Diritto del lavoro Corso di Laurea in Giurisprudenza a.a. 2015-2016 Prof.ssa Silvia Borelli Lezione IV – Le fonti: il contratto collettivo
Lessico del diritto sindacale Contratto e contrattazione collettiva Rappresentanza: potere attribuito dall’aderente al sindacato di rappresentarlo e di imputargli gli effetti dell’atto posto in essere. Rappresentatività: criterio di qualificazione o selezione del soggetto legittimato a fare qualcosa perché sa – o si presume che sappia – farlo meglio di altri (= tutelare effettivamente l’interesse collettivo dei lavoratori). Efficacia soggettiva e oggettiva del contratto collettivo Categoria sindacale: gruppo professionale rappresentato dal sindacato. Categoria contrattuale: campo di applicazione del contratto collettivo. Interesse collettivo: sintesi degli interessi degli associati/della collettività dei lavoratori.
Le funzioni del contratto collettivo Normativa (acquisitiva/ablativa) Obbligatoria Istituzionale Gestionale Compositiva
Il contratto collettivo pre-corporativo Funzione: uniformità dei trattamenti salariali e normativi Efficacia soggettiva: inter partes Efficacia oggettiva: efficacia obbligatoria
Il contratto collettivo corporativo Funzione: regolazione generale dei rapporti di lavoro Norme corporative come fonti del diritto Efficacia soggettiva: erga omnes (art. 2069 c.c.) Categoria contrattuale= categoria sindacale (art. 2070 c.c.) Efficacia oggettiva: efficacia reale (art. 2077 c.c.)
Il contratto collettivo costituzionale Funzione: normativa Efficacia soggettiva: erga omnes (art. 39 co. 2-4 Cost.) Come combinare la libertà di organizzazione sindacale con l’efficacia soggettiva erga omnes? Efficacia obbligatoria: efficacia reale Il «prezzo» che l’art. 39 co. 4 Cost. impone al sindacato e le ragioni della mancata attuazione dello stesso (G.F. Mancini) Il tentativo di supplire alla mancata attuazione dell’art. 39 co. 2-4 Cost.: la legge Vigorelli (l. 741/59) C. cost. 106/1962: illegittimità costituzionale dell’art. 1 l. 1057/60 con cui si prorogava di 15 mesi la durata della delega