DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E DEI CONTRATTI Prof. Sara Tonolo - 27 ottobre 2016-
GIURISDIZIONE E VOLONTA’ DELLE PARTI Regole di procedure sono regole imperative: ius publicum privatorum pactis mutari non potest Sono regole inderogabili ma modificabili?
GIURISDIZIONE E VOLONTA’ DELLE PARTI Volontà delle parti che accordano competenza a un giudice Giurisdizione dello Stato Difesa della controparte
GIURISDIZIONE E VOLONTA’ DELLE PARTI Scelta del foro = criterio giuridico di giurisdizione Determina qualche conseguenza sulla scelta della legge applicabile? Forum shopping
3 MODELLI Parti convengono di attribuire la competenza a decidere di una controversia ai giudici di uno Stato che in base alle norme del proprio ordinamento non ha competenza in materia: accettazione della giurisdizione; Parti escludono la competenza esistente sulla base delle norme di un determinato ordinamento per sottoporre la controversia a arbitri o giudici stranieri: deroga alla giurisdizione; Parti scelgono fra le competenze offerte da un determinato sistema, eliminandone alcune a favore di quella che per effetto della loro scelta diventa esclusiva: proroga di giurisdizione.
GIURISDIZIONE E VOLONTA’ DELLE PARTI: 3 MODELLI FIGURA ≠: RINUNCIA AD OGNI AZIONE GIUDIZIARIA
ELEMENTI COMUNI A ACCETTAZIONE, DEROGA E PROROGA DI GIURISDIZIONE Sono “contratti giudiziari” ovvero contratti che producono effetti in materia di procedura e pertanto devono essere sottoposti alla lex fori dello Stato rispetto al quale producono i loro effetti Se la manifestazione di volontà che influisce sulla giurisdizione è contenuta in una clausola contrattuale essa deve rimanere autonoma: es.: contratto invalido, clausola valida se tale per la lex fori
ACCETTAZIONE, DEROGA E PROROGA DI GIURISDIZIONE NEL SISTEMA ITALIANO Dalla molteplicità delle fonti del diritto processuale civile internazionale deriva la coesistenza dei tre modelli secondo cui si esplica la volontà delle parti in materia di giurisdizione nell’ordinamento italiano: accettazione, deroga e proroga: art. 4 l. 218/95; art. 25 RBIbis
ACCETTAZIONE, DEROGA E PROROGA DI GIURISDIZIONE NEL SISTEMA ITALIANO VOLONTA’ DELLE PARTI ACCETTAZIONE DELLA GIURISDIZIONE – art. 4 l. 218/95 PROROGA DI GIURISDIZIONE – art. 25 Reg BIbis e artt. 12 RBIIbis DEROGA ALLA GIURISDIZIONE
ACCETTAZIONE DELLA GIURISDIZIONE ITALIANA Volontà delle parti attribuisce la giurisdizione ai giudici di uno Stato che non sarebbero altrimenti competenti: art. 4, 1° co., l. 218/95
ACCETTAZIONE DELLA GIURISDIZIONE ITALIANA Forma Espressa Forma scritta ad probationem Tacita Mancata eccezione del difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo
ACCETTAZIONE DELLA GIURISDIZIONE ITALIANA Accettazione espressa Valutazione della forma secondo la lex fori- del luogo in cui si trova il giudice cui si attribuisce giurisdizione Nel caso di riconoscimento della decisione – valutazione secondo la legge del luogo in cui si riconosce la decisione
ACCETTAZIONE DELLA GIURISDIZIONE ITALIANA Accettazione tacita Problemi di coordinamento tra art. 4 e art. 11 l. 218/95 – in quale momento si perfeziona la accettazione tacita? Soluzione: prevalenza dell’art. 4: il difetto di giurisdizione deve essere eccepito nel primo atto difensivo affinchè non si configuri una proroga tacita – analogia con la Conv. Brux. – art. 18 – CGCE, 24.6.1981, Elefanten
DEROGA ALLA GIURISDIZIONE ITALIANA Le parti manifestano la volontà di sottrarre la controversia alla giurisdizione italiana per sottoporla ad altra giurisdizione o arbitrato Novità nel sistema italiano di d.i.p. – confronto con art. 2 c.p.c. Inderogabilità della giurisdizione italiana e Convenzioni internazionali: art. 17 Conv. Bruxelles 1968 e Conv. NY 1958 sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni arbitrali straniere
DEROGA ALLA GIURISDIZIONE ITALIANA Ambito di applicazione dell’art. 4, 2° co., l. 218/95 – ristretto dall’interrelazione di fonti internazionali ed europee Conv. NY 1958 sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni arbitrali straniere Reg. Bruxelles I bis (art. 24): ad es. in caso di competenze esclusive la deroga non può operare
DEROGA ALLA GIURISDIZIONE ITALIANA REQUISITI SOSTANZIALI CONTROVERSIA SU DIRITTI DISPONIBILI DEROGA DEVE COMUNQUE PORTARE A COMPETENZA DI GIUDICE O ARBITRO FORMALI LEX FORI
DEROGA ALLA GIURISDIZIONE ITALIANA REQUISITI SOSTANZIALI CONTROVERSIA PER CUI SI DEROGA ALLA GIURISDIZIONE ITALIANA NON DEVE AVERE A OGGETTO DIRITTI INDISPONIBILI DEFINIZIONE? ES.: NO DEROGA PER CONTROVERSIE SUI DIRITTI RELATIVI ALLO STATUS DELLA PERSONA: FILIAZIONE, ADOZIONE, MATRIMONIO, CAPACITA’ CITTADINANZA
DEROGA ALLA GIURISDIZIONE ITALIANA REQUISITI SOSTANZIALI DEROGA DEVE ESSERE RIVOLTA AD ATTRIBUIRE COMPETENZA A GIUDICE STRANIERO O AD ARBITRO E QUESTI NON DEVONO DECLINARE GIURISDIZIONE EVITARE VUOTO DI GIURISDIZIONE
DEROGA ALLA GIURISDIZIONE ITALIANA REQUISITI FORMALI FORMA SCRITTA AD PROBATIONEM REQUISITO MENO RIGOROSO DI QUELLO PREVISTO DAL REG. BRUXELLES Ibis VALUTAZIONE SECONDO LA LEX FORI ITALIANA PROBLEMA: APPLICABILITA’ DI ARTT. 1341, 2° CO., E 1342, 2° CO.? Corte Cost. 18.10.2000, n. 428
PROROGA DI GIURISDIZIONE Le parti manifestano la loro volontà, rivolta a scegliere tra le competenze offerte da un determinato sistema, eliminando le altre a favore di quella che diventa esclusiva Artt. 17 e 18 Conv. Brux. – Art. 23 e 24 Reg. Brux. I – Art. 25 e 26 Reg. Brux I bis Art. 12 Reg. Brux. II bis
AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PROROGA DI GIURISDIZIONE Può essere la proroga di giurisdizione l’unico elemento che definisce tale carattere? Internazionalità della fattispecie? Sì : CGCE, 16.3.1999, Trasp. Castelletti
AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PROROGA DI GIURISDIZIONE A quale giudice di attribuisce competenza? Può trattarsi del giudice di uno Stato non UE? Sì ma non vi deve essere violazione di competenze esclusive e di quelle a tutela del contraente debole
AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PROROGA DI GIURISDIZIONE Quale collegamento devono avere le parti con l’UE? Se almeno uno dei due è domiciliato in UE: Competenza esclusiva (art. 17 CB – art. 23 RBI) Se nessuno dei due è domiciliato in UE: competenza temporanea: art. 17.2 CB, art. 23.3. RBI NON occorre più alcun collegamento con UE delle parti per Reg. Brux I bis (art. 25)
PROROGA DI GIURISDIZIONE FORMA DELLA PROROGA ESPRESSA ART. 17 CB ART. 25 RBIbis – f. scritta anche mezzi elettronici TACITA Art. 18 CB ART. 26 RBIbis
PROROGA DI GIURISDIZIONE Proroga espressa: Forma scritta o orale con conferma scritta Forma ammessa dalle pratiche delle parti o dagli usi del commercio internazionale Novità del Reg. 44/2001: forme elettroniche
PROROGA DI GIURISDIZIONE Proroga tacita: Mancata eccezione del difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo
PROROGA DI GIURISDIZIONE Aspetti problematici Coordinamento proroga e litispendenza: CGCE – 9.12.2003 Gasser
I GIUDICE ADITO IN BASE A DOMICILIO - ITALIA PROROGA DI COMPETENZA II GIUDICE ADITO IN BASE A PROROGA – AUSTRIA Eccezione di litispendenza I GIUDICE ADITO IN BASE A DOMICILIO - ITALIA
PROROGA DI GIURISDIZIONE Aspetti problematici: scelta del foro assicura certezza e prevedibilità della decisione della controversia? Scelta del foro e forum non conveniens sono conciliabili? Non nella UE – CGCE, 1.3.2005,Owusu In altri paesi talvolta sì: art. 77, par. 2, l. svizzera d.i.p.
PROROGA DI GIURISDIZIONE IN MATERIA DI RAPPORTI DI FAMIGLIA Art. 12 Reg. 2201/2003 Estensione della competenza delle autorità competenti a pronunciare separazione e divorzio alle domande concernenti la responsabilità genitoriale – art. 12.1. Estensione della competenza delle autorità dello Stato di residenza o di cittadinanza di titolare della responsabilità genitoriale – art. 12.3.
COMUNITARIZZAZIONE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E FAMIGLIA Regolamento 1347/2000 c.d. Bruxelles II perché completava il regolamento Bruxelles I unificando le regole giurisdizionali in materia di diritto di famiglia (separazione, divorzio, resp. Genitoriale). Regolamento 2201/2003 c.d. Bruxelles II bis – regole di giurisdizione aggiornate (separazione, divorzio, resp. Genitoriale)
COMUNITARIZZAZIONE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E FAMIGLIA …e la parte relativa alla legge applicabile??? Regolamento tramite cooperazione rafforzata per unificare legge applicabile a separazione/divorzio c.d. Roma III (perché integra Roma I – obbl. contr. – Roma II obbl. non contrattuali – e vale per rapporti di famiglia).