Responsabilità oggettiva

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Transcript della presentazione:

Responsabilità oggettiva È segnato spesso da un’allocazione del costo del danno a carico di un soggetto che non necessariamente è autore della condotta colpevole, ma è: esposto al rischio il più idoneo secondo l’ordinamento a sopportare il costo del danno colui che aveva la possibilità dell’analisi costi/benefici

La resp. oggettiva non può essere pura assenza o irrilevanza dei criteri di imputabilità, bensì sostituzione di questi con altri, di natura oggettiva, i quali svolgono nei cfr del rapporto di causalità la medesima funzione che da sempre è propria dei criteri soggettivi di imputabilità nei fatti illeciti.

REGIMI SPECIALI DI RESPONSABILITA’ Accanto al regime previsto dal 2043c.c.: 1) responsabilità genitori- tutori- precettori (2048) 2) responsabilità padroni e committenti (2049) 3) responsabilità x attività pericolose (2050) 4) danni cagionati da cose in custodia o animali (2051-2052) 5) rovina di edifici (2053) 6) circolazione di veicoli (2054) 7) responsabilità da prodotto difettoso (l.224/88)

RESPONSABILITA’ GENITORI… Responsabilità x fatto illecito altrui con prova liberatoria possibile dimostrando di non aver potuto impedire il fatto Ex art. 2047:incapace di intendere e di volere responsabile è sorvegliante, si richiede al sorvegliante dovere di vigilanza adeguato all’età, all’irrequietezza, alla situazione e contesto generale Ex art. 2048: minore capace di intendere e di volere: responsabile risponde del danno provocato al terzo. Culpa in vigilando e culpa in educando Prove liberatorie difficili anche x precettori responsabili solo nel tempo in cui sono affidatari.

Cass. SS.UU. 27 giugno 2002,n.9346 La presunzione di responsabilità posta dall’art. 2048, comma2, a carico dei precettori trova applicazione limitatamente al danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito dell’allievo; essa pertanto non è invocabile al fine di ottenere il risarcimento del danno che l’allievo abbia con la sua condotta cagionato a sé stesso.

Continua massima Nel caso in cui l’allievo abbia cagionato il danno a sé stesso, la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che quanto all’istituto scolastico l’accoglimento della domanda di iscrizione con la conseguente ammissione dell’allievo alla scuola determina la nascita di un vincolo negoziale dal quale sorge in capo all’istituto l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica;

Quanto al rapporto fra precettore (magari dipendente dell’istituto scolastico) e allievo si instaura per contatto sociale un rapporto giuridico nell’ambito del quale l’insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche l’obbligo di protezione e vigilanza sul minore.

Ne deriva che nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell’istituto scolastico e dell’insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall’art. 1218 c.c., sicchè mentre l’attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull’altra parte incombe l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all’insegnante.

Cass. 6/11/2012 n.19158 Gli obblighi di sorveglianza e di tutela dell’istituto scattano solo se l’alunno si trovi all’interno dello stesso. In ogni caso, legittimato passivo nell’azione volta a far valere il diritto al risarcimento del danno è solo il Ministero della P.I. in quanto l’art. 61 l. 312/80 esclude in radice la possibilità che gli insegnanti statali siano direttamente convenuti nelle azioni di risarcimento da culpa in vigilando, quale che sia il titolo, contrattuale o extrac., dell’azione.

Art. 2049 c.c. Responsabilità dei padroni e dei committenti I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze cui sono adibiti.

RESPONSABILITA’ PADRONI E COMMITTENTI art. 2049: responsabilità oggettiva Tradizionalmente rapporto di lavoro subordinato: criterio di imputazione fondato sul rischio d’impresa In realtà si va anche oltre: sufficiente la presenza di un’organizzazione; si imputa al soggetto organizzatore purché l’autore dell’atto illecito 1) legato da rapporto di preposizione 2) il danno si verifichi durante l’esercizio delle incombenze

“Evoluzione” giurisprudenziale Cass. 6 marzo 2008, n.6033 Ai fini della configurabilità della responsabilità indiretta del datore di lavoro ex art. 2049 non è necessario che che fra le mansioni affidate e l’evento sussita un nesso di causalità, essendo invece sufficiente che ricorra un semplice rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che l’incombenza affidata deve essere tale da determinare una situazione che renda possibile, o anche soltanto agevoli , la consumazione del fatto illecito e quindi la produzione dell’evento dannoso, anche se il lavoratore abbia operato oltre i limiti dell’incarico e contro la volontà del committente purché nell’ambito delle sue mansioni.

