Immunità penale (≠ autorizzazione a procedere)

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Transcript della presentazione:

Immunità penale (≠ autorizzazione a procedere) PREROGATIVE e responsabilità giuridica dei PARLAMENTARI (a. 68 Cost.): Insindacabilità (voti + opinioni  nesso funzionale: copre attività parlamentare e non meramente “politica”) Immunità penale (≠ autorizzazione a procedere) Prerogative ≠ privilegi (3 Cost.) ( irrinunciabili, indisponibili; decide la Camera d’appartenenza, controllo C. cost.)

Responsabilità dei membri del Gov. Responsabilità politica ( Parlamento) Responsabilità giuridica (civ. e penale: reati ministeriali…, a. 96 cost.) ≠ Respons. Parlamentari (a. 67 e 68 cost.) -Reati ministeriali: autorizz. a procedere da Camera Giudica il giudice ordinario (pen.), in composizione speciale Reati non ministeriali: responsabilità civ./pen. ordinaria Reati Ministeriali: autorizzazione a procedere della Camera d’appartenenza (o del Senato, se ministro non è parlamentare) a magg. ass. (l. cost. 1/89: necessaria (solo) se fatti contestati dal giudice svolti per tutelare “un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell’esercizio delle funzioni di governo”: art. 9.3 l. 1/89); giurisdizione del giudice ord. (ma con processo speciale e in composizione diversa da quella stabilita da norme di competenza per reati comuni: “tribunale dei ministri”); - Per fatti compiuti al di fuori dall’esercizio delle funzioni di governo: responsabilità giuridica (civile e penale) come qualsiasi cittadino. Se tribunale dei ministri non ritiene il reato “ministeriale” (commesso nell’esercizio delle funzioni), bensì comune (e perciò trasmette atti al giudice penale) non ha bisogno di chiedere alcuna autorizzazione alla Camera competente. Rischio che venga esautorato il potere delle Camere da parte dei giudici: C. cost. 241/09 ha imposto che venga coinvolta la Camera competente, cui deve essere comunicata ladecisione di trasmettere gli atti al tribunale ordinario per l’eventuale prosecuzione delle indagini e del processo (come del resto previsto dalla l. 219/89, attuativa di l. cost. 1/89). Caso “Ruby” (Berlusconi): Camere sollevano conflitto contro tribunale di Milano, che non aveva trasmesso gli atti al tribunale dei ministri né informato la Camera per eventuali valutazioni su “ministerialità del reato” (ma senza definitivamente ritenendo i fatti - telefonata del PdCM Berlusconi al capo della Questura di Milano per far rilasciare Ruby - svolti nell’esercizio delle funzioni e per tutelare “un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell’esercizio delle funzioni di governo”: art. 9.3 l. 1/89): C. cost. 87/2012 respinge il ricorso, dando ragione ai giudici (ossia: negando che esista obbligo per giudice penale che persegue per un reato comune un membro del Gov. di trasmettere comunque gli atti al tribunale dei ministri, affinché questo escluda propria competenza magari previo coinvolgimento della Camera, né di informare preventivamente la Camera; se Camera ritiene che il fatto sia “ministeriale” in disaccordo con giudice penale procedente, deve sollevare conflitto su questo specifico punto).

Responsabilità del PdR Politica: esclusa (PdR non “sfiduciabile”) (=/= resp. “diffusa”… esternazioni…) Giuridica: (civ. e penale) esclusa  immunità “funzionale” (90 cost.) Responsabilità giur. per atti “privati” (improcedibilità per azione penale?) Reati “propri”: alto tradimento + attentato alla Cost. (procedimento e giudizio speciali: Parlam. in seduta c. + Corte cost. integrata) Messa in stato di accusa dell’ex PdR Cossiga: Comitato parlamentare (bicamerale) nel 1992 e ‘93 evitò di portare la discussione dinanzi al Parlam. in s.c. (dibattito sarebbe stato troppo dirompente per le stesse istituzioni…) Processo civile contro Cossiga (sfociato in C. cost. n. 154/04) per dichiarazioni effettuate durante la sua presidenza: non passò tesi per cui indistinguibili atti funzionali (della carica presidenziale) da quelli extra funz. (della persona privata) Improcedibilità per reati extrafunzionali (anteriori alla carica): accuse mosse a Scalfaro (fondi nei del SISDE) assieme ad altri ex ministri; il PM di Roma ritenne “impossibilità” di avviare indagini contro il PdR “per disposizioni costituzionali” (ma Cost. non dice nulla in proposito, così come l. cost. 1/89: autorizzazione a procedere ex Camere per parlamentari e – per reati funzionali – per Ministri non contemplata per PdR; egli stesso dovrebbe dichiarare se propri atti coperti o meno da 90 Cost., non essendo organo collegiale; complicazione data dal succedersi nella carica, per cui un PdR sarebbe chiamato a pronunciarsi su irresponsabilità del suo predecessore…) Nel 1997 pubblicate intercettaz. telefoniche indirette di Scalfaro: nel dibattito parlamentare (coinvolto il Min. della giustizia) emerse tesi del divieto di sottoporre il PdR a qualsiasi forma di intercettazione e dovere del magistrato di distruggere immediatamente registrazione del PdR. Pronunciandosi su l. 24/2004 (su improcedibilità nei confronti più alte cariche, membri Gov. compresi e PdR, Corte cost. valorizzò l’interesse al “sereno svolgimento delle funzioni” (pur dichiarando incost. la legge); su analoga l. 124/08 (c.d. “lodo Alfano”) C. cost. 262/2009 dichiarò incostituzionale introdurre – senza legge cost. – un privilegio per le alte cariche come l’improcedibilità (rispetto a qualsiasi tipo di processo, anche per reati extrafunzionali); Corte ha rilevato la differenza tra le cariche beneficiate dal “lodo Alfano” (PdCM, Pres. Camere e PdR), senza approfondire oltre.

