PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLA LEGGE DELLO STATO Come si crea una legge che produce norme giuridiche primarie Nel nostro schema della scala gerarchica delle fonti del diritto, la legge statale viene classificata fonte di secondo grado.
FASE 1: L’INIZIATIVA LEGISLATIVA Chi può presentare una proposta di legge ad una Camera del Parlamento? IL GOVERNO OGNI DEPUTATO E/O SENATORE 50.000 ELETTORI CIASCUN CONSIGLIO REGIONALE IL CNEL
FASE 2 : DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DELLA LEGGE A) Procedimento ordinario Il testo viene esaminato dalla Commissione referente competente per materia (Istruzione, Sanità, Difesa ecc.) In Commissione si inizia una discussione generale del testo per poi passare ad una discussione articolo per articolo Il relatore, nominato dal Presidente della Commissione, redige una relazione di maggioranza sulla valutazione del testo di legge Il relatore va in Aula e inizia la prima lettura del testo cui segue la discussione generale. In seconda lettura, il testo viene discusso articolo per articolo, vengono proposti e votati gli emendamenti e si procede alla votazione del testo definitivo di ogni articolo. L’aula procede alla terza lettura che consiste nell’approvazione finale dell’intero testo di legge. (è richiesta la maggioranza semplice detta anche relativa = metà più uno dei presenti, fermo restando il numero legale.
FASE 2 BIS Lo stesso procedimento ordinario di discussione ed approvazione della legge viene seguito nell’altra Camera del Parlamento che può essere la Camera dei Deputati o il Senato della Repubblica, in modo che entrambi i rami parlamentari approvino il medesimo, identico testo di legge. In tal modo, può verificarsi il fenomeno detto “navetta”, in quanto se il testo approvato in una Camera venisse modificato dall’altra, dovrebbe tornare alla Camera che l’aveva esaminato per prima sino ad ottenere una doppia identica approvazione.
FASE 3 : LA PROMULGAZIONE Dopo che è stata approvata, la legge è perfetta, ma non efficace, cioè non è ancora in grado di produrre diritti e doveri. Per diventare efficace serve la promulgazione del Presidente della Repubblica. In questa fase il Presidente della Repubblica effettua un controllo formale per accertare che lo stesso identico testo sia stato approvato da Camera e Senato, ma anche un controllo sostanziale per verificare che la legge non contrasti con la Costituzione. Se il controllo dà esito negativo, il Presidente può rinviare il testo di legge al Parlamento, spiegando i motivi del rinvio. Il Parlamento ha due opzioni: cambiare il testo come richiesto dal Presidente della Repubblica; non cambiare la legge e in tal caso il Presidente è obbligato a promulgarla.
FASE 4 : LA PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE E SUCCESSIVA ENTRATA IN VIGORE Dopo la Promulgazione, la legge viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Dal primo giorno della pubblicazione devono trascorrere 15 giorni durante i quali gli effetti della legge sono sospesi (vacatio legis). Trascorsi 15 giorni di pubblicazione, la legge entra in vigore ed è obbligatoria per tutti