Amministrazione straordinaria presupposti Applicabile alle imprese commerciali soggette a fallimento che rispondono ai requisiti sub. art. 2 e 27 d.lgs. 270/1999: 200 dipendenti da almeno 1 anno stato di insolvenza concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico debiti (2/3 del totale dell'attivo dello stato patrimoniale e dei ricavi dell'ultimo esercizio)
Amministrazione straordinaria caratteri finalità (art 1 e art. 69 d. lgs. 270/99) procedura concorsuale giudiziaria e amministrativa: dichiarazione di insolvenza e apertura della procedura subordinata all’accertamento delle prospettive di recupero (autorità giudiziaria); gestione della procedura e nomina del commissario straordinario (autorità amm.va: Ministero dello Sv. economico)
Organi della procedura Tribunale giudice delegato commissario giudiziale commissario straordinario nominato dal Ministero dello Sviluppo economico comitato di sorveglianza
Prima fase Dichiarazione dello stato di insolvenza Con sentenza che: nomina il giudice delegato nomina uno/tre commissari giudiziali dà avvio al procedimento di formazione dello stato passivo (secondo le regole del fallimento)
Effetti della sentenza che accerta lo stato di insolvenza l'imprenditore conserva l'amministrazione dell'impresa e dei suoi beni/ne perde la disponibilità e la gestione, affidata al commissario giudiziale i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali
Seconda fase Accertamento del requisito delle prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali e apertura della procedura di amm.ne straordinaria relazione del commissario giudiziale trasmessa al Ministero dello Sviluppo economico e depositata in cancelleria il Tribunale entro 30 gg. dal deposito della relazione con decreto motivato dichiara aperta la procedura / il fallimento la gestione della procedura viene affidata al commissario giudiziale in attesa che venga nominato il commissario straordinario
Fase amministrativa il commissario straordinario predispone e presenta al Ministero dello Sviluppo Economico un programma per il recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali optando per uno dei due indirizzi alternativi: programma di cessione/programma di ristrutturazione l'esecuzione del programma viene autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico, sentito il comitato di sorveglianza