ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO: RILASCIO PARERE DI CONGRUITA’ SULLE NOTULE DOPO ABROGAZIONE TARIFFE PROFESSIONALI Dr.ssa Alessandra ZUFFANELLI Firenze, 26.9.2017 FONDAZIONE DOTTORI COMMERCIALISTI DI FIRENZE V.le S. Lavagnini, 42 - Corso Ordinamento Deontologia e Tariffa - SERATA DI STUDI FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FIRENZE
Attribuzioni Art. 12 D.Lgs 139/2005 – ATTRIBUZIONE DEL CONSIGLIO lett. i) “formula pareri in materia di liquidazione degli onorari su richiesta dell’iscritto o della pubblica amministrazione”.
Cosa accadeva prima dell’abrogazione delle Tariffe professionali Il Consiglio dell’Ordine rilasciava il parere di congruità, che rappresentava una valutazione tecnica sulla corretta applicazione della tariffa professionale e si concretizzava in una quantificazione dei compensi. Tariffa professionale : - D.P.R 645/94 in vigore fino al 30 Ottobre 2010 - D.M. 169/2010 in vigore dal 31 Ottobre 2010 al 28 Agosto 2012
Cosa succede dopo l’abrogazione delle Tariffe professionali l’art. 9 del D.L. n. 1/2012 ha abrogato le tariffe professionali stabilendo che in mancanza di PREVENTIVO SCRITTO la liquidazione giudiziale dei compensi, deve fare riferimento ad appositi parametri da stabilirsi con decreto del Ministro vigilante. D.M. 140/2012 (D.M. Giustizia) ha istituito i Parametri, abrogando definitivamente le Tariffe professionali. I PARAMETRI sono un riferimento per il GIUDICE, che deve valutare l’IMPORTANZA e la COMPLESSITÀ dell’incarico in assenza di un mandato professionale scritto.
Riferimenti normativi Art. 633 CPC: “Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di denaro – omissis – il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna: 1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta; 2) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo; 3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.” Art. 636 CPC: “Nei casi previsti nei numeri 2 e 3 dell’art.633, la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale (ora Consiglio dell’Ordine)”. Art. 2233 C.C.: “Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell’associazione professionale a cui il professionista appartiene”
PARERE DOPO ABROGAZIONE T.P. Non si può più fare riferimento agli art. 633 e 636 cpc TARIFFA ABOLITA Il parere dell’ORDINE potrà essere rilasciato solo con riferimento all’art. 2233 C.C. QUINDI E’ esclusivamente un PARERE che supporta il GIUDICE nella comprensione della complessità della prestazione resa con indicazioni su tutti gli elementi che caratterizzano la prestazione secondo i parametri fissati dal DM 140/2012
ODCEC DI FIRENZE CIRCOLARE INFORMATIVA N. 10/2017 DEL 10.5.2017 Richiesta di parere da parte degli iscritti per l’avvio di un procedimento d’ingiunzione. Richiesta di parere da parte dell’Autorità giudiziaria nell’ambito di un procedimento d’ingiunzione. Richiesta di parere dell’Autorità giudiziaria nell’ambito di un procedimento ordinario. Richiesta di parere degli iscritti nell’ambito di un procedimento ordinario. Richiesta di parere per una serie di prestazioni in parte concluse entro ed in parte concluse dopo l’entrata in vigore del DM 140/2012. Richiesta di parere da parte degli iscritti in presenza di onorari preconcordati.
Grazie per l’attenzione