La sent. n. 1/2013 della C. cost.: il PdR «intercettato» Ruolo del PdR uso discreto di poteri informali di persuasione; sarebbero compromessi da indiscriminata e casuale pubblicizzazione dei contenuti dei singoli atti comunicativi del PdR; riservatezza delle comunicaz. del PdR coessenziale a suo ruolo nell’ordinamento cost.; non contrasta con a. 3 Cost. ma modalità imprescindibile d’esercizio della funzione di equilibrio cost. Reati «extrafunzionali»  resp. giur. comune (ma inammissibili mezzi di indagine pervasivi che coinvolgerebbero tutte le conversazioni del PdR) L’art. 7, co. 3, l. n. 219 del 1989 vieta di disporre intercettazioni telefoniche nei confronti del PdR, se non dopo che la Corte costituzionale ne abbia disposto la sospensione dalla carica (nel qual caso, competente a disporle è solo il Comitato parlamentare per i giudizi d’accusa). Il divieto è sancito in rapporto ai reati per i quali, in base all’art. 90 Cost., il Presidente può essere messo in stato di accusa, e con riguardo alle intercettazioni «dirette» delle sue comunicazioni. C. cost. 1/2013 (intercettazioni indirette del PdR) Il PdR è «collocato dalla Costituzione al di fuori dei tradizionali poteri dello Stato e, naturalmente, al di sopra di tutte le parti politiche. Egli dispone pertanto di competenze che incidono su ognuno dei citati poteri, allo scopo di salvaguardare, ad un tempo, sia la loro separazione che il loro equilibrio. Tale singolare caratteristica della posizione del Presidente si riflette sulla natura delle sue attribuzioni, che non implicano il potere di adottare decisioni nel merito di specifiche materie, ma danno allo stesso gli strumenti per indurre gli altri poteri costituzionali a svolgere correttamente le proprie funzioni, da cui devono scaturire le relative decisioni di merito. (…) il PdR «rappresenta l’unità nazionale» (art. 87, primo comma, Cost.) non soltanto nel senso dell’unità territoriale dello Stato, ma anche, e soprattutto, nel senso della coesione e dell’armonico funzionamento dei poteri, politici e di garanzia, che compongono l’assetto costituzionale della Repubblica. Si tratta di organo di moderazione e di stimolo nei confronti di altri poteri, in ipotesi tendenti ad esorbitanze o ad inerzia. (Al PdR spetta…) ad esempio, il potere di sciogliere le Camere, per consentire al corpo elettorale di indicare la soluzione politica di uno stato di crisi, che non permette la formazione di un Governo o incide in modo grave sulla rappresentatività del Parlamento. «ruolo di garante dell’equilibrio costituzionale e di “magistratura di influenza”» «Ferma restando la assoluta inutilizzabilità, nel procedimento da cui trae origine il conflitto, delle intercettazioni del Presidente della Repubblica, e, in ogni caso, l'esclusione della procedura camerale “partecipata”, l'Autorità giudiziaria dovrà tenere conto della eventuale esigenza di evitare il sacrificio di interessi riferibili a principi costituzionali supremi: tutela della vita e della libertà personale e salvaguardia dell'integrità costituzionale delle istituzioni della Repubblica (art. 90 Cost.). In tali estreme ipotesi, la stessa Autorità adotterà le iniziative consentite dall'ordinamento».

Conflitti d’attribuzione tra poteri dello Stato Giudice: Corte costituzionale Parti: ‘poteri dello Stato’ Parti in senso sostanziale (quali e quanti sono i poteri dello Stato?) - Parti in senso processuale (potere “diffuso”, conflitti “infrapotere”…) - OGGETTO (confl. da usurpazione/menomazione) Atti impugnabili (anche omissioni-comportamenti; anche fonti del diritto se impossibile rimedio ordin.) Sentenza che risolve il conflitto (spettanza + eventuale annullamento atto invasivo) Poteri dello Stato: Potere-insieme di organi concorrenti nella medesima funzione (Camere- Pot. Legislativo; Governo- Pot. Esecutivo; Giudiziario- Pot.Giurisdizionale): problema: ammissibile conflitto tra organi dello stesso potere? Sì, ma… (es.: una Camera contro l’altra; singolo Ministro c. il PdCM o CdM? Un Tribunale c. la Cassaz.? Conflitti di competenza =/= conflitti tra poteri: CdM risolve i conflitti di competenza tra Ministri: l. 400/88; la Cassaz. quelli tra giudici…) Organi-potere: es. PdR; CSM; Corte cost. / Organi entro un potere: possono sollevare conflitto c. altri poteri (es. Commissione d’inchiesta di una Camera c. Giudiziario) Potere esterno allo Stato: Comitato promotore del Referendum {tanti poteri quante sono le ‘attribuzioni costituzionali’? Ma Corte ha negato qualifica ai Partiti, a. 49 Cost.} Parti in senso processuale: l. 87/1953, art. 37.1: Conflitto sorge tra «organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà dei poteri cui appartengono»: dipende da struttura del potere ‘complesso’: Esecutivo è gerarchico (Prefetto sub Gov. e, per il Gov., sta in giudizio il PdCM, previa delibera del CdM); Giudiziario è potere ‘diffuso’ (singoli giudici giudicano in piena indipendenza: ciascun giudice può stare in giudizio per difendere attribuzioni del potere giudiziario dinanzi alla Corte cost.)