Istituzioni di Diritto Romano IV cattedra Prof. Francesca Reduzzi (lettere D-E-F) A/A 2013/14 Prof. Francesca Reduzzi
GUARINO, Diritto privato romano, XIIa edizione, Corso di Istituzioni di diritto romano LIBRO CONSIGLIATO: GUARINO, Diritto privato romano, XIIa edizione, Napoli, Editore Jovene, 2001
SIGNIFICATI DI IUS ORDINAMENTO GIURIDICO -> ius in senso OGGETTIVO
IUS in senso SOGGETTIVO: ->Potere giuridico (situazione di preminenza di un soggetto attivo) -> Facoltà ->Condizione giuridica (successio in ius) ->Luogo (vocatio in ius)
Costituiscono il diritto: norme giuridiche (comandi normativi) Comandi ordinativi (non normativi) = privilegi (termine romano)
Fonti di produzione del diritto: i fatti normativi
Gai Institutiones 1.2-5: 2. Constant autem iura populi Romani ex legibus, plebiscitis, senatus consultis, constitutionibus principum, edictis eorum, qui ius edicendi habent, responsis prudentium. Istituzioni di Gaio, 1.2-5 : 2. Il diritto del popolo romano deriva da leggi, plebisciti, senatoconsulti, costituzioni dei principi, editti di coloro che hanno il potere di emanarli, responsi dei giuristi.
3. Lex est, quod populus iubet atque constituit 3. Lex est, quod populus iubet atque constituit. plebiscitum est, quod plebs iubet atque constituit. Plebs autem a populo eo distat, quod populi appellatione universi cives significantur, connumeratis et patriciis; 3. La legge è ciò che il popolo (romano) comanda e stabilisce. Il plebiscito è ciò che la plebe comanda e stabilisce. La plebe in questo si differenzia dal popolo, che con il termine popolo si indicano tutti i cittadini, compresi i patrizi;
sed postea lex Hortensia lata est, qua cautum est, ut plebiscita universum populum tenerent: itaque eo modo legibus exaequata sunt. ma poi fu emanata la legge Ortensia con la quale fu stabilito che i plebisciti vincolassero tutto il popolo; essi, pertanto, furono equiparati alle leggi.
plebis autem appellatione sine patriciis ceteri cives significantur; unde olim patricii dicebant plebiscitis se non teneri, quae sine auctoritate eorum facta essent; con il termine plebe si indicano, invece, gli altri cittadini, esclusi i patrizi; ragione per cui un tempo i patrizi dicevano di non essere vincolati dai plebisciti, in quanto formati senza la loro approvazione;
4. Senatus consultum est, quod senatus iubet atque constituit; idque legis vicem optinet, quamvis <de ea re> fuerit quaesitum. 4. Il senatoconsulto è ciò che il senato comanda e stabilisce e che tiene, in quanto tale, luogo di legge, quantunque la cosa sia stata discussa.
5. Constitutio principis est quod imperator decreto vel edicto vel epistula constituit. Nec umquam dubitatum est, quin id legis vicem optineat, cum ipse imperator per legem imperium accipiat. 5. La costituzione del principe è ciò che l’imperatore stabilisce con decreto, oppure editto, oppure lettera. Né mai si dubitò che ciò tenga luogo di legge, dal momento che lo stesso imperatore riceve il potere per mezzo di una legge.
I rapporti giuridici : relazione tra due o più soggetti giuridici nei riguardi di un oggetto giuridico (materiale o immateriale) che sia fonte di interesse dei soggetti
< ASSOLUTI < RELATIVI I rapporti giuridici si distinguono in Categoria intermedia: Assoluti in senso improprio
rapporti giuridici di debito rapporti giuridici di responsabilità
I rapporti di responsabilità : - rapporti di responsabilità primaria (o extracontrattuale, o aquiliana) - rapporti di responsabilità secondaria (o contrattuale o da inadempimento)
-rapporti giuridici a esecuzione libera (di debito o di responsabilità) Es.: Tizio deve 100 a Caio entro 10 gg-> Se alla scadenza non paga il rapp. relativo di debito si trasforma in rapp. di resp. secondaria a esecuzione libera
-rapporti giuridici a esecuzione coatta (di responsabilità) es.: se Tizio non risarcisce volontariamente Caio che si rivolge all’autorità giudiziaria il rapp. diviene a esecuzione coatta
fatti giuridici : accadimenti ai quali la legge collega determinate conseguenze o effetti giuridici.
EFFETTI GIURIDICI possono implicare: la costituzione di nuovi rapporti giuridici (effetti costitutivi) l’estinzione di rapporti giuridici preesistenti (effetti estintivi) - la modificazione di rapporti giuridici già esistenti (effetti modificativi)
Fatti involontari: indipendenti dalla volontà dei titolari del rapporto fatti naturali – umani (nascita, morte) - Fatti materiali (alluvione, avulsione)
Fatti giuridici volontari = atti giuridici (leciti/illeciti) : fatti il cui verificarsi si determina per effetto della volontà dei futuri o attuali titolari del rapporto.
Leciti: comportamenti ammessi dall’ordinamento Illeciti: comportamenti vietati dall’ordinamento
Gli illeciti di rilevanza pubblica, denominati crimina ->diritto pubblico Illeciti di rilevanza privatistica: delicta (furtum, rapina, iniuria)
“Meri atti giuridici” (o atti giuridici in senso stretto) -> effetti prefissati dall’ordinamento ma il loro compimento è rimesso alla libera decisione dei soggetti (es.: inventio)
Atti giuridici di autonomia: sia il compimento sia gli effetti sono voluti e indicati dai soggetti.
Capacità giuridica:attitudine ad essere titolari di situazioni giuridiche soggettive. Definisce la posizione del soggetto di diritto nell’ordinamento Capacità di agire: attitudine a compiere atti idonei ad incidere sulla propria sfera giuridica.
Nell’ordinamento italiano la capacità giuridica si acquisisce alla nascita. La capacità di agire si acquisisce con la maggiore età Per i Romani era diverso
Codice civile (1942) Libro I Titolo I: Delle persone fisiche Art. 1 Capacità giuridica La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita.
Art. 2 Maggiore età. Capacità di agire La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa.
Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un’età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all’esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro.