EFFICACIA DELLE NORME GIURIDICHE

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
EFFICACIA DELLE NORME GIURIDICHE
Advertisements

EFFICACIA DELLE NORME GIURIDICHE
EFFICACIA DELLE NORME GIURIDICHE. Efficacia delle norme giuridiche Lefficacia della norma giuridica consiste nella sua capacità di produrre effetti. Ogni.
FONTI DEL DIRITTO.
Abbiamo cinque fasi: 1. INIZIATIVA – il progetto di legge viene presentato al Parlamento 2. DISCUSSIONE E APPROVAZIONE – il progetto di legge viene discusso.
La norma giuridica.
INTRODUZIONE AL DIRITTO
LE NORME GIURIDICHE E IL DIRITTO
Fonti del diritto amministrativo
Diritto pubblico 2° Lezione.
LE NORME GIURIDICHE E IL DIRITTO
Le fonti “secondarie” I regolamenti del potere esecutivo
Lo Stato e i suoi organi Democrazia e sovranità Il diritto di voto
Art. 20 Il Silenzio assenso
LO STATO V. Conte, Cittadinanza e Costituzione © Zanichelli editore 2010.
Il sistema delle fonti (cenni)
Istituzioni di Diritto Pubblico Prof. F. S. Marini
FONTI DEL DIRITTO.
Fonti 1. di produzione: atti e fatti capaci di creare norme giuridiche in ottemperanza all’ordinamento giuridico 2. di cognizione:(documenti)
IL DIRITTO E LA NORMA GIURIDICA
CORSO PREPARAZIONE concorso PUBBLICo miNiStero giuStiZia
EFFICACIA DELLE NORME GIURIDICHE
Istituzioni di Diritto Pubblico Prof. F. S. Marini
LA RESPONSABILITA’ PENALE
Il diritto: nozioni generali
LE NORME GIURIDICHE E IL DIRITTO
La nostra costituzione PRINCIPI FONDAMENTALI (Art1coli 1-12)
PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLA LEGGE DELLO STATO
IL DIRITTO E LE NORME GIURIDICHE
FONTE DISPOSIZIONE NORMA
Gli atti aventi forza di legge
LA PAROLA NORMA SIGNIFICA REGOLA.
FONTI DEL DIRITTO.
FONTI DEL DIRITTO.
Le fonti del diritto I diversi atti normativi
FONTI DEL DIRITTO Le fonti del diritto sono gli atti o i fatti considerati dall’ordinamento idonei a creare, modificare o estinguere le norme giuridiche.
Fonti 1. di produzione: atti e fatti capaci di creare norme giuridiche in ottemperanza all’ordinamento giuridico 2. di cognizione: documenti, pubblicazioni.
LE NORME GIURIDICHE E IL DIRITTO
Cittadinanza e Costituzione
IL PARLAMENTO RUOLO E FUNZIONI ARTT. 70 E SS DELLA COSTITUZIONE.
Istituzioni di Diritto Pubblico per Economia e Finanza
CORSO PREPARAZIONE CONCORSI PUBBLICI comune trieste
Il turismo nella Costituzione, come valore e
prof.ssa Carli Moretti Donatella
Lo Stato e i suoi organi Democrazia e sovranità Il diritto di voto
La struttura ricorsiva dell’ordinamento giuridico e sua «originarietà»
Le Fonti del diritto Principi generali.
LE NORME GIURIDICHE E IL DIRITTO
Legge formale, fonti primarie, legge costituzionale, legge ordinaria
LA CORTE COSTITUZIONALE
Le fonti in Costituzione
Art. 20 Il Silenzio assenso
Le Fonti del diritto Principi generali.
FONTI DEL DIRITTO.
La condizione di parlamentare
alla ricerca dei fondamenti costituzionali:
Istituzioni di Diritto Pubblico Prof. F. S. Marini
La legge cost. 1/1999 Art. 2 - L'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità.
Le fonti del diritto.
CONSULTA 5As Nichol, Silvia, Rosa, Coumba.
Art. 29. Rapporti personali tra coniugi.
LA DEMOCRAZIA DIRETTA.
FONTI DEL DIRITTO.
«Ordinamento» e complessità
Art. 20 Il Silenzio assenso
ORDINAMENTO GIURIDICO
Abrogazione implicita
Pillole di Diritto Costituzionale
La formazione delle leggi
FONTE DISPOSIZIONE NORMA
Transcript della presentazione:

EFFICACIA DELLE NORME GIURIDICHE

Efficacia delle norme giuridiche L’efficacia della norma giuridica consiste nella sua capacità di produrre effetti. Ogni norma giuridica ha un’efficacia limitata nel tempo, perché dopo un certo periodo di tempo può essere modificata, sostituita o eliminata da altre norme. L’efficacia quindi va dal momento dell’entrata in vigore fino a quello della perdita dell’efficacia.

Entrata in vigore La legge di regola entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La pubblicazione è l'atto con cui la legge viene portata ufficialmente a conoscenza dei destinatari. La vacatio legis è il periodo di tempo tra la pubblicazione e l'entrata in vigore della legge. Una volta entrata in vigore, l’ignoranza della legge non scusa.

Principio di irretroattività In genere la norma giuridica vale solo per i fatti che si verificano dopo la sua entrata in vigore. Questa regola risponde ad un’esigenza di certezza: il cittadino deve saper prima se il suo comportamento è lecito o illecito. ECCEZIONE: la legge penale più favorevole al condannato è retroattiva. Esigenza di giustizia: sarebbe ingiusto che, per due persone che hanno commesso lo stesso comportamento, ci fossero conseguenze diverse.

Perdita dell’efficacia L’eliminazione o la cancellazione di una norma giuridica può avvenire mediante: Abrogazione Annullamento

Abrogazione L‘Abrogazione è la cessazione dell'efficacia di una norma per effetto di una fonte successiva di pari grado o di grado superiore. L'abrogazione può essere: ESPRESSA quando viene indicato esplicitamente quali fonti sono abrogate TACITA quando la nuova fonte contiene disposizioni incompatibili le precedente.

Referendum abrogativo L’abrogazione può avvenire anche con un referendum abrogativo. Si tratta di uno strumento di democrazia diretta. Si chiede ai cittadini se vogliono eliminare una legge, un decreto o parte di essi.

Fase della votazione La legge è abrogata se si realizzano contemporaneamente le seguenti condizioni: che partecipi al voto la maggioranza degli aventi diritto al voto (quorum) - che i SI ottengano la maggioranza dei voti validamente espressi

Annullamento Consiste nella dichiarazione da parte di Tribunale della invalidità di una norma giuridica che contrasti con una fonte di grado superiore. La Corte Costituzionale dichiara incostituzionali le leggi ordinarie o i decreti in contrasto con la Costituzione e li annulla. Il giudice amministrativo può annullare i regolamenti illegittimi cioè che contrastino con le fonti primarie.

Efficacia nello spazio Le norme valgono sul territorio dello Stato Le norme penali obbligano tutti coloro che vi si trovano. Per le norme di diritto privato, se sono coinvolti cittadini stranieri o merci che si trovano all’estero il giudice deve applicare le norme del diritto internazionale privato contenute principalmente nella Legge 218/1995 o in molti Regolamenti U.E.