Art. 2050 Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

ATTIVITA’ PERICOLOSE Art. 2050 c.c. Concetto relativo: un’attività che rivela notevole potenzialità di danno muta con l’avanzare della tecnica e scienza Es: attività venatoria, distribuzione bombole gas… Responsabilità oggettiva xkè criterio di imputazione diverso dalla colpa; Prova liberatoria: aver organizzato l’attività al meglio secondo le conoscenze del tempo

Art. 2051 danno cagionato da cose in custodia Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.

Art. 2052 danno cagionato da animali Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.

DANNI DA COSE O ANIMALI Art. 2051 – 2052 c.c. Resp. oggettiva: unica prova liberatoria il caso fortuito cioè un evento esterno che interrompa il nesso causale La cosa deve aver avuto ruolo attivo e non semplice occasione, ma non deve essere pericolosa Responsabilità cade sul soggetto che ne ha la custodia: in effettiva disponibilità giuridica e di fatto (deve poter essere sorvegliata se troppo vasta es. autostrada si esclude il dovere di custodia): cass. 6/10/2010 n.20757 “…necessita la configurabilità della possibilità IN CONCRETO della custodia” che passa spesso non solo dall’indagine sulla estensione (della strada), ma anche dalle caratteristiche, posizione, dotazioni, sistemi di assistenza che rilevano rispetto alle aspettative degli utenti.

segue Art. 2052 danno da animale Responsabile proprietario o chi se ne serve Se sottoposto al controllo può anche essere sfuggito alla custodia: si è responsabili anche se animale smarrito o scappato (no se selvatico anche se in riserva) Prova liberatoria: caso fortuito

Art. 2053 rovina di edificio Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione.

ROVINA DI EDIFICI Ipotesi di responsabilità oggettiva art. 2053 Rovina totale o parziale (es. impianto idraulico) E’ sempre il proprietario anche se godimento o custodia spettino ad un altro (locatore/conduttore) Prova liberatoria: mancanza di vizio di manutenzione o di costruzione, cioè prova di evento imprevedibile ed inevitabile (es. scoppio bombola di inquilino)

CIRCOLAZIONE VEICOLI art. 2054 Veicoli senza rotaie; circolazione comprende anche le soste e le fermate Responsabile il conducente salvo che provi di aver fatto tutto il possibile x evitare il danno, non basta la diligenza e l’osservanza del codice stradale Se scontro tra veicoli: presunzione di uguale concorso; prova liberatoria del 1° comma Responsabilità oggettiva anche del PROPRIETARIO o USUFRUTTUARIO o ACQUIRENTE CON RISERVATO DOMINIO: prova liberatoria: circolazione c/o loro volontà Se vizio di manutenzione o costruzione anche se sconosciuto, ma reale: resp. proprietario e conducente senza prova liberatoria; garanzia tot x terzi

RESPONSABILITA’ PRODOTTI DIFETTOSI Prima della l. tutela per il solo acquirente in forza delle garanzie nella compravendita (1492 o 2043) Dopo la sua introduzione vale x ogni consumatore SOLO per beni mobili X problemi legati alla sicurezza Unico onere a carico del danneggiato: dimostrazione della dannosità del prodotto, cioè del NESSO tra l’uso del bene e il danno Prova liberatoria: escludere nesso di causalità o rischi da sviluppo (ex art.6: le conoscenze tecniche/scientifiche del momento della messa in circolazione)

In sintesi 2047-2048: responsabilità per fatto illecito altrui con prova liberatoria (criterio di imputazione fondato sulla PRESUNZIONE di colpa- culpa in vigilando e in educando) 2049-2054: responsabilità OGGETTIVA: il criterio di imputazione non è quello della colpa, prescinde da essa; in questi casi non basta dimostrare la diligenza media ma indispensabile PROVARE NON DI AVER POTUTO EVITARE IL DANNO / IL CASO FORTUITO