il processo di sottoscrizione.
Equity Crowdfunding - Protezione degli investitori - (Segue) Tutela dell’investitore particolarmente robusta: previsti diversi strumenti. Questionario MIFID: al di sopra di una soglia minima si applicano le garanzie della «Markets in Financial Instruments Directive» (MIFID): è possibile procedere all’investimento solamente se il questionario MIFID lo considera coerente con il profilo dell’investitore; l’investitore è tenuto a riflettere e a compilare una serie di questionari dai quali risulti che ha compreso la rischiosità dell’iniziativa nei suoi vari profili. Revoca dell’ordine di adesione: esercitabile qualora, tra il momento di adesione all’offerta e quello in cui essa è definitivamente chiusa, sopravvenga un fatto nuovo o sia rilevato un errore materiale circa le informazioni presentate sul sito web entro 7 giorni dalla data in cui le nuove informazioni sono state portate a conoscenza degli investitori; dai soli investitori non professionali, dalle fondazioni bancarie e dagli incubatori certificati.
Equity Crowdfunding - Protezione degli investitori - (Segue) Recesso dall’ordine di adesione: il gestore della piattaforma web deve “assicurare” agli investitori non professionali un diritto di recesso “dall’ordine di adesione” immotivato e senza alcuna spesa, esercitabile entro sette giorni dall’ordine. Tecnicamente, deve essere la società target ad accordare il diritto di recesso. Recesso ai sensi del Codice del Consumo: sospensione degli effetti del contratto concluso via internet per un periodo di 14 giorni, decorrenti dalla data di conclusione del contratto o dalla data in cui il cliente riceve l’informativa sulle condizioni contrattuali, se successiva. In questo periodo di sospensione, l’investitore/consumatore può recedere dal contratto di investimento senza fornire motivo e senza penali.
Equity Crowdfunding - Protezione degli investitori - Partecipazione di soggetti «qualificati»: ai fini del perfezionamento dell'offerta sul portale, il gestore verifica che una quota almeno pari al 5% degli strumenti finanziari offerti sia stata sottoscritta da investitori professionali o da fondazioni bancarie o da incubatori di start-up innovative o da investitori a supporto dell’innovazione aventi un valore del portafoglio di strumenti finanziari superiore a 500.000 Euro, in possesso di determinati requisiti di onorabilità e di almeno uno dei seguenti requisiti: aver effettuato, nell’ultimo biennio, almeno tre investimenti nel capitale sociale o a titolo di finanziamento soci in start-up innovative o PMI innovative, ciascuno dei quali per un importo almeno pari a 15.000 Euro; aver ricoperto, per almeno 12 mesi, la carica di amministratore esecutivo in una start-up innovativa o PMI innovativa, diversa dalla società offerente. Diritto di recesso del socio o di co-vendita della partecipazione: lo statuto o l'atto costitutivo della società target deve prevedere, in favore dei soli investitori non professionali che abbiano acquistato o sottoscritto strumenti finanziari offerti tramite sito web, il diritto di recesso dalla società o il diritto di co-vendita delle proprie partecipazioni (c.d. tag along) (nonché le relative modalità e condizioni di esercizio) nel caso in cui i soci di controllo, successivamente all’offerta, trasferiscano direttamente o indirettamente il controllo a terzi, in favore di investitori diversi da quelli professionali o dalle altre categorie di investitori sopra elencate che abbiano acquistato o sottoscritto strumenti finanziari offerti tramite portale.
GRAZIE PER L’ATTENZIONE Studio Legale Orrick, Herrington & Sutcliffe (Europe) LLP Avv. Raul Ricozzi rricozzi@orrick.com