La disposizione costituzionale

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Transcript della presentazione:

La disposizione costituzionale

Articolo 38 I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera.  

Assistenza e previdenza Dall’interesse legittimo al diritto (la sicurezza?) I cittadini Previdenza I lavoratori / la retribuzione previdenziale Schema assicurativo Campo di applicazione Evento / rischio Contributi prestazioni

La Sicurezza Sociale Tutela dalla condizione di bisogno Universalità della tutela Finanziamento indiretto Verifica della condizione di bisogno Prestazioni che siano commisurate alla poverty line

E’ possibile arrivare ad una interpretazione “certa”? Le posizioni dualiste Da Santoro Passarelli a Simi, Alibrandi, fino ad arrivare a Pessi. Le posizioni moniste Da Persiani a Balandi Gli “agnostici” pragmatici Cinelli e Sandulli

Di Vittorio: “…l'onorevole Camangi richiama un concetto privatistico di assicurazione e noi invece vogliamo che si attui in questo campo un concetto di Stato, perché il concetto di previdenza non può essere disgiunto dal concetto di solidarietà fra tutti i lavoratori del Paese e a questa previdenza solidale in favore di tutti i lavoratori può provvedere solamente lo Stato” (10 maggio 1947, seduta pomeridiana). Laconi, relatore dell’emendamento [Laconi (PCI), Cevolotto (Partito democratico del lavoro), Targetti (PSI), Moro (DC), Taviani (DC)] che determina l’attuale art. 38, nel sottolineare il carattere di rinvio della norma: “Desidero innanzi tutto fare osservare ai colleghi che noi abbiamo creduto di sopprimere nel primo comma dell'articolo in questione un inciso che testualmente diceva: «in ragione del lavoro che prestano». Abbiamo creduto di dover sopprimere questa parte in quanto essa avrebbe supposto che la legislazione in materia di previdenza e assicurazione sociale, domani, dovesse orientarsi in un determinato senso, senso in cui attualmente è diretta e indirizzata, e ciò avrebbe fatto supporre un riferimento a quei criteri di assistenza mutualistica che oggi sono in vigore. Noi desideriamo invece che il legislatore futuro abbia una libertà più ampia e possa adottare i criteri che gli appariranno più adatti alla situazione e più efficaci”.

Gli articoli correlati La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

La giurisprudenza costituzionale Self restraint Risoluzione del caso concreto: vd. Sentenza 70/2015 Tendenza a non utilizzare l’art.38 per la risoluzione del caso Il caso della previdenza complementare

Art.38 vs. Art.81 Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali. Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte. Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale .